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  • Gestione del debito: strategie e consigli

    Gestione del debito: strategie e consigli

    Quando una impresa si trova in stato di crisi?

    Secondo la nuova definizione fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’impresa si trova in stato di crisi quando i flussi di cassa prospettici non sono sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Lo stato di crisi si distingue, quindi, dallo stato di insolvenza, per la sua transitorietà e per la possibile reversibilità. In altre parole, la situazione di crisi può essere temporanea e può evolversi solo eventualmente nella più grave insolvenza, ben potendo l’imprenditore, con gli opportuni accorgimenti, tornare in bonis, anche senza mai dover lasciare il controllo della sua impresa.

    Il ruolo del consulente nella gestione del debito

    Al momento in cui l’imprenditore si rivolge a un nostro consulente esperto del settore per affrontare la gestione del debito e lo stato di crisi in cui si trova la sua impresa, il professionista gli chiede di mostrargli i documenti che attestano la posizione dei debiti nei confronti dei creditori, di eventuali dipendenti e dell’erario.
    All’esito dell’esame, il consulente incaricato redige un verbale, se necessario integrando i debiti documentati con altri debiti di cui non c’è ricevuta o con eventuali aumenti per interessi, spese legali, ecc.; anche tali ulteriori voci di debito, infatti, concorrono, in ogni caso, alla determinazione dello stato di crisi.
    Con il colloquio e la documentazione viene fatto preventivo e predisposto il conferimento dell’incarico, che prevede la gestione del debito e le proposte da presentare ai creditori.

    All’esito dell’esame, il consulente incaricato redige un verbale, se necessario integrando i debiti documentati con altri debiti di cui non c’è ricevuta o con eventuali aumenti per interessi, spese legali, ecc.; anche tali ulteriori voci di debito, infatti, concorrono, in ogni caso, alla determinazione dello stato di crisi.

    Con il colloquio e la documentazione viene fatto preventivo e predisposto il conferimento dell’incarico, che prevede la gestione del debito e le proposte da presentare ai creditori.

    La gestione del debito in funzione della formulazione di proposte personalizzate per ciascuno dei creditori

    Presi in mano i bilanci e le posizioni di debito dell’impresa, il consulente invia a ciascuno dei creditori singolarmente una proposta personalizzata, contenente l’offerta di pagare loro una parte del credito, alternativamente, in un’unica soluzione o in modo dilazionato.
    Nell’arco di due tre settimane il nostro professionista incaricato sarà in grado di avere una prospettiva generale degli impegni che l’imprenditore si assumerà mediante le singole proposte da comunicare a tutti i creditori singolarmente, e prenderà contatti individualmente con ogni singolo creditore, proponendo le modalità con cui l’azienda prevede di far fronte al debito esistente.
    La proposta viene inviata (PEC o raccomandata) a ogni creditore e con essa è fissato un termine al destinatario, solitamente di 15 giorni, per accettare, specificando espressamente l’operatività regola del silenzio assenso.
    Se il creditore accetta viene sottoscritto un accordo con i termini di pagamento.
    Per quanto riguarda i debiti che non possono essere oggetto di transazione, come i debiti con l’Erario, o si procede con una richiesta di dilazione, o, in caso dell’esistenza di una normativa agevolativa, che solitamente resta in vigore per un periodo transitorio, il nostro professionista proporrà all’imprenditore di aderire alle agevolazioni concesse dalla stessa normativa.
    Partendo da una situazione di crisi, in cui i flussi di cassa non sono sufficienti a coprire le scadenze, il consulente, per arrivare a formulare ai creditori proposte accettabili, può operare su due fronti, alternativamente, o anche, a seconda dei casi, contemporaneamente.
    La gestione del debito, difatti, può essere svolta sia riducendo le spese extra attività o, comunque, non direttamente correlate all’attività, sia procurando all’impresa finanza esterna.
    Presupposto necessario per arrivare alla formulazione di una proposta è la coesistenza dei motivi di crisi e degli strumenti disponibili per formulare la proposta.

    A) Gestione del debito: verifica del grado di redditività aziendale

    Nel predisporre una corretta gestione del debito, il nostro consulente avvia la sua analisi dall’esame della redditività aziendale, perché è importante capire se dal punto di vista di produzione del reddito l’impresa abbia la capacità di andare verso il risanamento.
    Il professionista ricercherà, quindi, il margine tra la compravendita delle merci e della materia prima, per capire se il reddito operativo lordo, senza tener conto di spese extra attività o non correlate direttamente con l’attività d’impresa, abbia un margine abbastanza ampio da consentire di cercare di fare una proposta eliminando il più possibile i costi non direttamente imputabili all’attività.
    L’obiettivo principale di questa analisi è di verificare se vi sia la reale possibilità di un recupero completo dell’impresa.
    Ciò, a sua volta, ci permette di avere una maggiore forza nella trattativa perché dimostra che l’impresa è concretamente in grado di produrre utili per poter sostenere una proposta diretta ai creditori singolarmente.

    Facciamo un esempio di verifica del grado di redditività aziendale

    Un imprenditore è titolare di un negozio di alimentari che si trova in stato di crisi, non riuscendo a fronteggiare le obbligazioni contratte con i flussi di cassa.
    Il nostro consulente incaricato verificherà, anzitutto, quante merci ha comprato e quante ne ha vendute.
    Proseguendo nell’esempio, supponiamo che l’impresa si trovi in stato di crisi poiché matura debiti. Ogni anno non guadagna: compra 50 di materia prima, ricava 100 ma chiude in negativo.
    Nonostante la descritta situazione determini un indiscusso stato di crisi dell’impresa, non per questo essa merita di essere chiusa, dal momento che ha la potenzialità di produrre reddito.
    L’operazione necessaria per la corretta gestione del debito consiste nella ricerca di dove il margine di guadagno vada disperso: canone di locazione dei locali aziendali, stipendi e oneri fiscali e contributivi dei dipendenti, imposte e tasse, acquisto di beni strumentali inutilizzati, acquisto di beni strumentali sostenendo una spesa molto elevata, evitabile ricorrendo al noleggio, ecc.
    All’esito della verifica del grado di redditività aziendale operata dal consulente risulta, quindi, che il reddito aziendale produce effettivamente un guadagno, anche in misura discreta (cinquanta per cento del ricavo), e l’attenzione di focalizza, conseguentemente, sull’imprenditore che ha evidentemente gestito male il guadagno ottenuto.

    Come agire sulla gestione del debito per risanare l’impresa che abbia una adeguata redditività aziendale

    Nel caso in cui l’impresa che abbia una adeguata redditività aziendale, puntando sul reddito operativo lordo, che l’azienda riesce a generare, e riducendo le spese extra gestione o non direttamente correlate alla gestione, il professionista proporrà evidentemente all’imprenditore di risanare l’impresa operando una corretta gestione del debito, tagliando le spese non direttamente correlate con la compravendita della materia prima, merci o servizi.

    B) Gestione del debito: ricerca di finanza esterna o di garanzie esterne

    Qualora la redditività aziendale non ci sia o non sia sufficiente per formulare una proposta adeguata, il consulente si orienterà nella ricerca di finanza esterna o garanzie esterne (banche/intermediari finanziari), sempre con la finalità principale di procurare all’imprenditore la liquidità che ritenga necessaria per formulare una proposta accettabile da indirizzare ai creditori singolarmente.

    Come agire sulla gestione del debito ricorrendo a finanza esterna

    A seconda dei mezzi che l’imprenditore ha in concreto a disposizione, la scelta potrà orientarsi sulla stipulazione di un finanziamento, anche supportato da garanzie personali o reali, prestate direttamente dall’imprenditore o da terzi, ad esempio da un familiare.
    È evidente che, in ogni caso, il ricorso a strumenti che consentono l’acquisizione di flussi finanziari esterni comporta sempre un obbligo di restituzione del capitale, maggiorato dagli interessi, per cui è quanto mai opportuna l’effettuazione di un’attenta analisi di tutti gli aspetti tecnici dell’operazione.

    Il ruolo del consulente nella formulazione della proposta

    Da parte del consulente l’accordo stragiudiziale deve essere forte sia della sua esecuzione che della possibilità di accoglimento, perché il professionista deve puntare sul controllo delle spese di gestione non direttamente correlate con la compravendita della materia prima e del prodotto e/o sulla garanzia di una finanza estera che viene messa a disposizione solo ed esclusivamente alla sottoscrizione dell’accordo.
    Il raggiungimento delle condizioni aziendali idonee a consentire la formulazione di una proposta appetibile comporta l’adozione di provvedimenti gravosi per l’imprenditore, come la sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
    Il consulente chiederà, quindi, all’imprenditore di impegnarsi a sottoscrivere il finanziamento o a compiere le operazioni finalizzate alla crescita del reddito tagliando i costi non direttamente correlati alla compravendita solo al momento della sottoscrizione dell’accordo per formulare la proposta, ma tale impegno si dovrà concretizzare soltanto al momento in cui la proposta sia effettivamente accettata e sottoscritta dal creditore, per non onerare inutilmente l’impresa già in crisi di ulteriori aggravi economici improduttivi dei benefici attesi.

  • L’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione ordinario

    Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione: l’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.
    Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accanto all’accordo di ristrutturazione ordinario, che si può sinteticamente definire quale l’accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 D.Lgs. 14/2019), si trovano, infatti, l’accordo di ristrutturazione agevolato, in cui il numero minimo dei creditori che sottoscrivono l’accordo deve rappresentare, ai fini della validità dell’accordo, almeno il 30% dei crediti (art. 67 D.Lgs. 14/2019), e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019), in cui il numero minimo dei creditori che devono sottoscrivere l’accordo, ai fini della sua validità, deve costituire almeno il 75% dei crediti.

    Chi può stipulare l’accordo di ristrutturazione ordinario dei debiti

    L’accordo di ristrutturazione ordinario può essere proposto da un imprenditore, anche non commerciale, ma ad eccezione dell’imprenditore minore, che versi in stato di crisi o di insolvenza ai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

    Contenuto minimo e caratteristiche principali dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consente l’attuazione, in particolare deve indicare:

    • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
    • le principali cause della crisi;
    • le strategie di intervento finalizzate al superamento della criticità e i tempi di attuazione;
    • l’elenco dei creditori che aderiscono all’accordo, l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione e, se sono già in corso trattative, il loro stato attuale;
    • l’elenco dei creditori che non aderiscono all’accordo (c.d. creditori estranei) con l’indicazione delle risorse destinate al totale soddisfacimento dei loro crediti;
    • gli apporti di finanza nuova;
    • i tempi previsti di attuazione;
    • gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
    • il piano industriale con evidenziati i suoi effetti sul piano finanziario;
    • la data certa del documento.
      Inoltre, il piano deve essere redatto in modo da garantire il totale pagamento dei crediti dei creditori estranei, entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti in tale data, negli altri casi il termine di centoventi giorni inizia a decorrere dalla scadenza di ognuno.

    Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    A conclusione della fase di negoziazione tra il debitore e i creditori aderenti e della conseguente redazione del piano è richiesta l’asseverazione di un professionista indipendente che attesti:

    • la veridicità dei dati aziendali;
    • la fattibilità del piano;
    • che l’attuazione del piano garantisca il totale pagamento dei debiti dei creditori estranei.

    Omologazione dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione ordinario è soggetto all’omologazione da parte del tribunale territorialmente competente, secondo la procedura di cui all’art. 48 del D.Lgs. 14/2019.
    Avverso la domanda di omologazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.
    L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione viene effettuata con sentenza, soggetta anch’essa a trascrizione nel Registro delle Imprese.

  • Gli accordi di ristrutturazione in generale

    Gli accordi di ristrutturazione in generale

    Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.

    Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; accordo di ristrutturazione agevolato (art. 67 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti; accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti.

    Caratteristiche comuni alle tre tipologie di accordi di ristrutturazione

    Le tre tipologie di accordi di ristrutturazione elencate hanno i seguenti elementi in comune:

    • il debitore si trova in stato di crisi o di insolvenza e, nella prospettiva di superare positivamente tale condizione, propone ai creditori un accordo;
    • i creditori, a causa dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, accettano l’accordo, rinunciando ad alcuni diritti già contrattualmente acquisiti;
    • il debitore, ispirandosi al principio generale di correttezza e buona fede (art. 4 D.Lgs. 14/2019), deve adoperarsi per illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; indicare le principali cause della crisi, evidenziando le misure di intervento individuate per ritornare in bonis; elencare puntualmente i creditori e i rispettivi crediti; descrivere il piano ideato e ritenuto idoneo a consentire il superamento della crisi/insolvenza;
    • i creditori devono collaborare lealmente con il debitore, l’esperto nominato e l’autorità giudiziaria e rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite;
    • creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti integralmente nelle loro pretese (entro centoventi giorni dall’omologazione se i crediti erano già scaduti a quella data; negli altri casi, entro centoventi giorni dalla scadenza);
    • un professionista indipendente deve attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, specificando se l’accordo e il piano siano idonei ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei;
    • la procedura si articola in due fasi: una prima fase stragiudiziale, in cui il debitore negozia con i creditori i termini dell’accordo; una seconda fase giudiziale in cui l’accordo raggiunto nella prima fase è sottoposto a omologazione.

    Perché gli accordi di ristrutturazione devono essere considerati procedure preconcorsuali

    • In più, gli accordi di ristrutturazione presentano alcuni, ulteriori, elementi in comune, che li connotano come procedure preconcorsuali:
    • l’imprenditore non perde mai il controllo e la direzione della propria impresa;
    • la procedura non prevede in nessuna fase la nomina di un soggetto incaricato dal Tribunale di intervenire a vario titolo e in varia misura nella gestione dell’impresa;
    • non ha luogo l’apertura del concorso dei creditori;
    • non è prevista la nomina di un organo rappresentativo della massa dei creditori;
    • non deve essere rispettato il principio della par condicio creditorum tra i creditori che aderiscono all’accordo.

    Chi può concludere un accordo di ristrutturazione

    Dal punto di vista soggettivo, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione tutti gli imprenditori, anche non commerciali, con la sola eccezione degli imprenditori minori, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019.

    Requisiti formali degli accordi di ristrutturazione

    Sul piano più strettamente tecnico-strutturale, l’accordo e il piano attuativo non hanno un contenuto tipico e non seguono modelli standard e predeterminati.

    Da qui si intuisce che gli accordi di ristrutturazione sono strumenti snelli, che presentano molteplici vantaggi sia per il debitore che per i creditori, ma, per il buon esito della procedura viene ad assumere un ruolo centrale il professionista che solitamente affianca l’imprenditore nella fase negoziale con i creditori e che materialmente redige il piano, successivamente asseverato ed omologato dal Tribunale.

    I ruoli dell’advisor e del professionista asseveratore

    Sul punto preme evidenziale che l’esperto che affianca l’imprenditore fin dal primo ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione – e che, verosimilmente, darà anche il soggetto che l’ha suggerita – non necessariamente coincide con il professionista asseveratore, definito all’art. 4, comma 1, lett. o) come il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di negoziazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente tre requisiti: 1) sia iscritto nell’albo dei gestori della crisi d’impresa e nell’albo dei revisori legali; 2) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 Cod. civ., che individua le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci; 3) non sia legato all’impresa e alle altre parti interessate all’operazione da rapporti di natura personale o professionale.

    Mentre il professionista indipendente, difatti, è chiamato ad intervenire nella parte finale della menzionata prima fase extragiudiziale, in un momento in cui l’accordo con i creditori, di fatto, è già stato raggiunto ed il piano già delineato nel dettaglio, il consulente di cui si diceva all’inizio, solitamente denominato advisor, svolge il suo ruolo fondamentale in tutta la prima fase della procedura dell’accordo di ristrutturazione: si confronta con i creditori insieme al debitore, alla ricerca di un punto di accordo, redige il piano e dialoga con il professionista indipendente in sede di asseverazione.

  • Piano attestato di risanamento

    Piano attestato di risanamento

    Gli Accordi di cui al Capo I del Titolo IV del Codice della crisi hanno il fine comune di risolvere la situazione di crisi o di insolvenza in cui si trovi l’impresa in una fase in cui la situazione è ancora recuperabile, per cui il ricorso allo strumento prescelto è idoneo a consentire all’impresa di ritornare in bonis.

    In tutti casi un ruolo centrale nella procedura viene ad assumerlo il professionista indipendente, il quale, tra l’altro, ha la fondamentale funzione di attestare la veridicità del piano proposto dall’imprenditore ai creditori.

    Il piano attestato di risanamento ha la duplice funzione di:

    a) consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e
    b) di assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria.

    Il professionista indipendente è chiamato a attestare:

    • la veridicità dei dati aziendali
    • la fattibilità economica del piano

    Gli accordi di ristrutturazione si sostanziano nell’elaborazione, da parte dell’imprenditore, di un piano con una struttura analoga a quella del piano attestato di risanamento, ma con tre ulteriori requisiti essenziali:

    • il piano deve essere approvato da un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
    • gli accordi di ristrutturazione sono soggetti a omologazione
    • gli accordi di ristrutturazione devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei.

    In questo caso il professionista indipendente è chiamato a attestare:

    • l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei con le modalità e nei termini previsti dal Codice.

    È di immediata evidenza che il ruolo del professionista in questo tipo di procedure diviene centrale sin dalla prima ideazione del progetto di piano.

    A seguito del primo colloquio tra il nostro team di professionisti e il cliente, qualora si ravvisi l’opportunità di accedere ad una delle descritte procedure, il professionista affiancherà sin dall’inizio l’imprenditore:

    • anzitutto nell’analisi approfondita della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa e nell’analisi dei motivi che hanno condotto alla situazione di criticità e
    • successivamente nella elaborazione del piano (e dell’accordo) e nella sua proposizione ai creditori e nella conseguente, eventuale, negoziazione, fino alla omologazione e successiva esecuzione.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria

    Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento

    Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili

    I nostri professionisti valuteranno la soluzione di proporre, alternativamente, un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione

    Il nostro team fornirà le asseverazioni necessarie e seguirà la procedura anche successivamente all’omologazione, fino alla completa esecuzione del piano.

    RISULTATO:

    Completo risanamento dell’impresa.

    CONTATTACI: IL PRIMO INCONTRO CON NOI E’ GRATUITO

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Liquidazione controllata del sovraindebitato

    di Marzia Marconcini

    La liquidazione controllata è una delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa – già in precedenza disciplinate dalla L. 3/2012 – per la gestione della crisi da sovraindebitamento.
    Alla procedura di liquidazione controllata possono accedere tutte le tipologie di debitori elencati all’art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i.: consumatori, professionisti, imprenditori minori (sono imprenditori minori gli imprenditori che presentano congiuntamente tre requisiti: 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, 2. ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, 3. un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro), imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie.
    La procedura da sovraindebitamento della liquidazione controllata si articola in due fasi: una prima fase in cui la domanda, sottoforma di ricorso, viene presentata all’Organismo di Composizione della Crisi-OCC, una seconda fase in cui la domanda viene depositata in tribunale.
    Il ricorso può essere presentato dal debitore o da un creditore, in quest’ultimo caso sempre che all’apertura della procedura l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è non inferiore a cinquantamila euro o l’OCC, su richiesta del debitore, non attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
    L’art. 269 disciplina, in particolare, l’ipotesi in cui la domanda sia presentata dal debitore.
    L’articolo si apre con la disposizione di cui al primo comma: Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
    Ci si può chiedere, di fronte a tale laconica affermazione, se in questa fase sia consentita l’assistenza del legale.
    In effetti la domanda non è peregrina, dal momento che la modulistica predisposta da molti OCC presenta soltanto lo spazio dedicato alla compilazione da parte del debitore, senza che alcun ulteriore spazio sia lasciato per l’indicazione del legale.
    Sul punto è intervenuto il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 19 settembre 2022, in cui si legge: In caso di ricorso per l’omologazione del piano del consumatore disciplinato dal Codice della crisi di impresa è inammissibile il ricorso depositato dal solo legale del sovraindebitato, sussistendo unicamente la legittimazione dell’Organismo di composizione della crisi sia alla luce del dettato dell’art. 68, che dispone che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2”, sia in base alla considerazione che la stessa norma prevede un’unica modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale.
    Rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore del consumatore, […], e non dall’OCC; PQM Dichiara l’inammissibilità del piano del consumatore proposto nell’interesse di […] con ricorso depositato il 14.09.2022.
    La disposizione di riferimento, nel caso di specie, è contenuta nell’art. 67 c.c.i., dove si legge testualmente: Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un paino di ristrutturazione dei debiti […].
    Per identità terminologia, ancor prima che di contenuto, si può senz’altro ritenere che il ragionamento seguito dal Tribunale di Grosseto sia riferibile anche alla fattispecie di cui all’art. 269 c.c.i.
    Tuttavia, in questa prima fase applicativa non mancano interpreti che ritengono ammissibile la domanda di liquidazione controllata presentata dal legale del debitore.
    Secondo tale interpretazione la sentenza sopra sinteticamente riportata sarebbe, perciò, impugnabile.
    È evidente, quindi, che siamo di fronte ad una delle, per la verità non poche, fattispecie del Codice della crisi che apre dubbi interpretativi destinati a essere rimessi all’interpretazione giurispeudenziale.

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Liquidazione controllata del sovraindebitato

    di Marzia Marconcini

    Il sovraindebitamento è definito all’art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i. quale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
    La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, come è noto, dalla L. 3/2012, che è stata successivamente più volte modificata nell’ambito di interventi di più ampia portata recati dalla decretazione d’urgenza, largamente utilizzata nel biennio 2020-2021 per far fronte alle gravi conseguenze derivanti dalla emergenza pandemica da Covid-19, ed è definitivamente confluita nel Codice della crisi.
    La scelta del legislatore della riforma ha il merito di aver dato una veste piò organica al sovraindebitamento, qualificando anzitutto come concorsuali le diverse procedure in cui si articola, e dettandone una regolamentazione più articolata.
    Tuttavia, il nuovo sistema normativo solleva dubbi interpretativi anche più rilevanti e numerosi della precedente disciplina.
    In questa sede ci si soffermerà sull’atto introduttivo della liquidazione controllata.
    L’articolo di riferimento è il 268 c.c.i., laddove si indica, quali soggetti legittimati a presentare la domanda, il debitore e il creditore, e che si apre con il primo comma dedicato alla domanda del debitore e prosegue con due commi regolanti la domanda presentata dal creditore.
    Nel primo caso, si afferma che il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale […] l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
    Al secondo comma è introdotta la domanda del creditore, che può essere presentata, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, quando il debitore è in stato di insolvenza. Vi sono, però, due limiti: l’apertura della liquidazione controllata non può avere luogo 1. se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti della procedura è inferiore a cinquanta mila euro o, 2. se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
    Un primo dubbio interpretativo riguarda, in verità, anche la domanda del debitore, e nasce da una variazione lessicale rispetto alla corrispondente disposizione del 2012: laddove nella Legge 3/2012 si afferma, all’art. 14-ter, che il debitore, in stato di sovraindebitamento […] può chiedere la liquidazione di TUTTI i suoi beni, nel primo comma dell’articolo in esame si legge un più generico richiamo ai suoi beni, lasciando pensare che attualmente ci possano essere dei beni suscettibili di produrre reddito che possono rimanere al di fuori della procedura.
    Raffrontando, poi, la domanda del debitore con la domanda del creditore si vede che cambia addirittura il presupposto oggettivo: sovraindebitamento per il primo caso e insolvenza per il secondo. In altri termini, il debitore potrebbe presentare domanda, nel caso si trovi in condizione di sovraindebitamento, che, come abbiamo visto in apertura, comprende, oltre allo stato di insolvenza anche la più lieve situazione di crisi, mentre per il creditore presupposto per proporre il ricorso per sovraindebitamento del debitore è unicamente lo stato di insolvenza di quest’ultimo.
    Ma l’aspetto forse più rilevante è ancora un altro: mentre il successivo art. 269 disciplina puntualmente la procedura di presentazione del ricorso all’OCC da parte del debitore e i successivi primi adempimenti dell’Organismo, niente si dice in merito alla domanda del creditore, con il che diviene legittimo chiedersi se essa debba essere presentata al tribunale o all’OCC o, anche, alternativamente ad entrambi.
    Se la soluzione preferibile dovesse risultare – com’è ragionevole, dato che al primo comma, per la domanda del debitore, si dichiara espressamente che il ricorso deve essere presentato al tribunale, e tale richiamo manca del tutto nei due commi successivi – che il creditore deve presentare il ricorso per sovraindebitamento del suo debitore al tribunale, è legittimo chiedersi quale ruolo venga a svolgere in questi casi l’OCC.
    Qualora la domanda sia presentata dal debitore la procedura si articola in due fasi, nella prima delle quali ruolo centrale è svolto dall’OCC, mentre l’intervento del tribunale segna il passaggio dalla prima alla seconda fase.
    Nell’ipotesi in cui, invece, si accetti l’interpretazione per cui il creditore presenta il ricorso direttamente al tribunale, l’OCC viene ad avere un ruolo solo eventuale all’interno della procedura.
    In più, mentre, nel caso della domanda presentata dal debitore, è lo stesso legislatore, all’art. 269, a prevedere come obbligatoria il suo deposito presso l’OCC, con conseguente liquidazione del compenso da parte del tribunale in sede di omologa, se la domanda è presentata dal creditore, la presenza d’OCC nella procedura diviene solo eventuale, con conseguenti forti dubbi, in caso di partecipazione del medesimo alla procedura, di chi, tra il debitore e il creditore, debba farsi carico della corresponsione del compenso.
    Senza un nuovo intervento del regolatore che faccia chiarezza su questi aspetti, sarà inevitabilmente rimesso agli interpreti e alla conseguente prassi applicativa il compito di fare chiarezza su questi aspetti di non scarsa importanza.

  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    di Marzia Marconcini

    Le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa si distinguono anche in base a seconda di soggetti che possono fruirne. Difatti, se la liquidazione controllata dei beni è accessibile a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, possono presentare la proposta di concordato minore soltanto l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start-up innovative, mentre la ristrutturazione dei debiti è riservata ai consumatori.
    Concentrando l’attenzione sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, diviene centrale chiarire cosa si intende per consumatore. Al riguardo, viene in soccorso l’art. 2 del Codice della crisi, deputato a fornire le definizioni dei concetti e degli strumenti chiave del Codice.
    All’art. 2, comma 1, lett. e) c.c.i. si definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi III [società in nome collettivo], IV [società in accomandita semplice] e VI [società in accomandita per azioni] del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali.
    La riportata definizione è confermata in un certo senso anche dalla disposizione di cui all’art. 74 c.c.i., laddove si precisa espressamente che l’accesso al concordato minore è concesso a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore.
    Il primo dubbio interpretativo che sorge è: se il debitore ha alcuni debiti nascenti dall’attività imprenditoriale/professionale svolta e altri di natura consumeristica, può accedere alla procedura della ristrutturazione dei debiti, e se sì, solo limitatamente a questi ultimi, o deve necessariamente riportare tutti i suoi debiti, indipendentemente dalla loro natura, all’interno della proposta di concordato minore?
    La risposta preferibile parrebbe essere la seconda opzione: il piano del consumatore dovrebbe essere riservato ai soli soggetti che non esercitano attività economica/professionale/imprenditoriale. L’unica eccezione in tal senso è stabilita alla stessa lett. e) del comma 1 dell’art. 2 ed è costituita dalle ipotesi in cui il consumatore sia socio di una S.n.c., una S.a.s. o una S.a.p.a..
    Al proposito urge affrontare subito un’ulteriore questione: nonostante gli elementi in comune con i tre indicati tipi societari, nell’elenco non è compresa la società semplice. Ebbene, per la molteplicità degli elementi in comune tra i quattro modelli societari, si deve ritenere che il mancato inserimento della S.s. nell’elenco della lett. e) in esame sia dovuto a semplice dimenticanza e non a una volontaria espunzione.
    Vi è, poi, un altro aspetto da chiarire: se il consumatore, che sia anche socio di una delle quattro forme societarie elencate, decide di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, stando alla lettera dell’art. 67, comma 2, deve allegare, tra l’altro, l’elenco di tutti i creditori. Ci si chiede, visto la laconicità della disposizione, se in tale elenco siano compresi i creditori sociali.
    La soluzione preferibile è nel senso di estendere l’elenco dei creditori fino a ricomprendervi i creditori sociali, anche se limitatamente alle ipotesi codificate in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile di uno dei quattro tipi societari sopraelencati.
    In altre parole, qualora il socio decida di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, per evitare disparità di trattamento tra i suoi creditori personali e i creditori della società di cui è socio illimitatamente responsabile, deve inserire nell’elenco di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) anche questi ultimi.
    Se ciò è vero per il caso particolare di cui all’art. 74, comma 1, ci si deve chiedere se sia vero anche il contrario: se, cioè, nel caso di debiti promiscui, parte consumeristici e parte derivanti da attività d’impresa, diversa da quella esercitata dal socio illimitatamente responsabile, il debitore sia impossibilitato a presentare il piano di ristrutturazione e sia, perciò, costretto a proporre il concordato minore.
    L’interpretazione preferibile è la affermativa: del resto, già nella vigenza della Legge fallimentare, l’imprenditore sopra soglia poteva fallire anche per debiti non commerciali. Analogamente, nella vigenza del nuovo codice della crisi, l’imprenditore sopra soglia che si trovi in stato di crisi non può presentare un piano di ristrutturazione ma deve presentare una proposta di concordato preventivo.
    Già da queste poche considerazioni si vede quanto sia complessa e talvolta di non facile interpretazione la formulazione del Codice, e i dubbi interpretativi non sono certamente finiti, di fronte ad una normativa così articolata e composita, infarcita di rinvii su rinvii: a questo punto, a meno di un nuovo ed ulteriore intervento chiarificatore del legislatore, la loro soluzione è rimessa, da ultimo, al vaglio giurisprudenziale.

  • La disciplina transitoria dell’art. 390 c.c.i.

    La disciplina transitoria dell’art. 390 c.c.i.

    di Marzia Marconcini

    Le disposizioni di cui all’art. 390 c.c.i. si propongono di coordinare la previgente legge fallimentare con il nuovo codice della crisi e di indicare quale dei due complessi normativi si applichi a determinate situazioni di confine.
    Così, il primo comma afferma il principio generale per cui gli atti di apertura delle procedure concorsuali presentati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi continuano ad essere soggetti all’applicazione della previgente normativa, che, in effetti, era in vigore, appunto, alla presentazione di detti atti.
    Tuttavia, l’enunciato del primo comma non è formulato proprio in questi termini generali; in esso, difatti, il legislatore della riforma ha optato, piuttosto, in un elenco dettagliato delle procedure cui si dovrebbe applicare la disposizione in esame, ed in particolare: i ricorsi per dichiarazione di fallimento, le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, i ricorsi per l’apertura del concordato preventivo, i ricorsi per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
    A tutte le procedure sopraelencate, se gli atti di avvio sono stati presentati antecedentemente al 15 luglio 2022, si applica la Legge fallimentare del 1942 o, nell’ultimo caso, la Legge 3/2012.
    La disposizione del primo comma, quindi, secondo l’intento del legislatore della novella, segna una sorta di spartiacque tra la normativa previgente e quella attuale.
    Se nessun dubbio può sorgere a livello teorico, qualche problema può sorgere, invece, sul piano applicativo.
    Difatti, ad esempio, di fronte a istanze di dichiarazione di fallimento presentate in data posteriore al 15 luglio 2022, alcuni tribunali ne hanno dichiarato l’inammissibilità, mentre altri le hanno accolte semplicemente effettuandone una riqualificazione corretta secondo il principio iura novit curia.
    Se, poi, di fronte ad atti omogenei l’applicazione della normativa in esame è più immediata, diverso è il caso in cui le domande presuppongano l’avvio di procedure diverse.
    Nel primo caso opera il principio generale di cui all’art. 7 e ss. c.c.i., per cui ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente: così, davanti a una istanza di fallimento presentata da un creditore prima del 15 luglio 2022 e un ricorso per l’apertura di liquidazione giudiziale proposto da un altro creditore dopo tale data, la disciplina processuale della prima istanza attrae la disciplina processuale (e sostanziale) del secondo ricorso, perché identici sono la finalità e l’oggetto dei due atti.
    Cosa accade, però, se all’ istanza di fallimento presentata da un creditore prima del 15 luglio 2022 segue un ricorso per concordato preventivo presentato dopo il 15 luglio ma prima della data dell’udienza (prefallimentare)? Volendo dare alla disposizione in esame una finalità non soltanto di regolazione del diritto processuale applicabile ma anche di individuazione del diritto sostanziale parimenti applicabile, si deve ritenere corretta l’interpretazione per cui il ricorso per concordato deve essere riunito all’istanza di fallimento e ad entrambi si applica la Legge fallimentare del 1942.
    E se ciò è vero nel caso in cui il ricorso per concordato sia stato presentato dopo il 15 luglio 2022 ma prima della dichiarazione di apertura del fallimento, a maggior ragione tale potere attrattivo della prima procedura avviata dovrebbe operare nel caso in cui il ricorso sia depositato dopo il decreto di apertura della procedura fallimentare, anche la norma tace sul punto.
    Da questi esempi, alcuni dei quali verificatisi in concreto con esiti diversi a seconda delle scelte interpretative seguite dai tribunali, come sopra evidenziato, appare evidente la difficoltà in cui l’interprete si può venire a trovare al momento dell’applicazione concreta di questa disposizione, astrattamente, peraltro, molto chiara nella finalità perseguita.
    Di più facile interpretazione è la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 390 c.c.i., dove il legislatore della novella si limita ad enunciare il principio generale per cui, alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo corpus normativo, si continua ad applicare la normativa vigente al momento dell’avvio delle medesime, e lo stesso principio vale, si precisa al terzo comma, nel caso in cui in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, siano commessi i fatti puniti con le disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  • L’istituto dell’esdebitazione

    L’istituto dell’esdebitazione

    Con l’esdebitazione il debitore è liberato da tutti i debiti contratti: anche i creditori rimasti insoddisfatti all’esito della liquidazione controllata o della liquidazione giudiziale non possono più chiedere il pagamento del residuo al debitore.

    Con l’esdebitazione vengono meno anche le limitazioni collegate all’apertura della liquidazione giudiziale, quali le cause di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche sociali.

    L’istituto dell’esdebitazione, di derivazione unionale, ha fatto il suo primo ingresso nel nostro ordinamento nel 2006, con la riforma della legge fallimentare del 1942 operata dal D.Lgs. 5/2006, e da allora ha seguito un percorso evolutivo che ne ha visto la progressiva estensione a un numero sempre maggiore di soggetti.

    Anche se a prima vista potrebbe apparire come una misura perdonistica, parte piuttosto dal concetto più complesso per cui ai soggetti che hanno subito la liquidazione dei loro beni devono vedersi riconosciuto il diritto a una c.d. second chance, che consenta la loro reimmissione nel circuito economico e produttivo, nel convincimento che “gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta (Raccomandazione 2014/135 UE), e sottraendoli, così, ai riscontrati fenomeni di attività irregolari e del ricorso ai prestiti usurari.

    Possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori la sola esclusione dello Stato e degli enti pubblici, con la precisazione che l’esdebitazione della società produce effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili:

    • consumatori
    • professionisti,
    • artigiani
    • imprenditori agricoli
    • imprenditori commerciali
    • persone giuridiche e ogni altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica

    Il diritto a ottenere l’esdebitazione scatta:

    • alla chiusura della procedura concorsuale e
    • in ogni caso, decorsi tre anni dall’apertura della procedura, sempre che il debitore si sia comportato in modo meritevole durante lo svolgimento della procedura.

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  • Liquidazione giudiziale

    Liquidazione giudiziale

    La liquidazione giudiziale è la procedura che nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sostituisce il fallimento della Legge fallimentare del 1942.

    Al termine della procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e con il ricavato sono soddisfatti i creditori in ordine di graduazione dei loro crediti.

    La liquidazione giudiziale si basa sudue presupposti:

    • soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori “sopra soglia” (cioè fallibili);
    • oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza.

    Soggetti legittimati al proporre la domanda di liquidazione giudiziale:

    il debitore

    uno o più creditori

    il pubblico ministero

    gli organi e le autorità amministrative cui è attribuito un potere di vigilanza sull’impresa

    A seguito della sentenza che dichiara aperta la procedura il debitore è privato della disponibilità e del potere di amministrare i suoi beni, che sono affidati al curatore nominato.

    La liquidazione giudiziale si chiude con la liquidazione dell’attivo e con la sua ripartizione tra i creditori in ordine al grado di prelazione.

    Nei nostri colloqui con il cliente, che caldeggiamo sempre avvengano in presenza, ascolteremo le sue motivazioni ed esamineremo insieme i documenti, e, qualora non risulti percorribile la strada del risanamento dell’impresa, predisporremo tutti gli strumenti per supportarlo al meglio nel corso della procedura fino alla chiusura e all’eventuale, successivo procedimento di esdebitazione.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Nel caso in cui la domanda di liquidazione giudiziale sia stata proposta da un creditore, da coloro che hanno di controllo e vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, se il cliente si presenta con la notifica del decreto di convocazione lo assistiamo per tutte le fasi della procedura, dall’udienza dell’art. 41 c.c.i. al provvedimento di chiusura della procedura

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