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  • Crisi d’impresa: analisi del fenomeno e possibili soluzioni

    Crisi d’impresa: analisi del fenomeno e possibili soluzioni

    La situazione di crisi può essere definita come la situazione in cui un’impresa, ma anche consumatori e altri soggetti non imprenditori, non è in grado di far fronte ai propri debiti nel modo convenuto con i creditori. Le cause della crisi sono molteplici e complesse.

    Tra le principali si possono annoverare:

    Facilità di accesso al credito: L’accesso facile al credito tramite carte di credito, aperture di credito e finanziamenti per acquisti di beni durevoli può portare l’imprenditore a fare investimenti al di sopra delle possibilità finanziarie dell’impresa.

    Eventi imprevisti: Le spese impreviste, causate da perdite inattese, da mutamenti del mercato dovuti a guerre o calamità naturali e pandemie o altre situazioni preventivamente imprevedibili, possono far precipitare un individuo o una famiglia in una situazione di sovraindebitamento.

    Scarso controllo finanziario: la scarsa abilità nel gestire il denaro aziendale, anche dovuta a collaboratori e consulenti inadeguati, può portare a decisioni finanziarie sbagliate e alla crescita incontrollata dei debiti.

    Possibili soluzioni al problema dello stato di crisi dell’impresa:

    – rivolgersi a professionisti del settore: consultare sistematicamente consulenti d’impresa può aiutare l’imprenditore a prendere decisioni finanziarie più informate e responsabili. Qualora, poi, si palesasse un possibile stato di crisi, il ricorso a professionisti specializzati nella gestione della crisi e dell’insolvenza può essere decisivo per il rapido risanamento dei conti e del totale recupero dell’impresa.

    ridurre l’accesso al credito in favore di altre soluzioni: a volte un indiscriminato accesso al credito per far fronte sia a investimenti a lungo termine che a pagamenti a breve, può favorire pratiche predatorie da parte dei creditori. In questi casi è consigliabile soffermarsi a esaminare la patrimonializzazione e il grado di redditività aziendale, evidenziando il reddito operativo lordo, le spese mensili strettamente collegate all’operatività dell’impresa e le spese extra: la riduzione delle spese extra e la risistemazione delle spese collegate all’operatività aziendale, pur mantenendo fermo il reddito operativo lordo, già consente di liberare liquidità immediata, e si tratta solo di un esempio, ma gli interventi possibili sono molteplici e diversificati. Anche in questo caso la consulenza di un professionista specializzato può essere decisiva.

    – negoziare le posizioni debitorie, offrendo in un’unica soluzione o in poche rate ravvicinate una somma inferiore all’ammontare complessivo del debito a saldo e stralcio. Adottando un comportamento corretto e rappresentando chiaramente le proprie criticità al creditore, l’imprenditore può dimostrare al creditore che quanto sta offrendo è il massimo disponibile, e che neppure attivando una procedura esecutiva per il recupero del credito il creditore potrebbe ottenere maggiore soddisfazione: in questi casi solitamente il creditore accetta l’offerta a saldo e stralcio, che gli consente di venire subito in possesso di almeno una parte di quanto gli spetta.

    – rateizzare i debiti (inserire link al nuovo articolo) che non è possibile estinguere con un’offerta a saldo e stralcio, o per il cospicuo scostamento tra quanto dovuto e quanto offerto dal debitore, o per la natura stessa del creditore, cui l’ordinamento non consente di accettare soluzioni a saldo e stralcio, come è il caso dell’Agenzia delle entrate, che può effettuare rateizzazioni secondo predeterminati parametri.

    ricorrere a prestiti personali per far fronte alle esigenze finanziarie dell’impresa. Questa soluzione presenta alcune criticità, legate alla necessità di restituire il capitale preso a prestito, aumentato degli interessi convenuti, alle scadenze prefissate, secondo un piano che potrebbe talvolta risultare difficile, se non impossibile, da rispettare per carenza della liquidità necessaria. Resta, quindi una opzione da valutarsi in via residuale, qualora non ci siano alternative più vantaggiose.

    – attivare la procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa: una procedura preconcorsuale che mette a disposizione dell’imprenditore un esperto per supportarlo nelle negoziazioni del debito con i creditori.

    – attivare la procedura del piano attestato si risanamento o degli accordi di ristrutturazione, due strumenti a cui il legislatore della riforma del 2019 ha dato maggiore spazio proprio nell’ottica di favorire il risanamento dell’impresa ed il suo totale recupero.

    Le soluzioni ora rappresentate sono sicuramente valide, ma ogni impresa ha una sua unicità che potrebbe consigliare di ricorrere contemporaneamente a più di una di tali soluzioni, o di predisporre strategie ancora diverse, più performanti.

    In ogni caso, visto l’importanza di un intervento rapido e adeguato per la soluzione positiva dello stato di crisi dell’impresa, è consigliabile, qualora l’imprenditore non sia in grado di intervenire in autonomia, di rivolgersi a professionisti esperti del settore, per ottenere il supporto necessario.

  • Rateizzazione del debito

    Rateizzazione del debito

    La rateizzazione dei debiti è una delle soluzioni che l’imprenditore può adottare per uscire da una situazione di criticità, che si verifica quando le entrate correnti dell’impresa non sono sufficienti, nel breve periodo, e, comunque, nell’arco temporale di un anno, a far fronte alle obbligazioni contratte.

    L’imprenditore, difatti, può superare questa criticità, tornando solvibile, purché si attivi velocemente ed adotti alcuni accorgimenti.

    Nozione di impresa in stato di crisi

    Secondo la nozione fornitaci dall’art. 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, viene definito “crisi” lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, perciò si può dire che un’impresa si trova in stato di crisi quando le entrate attese nei successivi dodici mesi non si dimostrano sufficienti a coprire le spese già programmate per lo stesso periodo.

    Lo stato di crisi può essere reversibile

    Se un’impresa si viene a trovare nello stato di crisi ora descritto non è affatto condannata a morte certa: dallo stato di crisi si può uscire ritornando in buone condizioni, basta muoversi velocemente, alle prime avvisaglie di criticità.

    Se un’impresa viene a trovarsi nello stato di crisi ora descritto, non è affatto detto che sia spacciata e destinata a uscire dal mercato: se ha gli strumenti e le condizioni per superare positivamente le criticità, può tornare in bonis e rimanere in piedi ancora per molti anni.

    Lo stato di crisi dell’impresa si caratterizza per la sua relativamente breve durata e per la possibile reversibilità.

    Proprio queste due caratteristiche lo distinguono dallo stato di insolvenza, definito allo stesso art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    L’importanza di agire velocemente per mettersi ai ripari

    Se, quindi, è unanimemente acquisito che dallo stato di crisi l’impresa può uscire a testa alta, tornando nelle condizioni che le consentono di prestare fede regolarmente agli impegni assunti, si deve sottolineare che ciò è tanto più tecnicamente possibile quanto prima l’imprenditore si attiva per risolvere la situazione di criticità.

    La velocità della reazione, difatti, è direttamente proporzionale, non solo al buon fine, in generale, dell’operazione, ma anche, elemento non secondario, alla rapidità dei tempi di ripresa.

    Come intervenire in modo rapido ed efficace

    Si può affrontare efficacemente lo stato di crisi, riportando rapidamente la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa in condizioni di sicurezza, in tre passaggi:

    • individuare tutti i creditori e stilare l’elenco dettagliato dei debiti dell’impresa, evidenziando i crediti privilegiati, se esistenti;
    • rappresentare compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, indicando tutte le componenti dell’attivo e del passivo aziendale;
    • elaborare una proposta transattiva personalizzata par ciascun creditore, valutando la possibilità di soddisfare i diversi creditori con percentuali diverse.

    Il duplice elenco dei debiti e dei creditori

    Mettersi al tavolino e redigere nero su bianco l’elenco dettagliato dei debiti e, correlativamente, anche l’elenco dei creditori ha un duplice significato.

    • consente all’imprenditore di prendere consapevolezza della sua situazione e di riflettere su eventuali scelte passate che hanno concorso a realizzare l’attuale stato di crisi, per evitare di commettere gli stessi errori di valutazione per il futuro.
    • tenendo conto che non a tutti i creditori si possono avanzare le stesse proposte (ad esempio all’Agenzia delle entrate non si possono proporre transazioni, ma, al più, richieste di rateizzazione), rappresenta il primo passo per arrivare alla elaborazione di proposte personalizzate appetibili per i singoli creditori.

    In ogni caso, l’elenco dei debiti deve contenere l’ulteriore indicazione dell’eventuale esistenza di privilegi, con relativi gradi, dato che l’ordinamento prevede che i crediti privilegiati siano soddisfatti con prelazione rispetto agli altri crediti chirografari.

    La rappresentazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale

    La somma di tutti i debiti e di tutte le voci dell’attivo patrimoniale consente di verificare se l’imprenditore ha la forza economica di sostenere una proposta da presentare ai creditori che risulti talmente conveniente da indurre gli stessi creditori ad accettarla alle condizioni dettate dal debitore.

    Se, difatti, il divario tra l’attivo patrimoniale e le passività risultasse concretamente molto elevato, difficilmente l’imprenditore potrebbe avere il potere economico di elaborare proposte attraenti per i creditori.

    Una proposta personalizzata per ogni creditore

    Per essere efficaci, per attrarre, cioè, l’interesse dei destinatari, è consigliabile che le proposte siano presentate ai creditori singolarmente e senza necessità di rispettare il principio di proporzionalità.

    I crediti non hanno tutti lo stesso peso e non gravano tutti allo stesso modo sull’impresa.

    Una volta determinate le capacità economiche dell’impresa, si passa ad elaborare una proposta personalizzata per ciascun creditore, che consiste nell’offerta di pagare solo una porzione del credito.

    Si tenga conto che i creditori non hanno solitamente tutti la medesima forza impositiva, per cui diviene strategico individuare quelli a cui può essere proposto uno sconto maggiore del credito vantato con buone prospettive di accoglimento dell’offerta transattiva.

    La proposta più vantaggiosa per l’impresa è indubbiamente la proposta a saldo e stralcio, con la quale il debitore offre al creditore, in un’unica soluzione, una somma inferiore all’importo effettivamente dovuto, argomentando che essa rappresenta la miglior soluzione concreta per il creditore, che, anche attivando una eventuale azione legale di recupero del credito, rischierebbe addirittura di ottenere un risultato quantitativamente inferiore.

    La rateizzazione dei debiti

    La proposta di rateizzazione dei debiti determina una negoziazione tra il debitore e il creditore sull’importo delle singole rate e sul numero complessivo delle medesime.

    La rateizzazione del debito può essere proposta, alternativamente:

    • quando la misura del debito risulta molto elevata, per cui la capacità economica del debitore non consente di presentare una proposta di saldo e stralcio,
    • quando il debito non è negoziabile, come nel caso del debito verso l’Agenzia delle entrate (in questo caso neppure l’importo e il numero delle rate sono negoziabili, ma sono determinati dall’Ente secondo parametri normativamente prefissati).

    I vantaggi di rateizzare i propri debiti

    La rateizzazione dei debiti porta con sé alcuni significativi vantaggi, che sopperiscono in parte all’impossibilità di chiudere la questione con il saldo e stralcio. Vediamoli insieme:

    • adempimento alle obbligazioni contratte con minore gravosità: il debitore, ripartendo il debito in più rate, riesce a pagare anche importi che altrimenti gli risulterebbero economicamente insostenibili per eccessiva onerosità;
    • rateizzazione del debito senza interessi: con la rateizzazione senza interessi il debitore riduce la gravosità complessiva del debito;
    • determinazione dell’importo della rata in base alle effettive capacità economiche del debitore, senza che questi resti bloccato e schiacciato per l’eccessiva onerosità dell’impegno economico;
    • determinazione della scadenza delle rate in funzione della effettiva disponibilità del debitore: secondo i flussi di liquidità attesi dal debitore, questi può fissare con il creditore rate a scadenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.

    Solitamente tutti i creditori accettano la rateizzazione dei debiti, con una contemporanea riduzione dell’importo complessivo del debito che va da un minimo del 20% fino a uno standard che oscilla tra il 60% e il 70%.

  • L’esdebitazione del debitore incapiente

    L’esdebitazione del debitore incapiente

    L’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 283 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi), che è stato accolto con particolare favore fin dai primi commentatori.

    Questa norma, infatti, consente anche al debitore che, non solo non ha più la titolarità di alcun tipo di attivo patrimoniale, ma che, allo stato, non ha neppure alcuna possibilità di produrre nuovi redditi, di rimettersi in attività sul mercato e, non ultimo, di riuscire a produrre una utilità idonea a soddisfare almeno in parte i creditori concorsuali, se sopraggiunta nei quattro anni successivi alla emanazione del decreto di esdebitazione.

    La procedura prevista dal legislatore del 2019 prevede alcuni passaggi obbligati, analizziamoli in ordine.

    • Chi può accedere alla procedura

    Il debitore, per accedere alla procedura, deve presentare alcuni imprescindibili requisiti:

    • deve necessariamente essere una persona fisica. Non possono, quindi, accedere all’istituto società, associazioni e enti di qualsiasi tipologia.
    • deve essere meritevole, non deve, cioè, aver commesso atti in frode o causato con dolo o colpa grave la formazione dell’indebitamento. La meritevolezza (link all’altro articolo) è accertata dal giudice, che può basarsi anche su eventuali informazioni assunte a tal fine.
    • non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. In altri termini, il debitore non deve essere né titolare di alcuna entità patrimoniale né percettore di alcun reddito.

    La valutazione deve essere fatta avendo come riferimento la situazione economico-patrimoniale che il debitore presenta al momento della domanda e risalendo da essa fino al quinto anno antecedente, termine entro il quale può essere esercitata l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del Codice civile.

    • non deve avere già avuto in precedenza accesso alla stessa procedura.
    • Nuove utilità successive al decreto del giudice

    Anche qualora il debitore che sia in possesso di tutti gli elencati requisiti sia ammesso alla procedura, scatta in ogni caso a suo carico l’obbligo di pagamento del debito se nei quattro anni successivi al decreto del giudice si ritroverà a percepire delle utilità rilevanti che gli consentano di soddisfare i creditori concorsuali in una misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

    In proposito, il legislatore del 2019 ha ritenuto di dover espressamente precisare che, per la determinazione della eventuale sopravvenienza e correlata entità di dette utilità, non sono da prendere in considerazione i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

    Se quindi, il debitore, nel quadriennio successivo al decreto del giudice inizi, ad esempio, a percepire un reddito da lavoro dipendente o da pensione, dovrà mettere a disposizione della procedura (per il soddisfacimento dei creditori concorsuali) le somme eventualmente eccedenti da quanto necessario al mantenimento del debitore stesso e dei suoi familiari predeterminato dallo stesso legislatore (art. 283 comma 2) nella misura dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.

    • La procedura di esdebitazione del debitore incapiente

    Il debitore che ritenga di soddisfare tutti i requisiti necessari, elencati al precedente par. 1, deve presentare la domanda a un Organismo di Composizione della Crisi-OCC, scelto tra quelli con sede nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente.

    Una volta superato il vaglio di legittimità e fattibilità dell’OCC, il debitore, con l’ausilio del Gestore della crisi nominato dallo stesso OCC, presenta la domanda di esdebitazione al tribunale.

    Alla domanda devono essere allegati almeno:

    • l’elenco di tutti i creditori
    • l’elenco di tutti i crediti con indicati gli importi
    • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    • l’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare (stipendi, pensioni, ecc.)
    • la relazione particolareggiata dell’OCC che deve indicare:le ragioni dell’indebitamentola diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni rimaste insolutele ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assuntegli eventuali atti del debitore impugnati dai creditorila valutazione in merito alla completezza e all’attendibilità di quanto dichiarato dal debitore con la domanda e i relativi allegati.
    • le ragioni dell’indebitamento
    • la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni rimaste insolute
    • le ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
    • gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
    • la valutazione in merito alla completezza e all’attendibilità di quanto dichiarato dal debitore con la domanda e i relativi allegati.

    La valutazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 283, si deve estendere alla posizione del soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario), per verificare se abbia effettuato una corretta valutazione del suo merito creditizio al momento dell’erogazione del credito ad un soggetto in gravi difficoltà finanziarie. La norma, nonostante abbia il fine meritevole di contrastare la pratica di erogare credito anche in mancanza di fondati presupposti di solvibilità del contraente, è rimasta, tuttavia, un’arma spuntata, in quanto priva di correlata sanzione.

    • Il decreto del giudice

    Una volta esaminata la documentazione fornita dall’OCC, il giudice emette il decreto con cui concede l’esdebitazione.

    Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori.

    I creditori hanno un termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto per presentare opposizione.

    Una volta decorso il termine dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, se vi sono uno o più creditori opponenti, instaura un contradditorio con il debitore, all’esito del quale conferma o revoca il decreto di esdebitazione. Anche questo ulteriore adempimento è, ad ogni modo, soggetto a reclamo.

    Nel decreto il giudice indica anche le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

    • Le eventuali utilità successive al decreto

    La norma in esame prevede che, a fronte della liberazione da tutti i debiti decretata in totale assenza di attività in capo al debitore, da raffrontare con le passività, rimaste, perciò, completamente insoddisfatte, il debitore debba mettere a disposizione dei creditori concorsuali, facendole confluire nella procedura, eventuali utilità sopraggiunte successivamente al decreto, nel rispetto dei criteri descritti al precedente par. 2.

    Le eventuali sopravvenienze possono essere comunicate alla procedura direttamente dal debitore o da uno o piò creditori, o, ancora, dall’OCC, al quale il comma 9 dell’articolo 283 attribuisce alche il potere di compiere gli accertamenti necessari.

  • La diligenza e la meritevolezza del debitore esdebitato per incapienza

    La diligenza e la meritevolezza del debitore esdebitato per incapienza

    • I requisiti per accedere alla procedura

    L’esdebitazione del debitore incapiente (link all’altro articolo) è un istituto introdotto con l’ultima riforma in materia del 2019, con la finalità di consentire al debitore di liberarsi di tutti i debiti, pur non avendo nessuna utilità da mettere a disposizione della procedura per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali.

    Il debitore, per accedere alla procedura disciplinata all’art. 283 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi), deve rispondere a determinati requisiti:

    • deve essere una persona fisica
    • non deve essere già stato esdebitato per incapienza, perché, data l’eccezionalità del beneficio, si può accedere alla procedura una sola volta
    • deve risultare meritevole
    • non deve essere in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura
    • In particolare, i requisiti della meritevolezza e della diligenza del debitore

    L’esdebitazione del debitore incapiente non può annoverarsi tra le procedure concorsuali, in quanto non è volta al soddisfacimento, seppure parziale, dei creditori concorsuali, ma alla dichiarazione di inesigibilità dei debiti contratti antecedentemente al decreto di esdebitazione.

    L’art. 283 del codice della crisi introduce, quindi, una norma eccezionale nel nostro ordinamento, che, per essere correttamente applicata, richiede la sussistenza di due condizioni: la meritevolezza del debitore e la sua diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.

    La prima è valutata dal giudice, se del caso anche previa assunzione di tutte le informazioni che ritenga utili, la seconda, ancora prima che dal giudice, è vagliata dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che ne deve dare indicazione nella relazione particolareggiata che accompagna la domanda del debitore di accesso alla procedura.

    Dalla lettura della norma nel suo complesso emerge che la valutazione del giudice si orienta in due direzioni convergenti, per le quali, rispettivamente, il debitore:

    • non deve aver compiuto atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta, posti in essere con dolo o colpa grave, idonei a rappresentare un pregiudizio per la soddisfazione dei creditori;
    • non deve aver contratto obbligazioni pecuniarie in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa grave, cioè nonostante la ragionevole prevedibilità che la sua capacità patrimoniale non sarebbe stata adeguata a garantirne l’adempimento.

    A ciò si aggiunge l’altra condizione essenziale, per la quale il debitore:

    • non deve essere titolare di beni o altre attività che possano essere liquidate, con cui poter retribuire, almeno parzialmente, i creditori concorsuali.

    La decisione del giudice, in ogni caso, è soggetta a reclamo, i creditori concorsuali che ritengano non integrato il requisito della meritevolezza hanno a disposizione questo strumento per manifestare le loro ragioni, al fine di persuadere il giudice a revocare il decreto, qualora convenga con essi per l’insussistenza dei presupposti per la sua emanazione.

    Sempre nell’ottica della valorizzazione della diligenza del debitore, la norma in esame dispone che ogni anno, per i successivi quattro anni, il debitore deve presentare una dichiarazione in cui siano evidenziate eventuali sopravvenienze, che, se consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, devono essere messe a disposizione della procedura. La mancata presentazione della relazione, da parte del debitore, è sanzionata con la revoca del decreto di esdebitazione.

    Sul tema, si ritiene significativo richiamare l’orientamento del Tribunale di Ivrea (Trib Ivrea, 1 agosto 2023, Est. Petronzi), per il quale il comportamento del debitore che ha concentrato sistematicamente e per lungo tempo le sue esposizioni nei confronti di un solo creditore, l’Erario, è qualificabile non meritevole, perché il debitore, imprenditore cessato, negli anni in cui aveva solto l’attività d’impresa che ha concorso a generare parte rilevante dei debiti, ha scelto di “indirizzare” l’inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l’Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, – il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), – e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi.

    Nel caso di specie, quindi, risulterebbero non integrati i due presupposti, della meritevolezza e della diligenza del debitore, dal momento che questi avrebbe intenzionalmente penalizzato un solo creditore, l’Erario.

    Ovviamente, il diniego all’accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente non esclude, per lo stesso debitore, la possibilità di accedere ad altra procedura regolata dal Codice della crisi.

  • Rapporto tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF

    Rapporto tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF

    Che rapporto c’è tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF

    di Marzia Marconcini – avvocato

    Description: Centrale Rischi e EURISC di CRIS sono due sistemi di informazioni distinti sia per modalità operative che per finalità perseguite, con effetti talvolta simili verso l’interessato

    In un periodo, quale quello attuale, in cui una parte importante della popolazione italiana si trova in difficoltà a far fronte alle obbligazioni creditizie e finanziarie contratte, si sente molto spesso parlare delle famigerate segnalazioni negative in CRIF e in Centrale Rischi della Banca d’Italia. E talvolta si fa confusione tra i due sistemi di informazioni, per cui è opportuno fare un po’ di chiarezza.

    Centrale Rischi della Banca d’Italia

    La Centrale Rischi è un sistema di informazioni, un archivio dinamico, gestito dalla Banca d’Italia, in cui sono registrate tutte le posizioni debitorie (finanziamenti e garanzie) contratte sia dai privati che dalle imprese nei confronti di banche e intermediari finanziari, che superano la c.d. soglia di censimento.

    La soglia di censimento è 30.000 euro ed è calcolata sul complesso dei debiti del cliente, sempre che non siano a sofferenza; difatti, se i debiti sono a sofferenza la soglia di censimento scende a 250 euro.

    In Centrale Rischi sono inserite tutte le informazioni relative ai rapporti debitori che superano la soglia di 30.000 euro, sia positive che negative. Quindi, non appena il cliente contrae un debito con l’intermediario finanziario o la banca che superi 30.000 euro, o abbia più posizioni debitorie che, sommate, superano detta soglia, l’intermediario deve effettuare la segnalazione che, in questo caso, sarà positiva.

    Si tenga, infatti, presente che, per avere la segnalazione negativa in Centrale Rischi e, quindi, qualificare la posizione debitoria in sofferenza non è sufficiente saltare o ritardare il pagamento di una sola rata, poiché la segnalazione negativa viene effettuata dalla banca o dall’intermediario in base a una valutazione complessiva delle esposizioni del cliente, ma non è necessario neppure necessario attendere la dichiarazione giudiziale dello stato di crisi o di insolvenza del cliente.

    La funzione di Centrale Rischi

    La Banca d’Italia, attraverso lo strumento della Centrale Rischi, svolge le funzioni istituzionali con riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario:

    • verso le banche e gli intermediari finanziari: fornendo informazioni sul merito del credito dei clienti (o degli aspiranti clienti) consente all’intermediario di avere il quadro generale delle posizioni debitorie del cliente e di proporgli per tal via delle soluzioni adeguate alle sue capacità economiche, senza esporsi a sua volta al rischio di concedere finanziamenti o accettare garanzie a rischio di solvibilità;
    • verso i privati e le imprese: il privato o l’impresa che ha sempre adempiuto diligentemente alle obbligazioni contratte, dal momento che questa notizia arriva all’intermediario attraverso la consultazione dell’archivio di Centrale Rischi, ha una buona probabilità di ottenere il prestito a condizioni più favorevoli.

    Come opera Centrale Rischi

    Tutte le banche e gli intermediari finanziari devono essere obbligatoriamente iscritti al sistema di Centrale Rischi e devono effettuare tutte le segnalazioni sopra soglia entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento.

    Il mese ancora successivo, solitamente entro i primi dieci giorni, la Banca d’Italia invia in ritorno a tutti gli iscritti l’elenco delle esposizioni debitorie e le sofferenze registrate a sistema.

    Tutti coloro che hanno interesse a conoscere la propria posizione all’interno della Centrale Rischi possono rivolgersi alla Banca d’Italia senza alcun onere economico.

    Come ottenere la rettifica di una segnalazione in Centrale Rischi

    L’autorità di vigilanza non effettua un controllo preventivo circa la verità e la contezza delle informazioni fornite a sistema dall’intermediario con riguardo ai singoli clienti.

    Se il cliente ritiene che siano riportate informazioni inesatte sul suo conto, può rivolgersi, in primo luogo, all’intermediario stesso che le ha inserite nel Sistema, tramite lo strumento del reclamo e, qualora non riesca ad ottenere quanto richiesto, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o avviare una procedura di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.

    Quando il cliente non è più segnalato in Centrale Rischi

    Al momento in cui il debito nei confronti dell’intermediario è estinto o comunque è sceso sotto la soglia di censimento cessa l’obbligo di quest’ultimo di effettuare la segnalazione.

    Perciò, dal mese successivo alla data in cui è venuto meno l’obbligo di segnalazione, la posizione del cliente non sarà più oggetto di segnalazione.

    Si deve tenere presente, tuttavia, che tutto il pregresso non viene cancellato, ma rimane in archivio come storico., che può essere consultato per un ulteriore periodo di tre anni.

    CRIF

    CRIF s.p.a. è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano su base volontaria.

    L’impresa, che opera a livello globale, raccoglie informazioni non soltanto da banche e altri intermediari finanziari, ma anche da un’altra notevole varietà di soggetti, sia pubblici che privati, e le utilizza principalmente per la valutazione del merito del credito.

    Tra i vari servizi, offre a tutti gli interessati l’accesso – a pagamento – a EURISC, il SIC che gestisce dal 1988.

    Il SIC di CRIF: EURISC

    EURISC è un sistema di adesione a base volontaria, in cui gli intermediari partecipanti effettuano la segnalazione di ogni finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria ottenuto o anche solo richiesto dal cliente, sia esso impresa o privato, senza alcuna soglia minima di rilevanza.

    La funzione di EURISC di CRIF

    Il SIC di CRIF ha la finalità dichiarata di fornire la referenza creditizia del richiedente, cioè la sua affidabilità alla luce della sua situazione debitoria generale. Si noti che CRIF non fornisce alcuna valutazione circa l’opportunità per l’intermediario di concedere o meno il prestito richiesto, restando in capo a quest’ultimo la totale libertà di decisione.

    Su EURISC sono inserite tutte le informazioni, sia positive che negative, che riguardano sia privati che imprese, sia concessi che anche soltanto richiesti, e che hanno ad oggetto:

    • crediti
    • finanziamenti
    • dilazioni di pagamento
    • segnalazioni dei rimborsi
    • facilitazioni di pagamento, quali, ad esempio, cessioni di crediti, dilazioni di pagamento, noleggio a lungo termine, leasing operativo, ecc.

    Si noti che, con riferimento alla normativa privacy, il trattamento in EURISC dei dati personali del richiedente persona fisica non necessita del preventivo consenso dell’interessato poiché è basato sul legittimo interesse degli intermediari iscritti, ritenuto prevalente su gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE 2016/679, nel perseguimento delle finalità indicate nel Codice di Condotta.

    Come opera EURISC di CRIF

    I dati del richiedente, che comprendono dati identificativi e dati anagrafici, ma anche dati demografici e informazioni su finanziamenti e altre simili facilitazioni finanziarie, sono inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF in diverse fasi:

    • durante la fase istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o l’intermediario finanziario intende valutare il merito creditizio del richiedente;
    • al momento della stipulazione del contratto di finanziamento;
    • una volta al mese, in fase di aggiornamento sull’andamento dei rimborsi;
    • quando si verifica un ritardo nel rimborso del finanziamento (segnalazione negativa).

    Si noti che la segnalazione negativa diviene visibile su EURISC il mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima segnalazione, che non è, infatti, immediatamente visibile. Perciò, se il cliente nel periodo tra la prima segnalazione (non ancora visibile), che avviene nel mese successivo a quello in cui si è verificato il primo ritardo di pagamento, e la scadenza per la seconda segnalazione (visibile), che avviene nel mese ancora successivo, regolarizza la sua posizione, la segnalazione negativa non sarà visibile sul SIC.

    Tutti coloro che hanno interesse a conoscere la propria posizione all’interno di EURISC di CRIF possono accedere al Sistema tramite un servizio a pagamento.

    Come ottenere la rettifica di una segnalazione nel SIC di CRIF

    CRIF riconosce all’interessato il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione di dati e informazioni che lo riguardano presenti sul SIC di CRIF se riscontra che un dato non è trattato in conformità alla normativa o che l’ente partecipante non l’ha segnalato correttamente, o se è vittima di furto d’identità o di una frode creditizia.

    La richiesta può essere presentata, alternativamente:

    • alla banca o altro intermediario che l’ha effettuata;
    • direttamente a CRIF senza alcuna spesa.

    Nel caso in cui il cliente si rivolga direttamente a CRIF, CRIF si obbliga a dare riscontro della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, tuttavia, la procedura è più complessa, dal momento che CRIF, per verificare la correttezza della richiesta del cliente, deve confrontarsi con l’ente segnalante. Con ogni probabilità, il tempo necessario per raggiungere l’esito dell’istruttoria supererà quasi certamente il termine di trenta giorni.

    In ogni caso, CRIF ha previsto che per i primi trenta giorni in cui sono in corso le verifiche circa la correttezza della richiesta di rettifica del cliente la segnalazione sarà evidenziata come in fase di verifica per contestazione dell’interessato e, a partire dal trentesimo giorno, il rapporto di credito oggetto di contestazione non sarà più reso visibile a sistema.

    I dati inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF hanno un tempo di conservazione predeterminato nel Codice di Condotta.

    Alla scadenza di detto termine il Sistema effettua la cancellazione automatica del dato senza necessità di alcun intervento dell’interessato.

    Rapporto tra Centrale Rischi e EURISC di CRIF

    Come si può facilmente rilevare dalla breve disamina che precede, i due sistemi di informazioni non hanno alcun rapporto tra loro, anche se alcuni aspetti li avvicinano.

    Anzitutto, tra gli elementi in comune rileva la base soggettiva, dal momento che buona parte degli intermediari obbligatoriamente iscritti in Centrale Rischi si sono anche volontariamente iscritti al SIC di CRIF.

    Inoltre, quando una informazione, oltre ad essere inserita nel sistema EURISC, ha le caratteristiche per essere immessa anche nel sistema di Centrale Rischi, la stessa segnalazione che la riporta dovrebbe coesistere, con contenuto analogo, sui due sistemi, anche se le informazioni e i dati personali richiesti potrebbero presentare delle diversità.

    Un’altra analogia tra i due sistemi riguarda l’imputabilità della responsabilità circa il contenuto delle segnalazioni, in entrambi i casi riferita esclusivamente all’intermediario.

    Diversi sono, invece, come si è visto, sia i tempi di conservazione delle informazioni che i presupposti per la segnalazione, che nel caso di Centrale Rischi richiedono la stipulazione del contratto da cui sorge l’obbligazione debitoria del cliente, mentre per il SIC di CRIF è sufficiente la sola richiesta di finanziamento o altra analoga facilitazione.

    Così come parzialmente diverse sono anche le procedure per richiedere ed ottenere la rettifica della segnalazione, dal momento che nel caso di segnalazione in Centrale Rischi il preventivo reclamo all’intermediario segnalante è obbligatorio, mentre nel caso di segnalazione nel SIC di CRIF tale passaggio è alternativo alla proposizione della richiesta direttamente a CRIF.

    Anche la base giuridica del trattamento dei dati personali è diversa:

    • per CRIF la mancata necessità di ottenere il preventivo consenso dell’interessato è fondata sul prevalente interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679, come sopra meglio evidenziato,

    per la Centrale Rischi della Banca d’Italia la mancata preventiva raccolta del consenso dell’interessato da parte degli intermediari e della stessa Banca d’Italia è basata, nel caso degli intermediari, sulla necessità di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE 2016/679, come ulteriormente specificato dal medesimo art. 6, par. 3, lett. c) e dall’art. 2-ter del D.lgs. 196/2003, mentre nel caso della Banca d’Italia nell’esecuzione di un interesse pubblico di cui all’art. 6, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679, al fine di garantire la stabilità generale, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario.

  • Sovraindebitamento e gioco d’azzardo

    Sovraindebitamento e gioco d’azzardo

    La nozione di sovraindebitamento

    Le procedure di sovraindebitamento sono state introdotte nel nostro ordinamento italiano con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e sono state riprese ed articolate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della crisi e dell’insolvenza.

    Già con l’emanazione del primo corpus normativo si è esteso l’ambito di applicazione di questa tipologia di procedure concorsuali ad una nuova figura: il consumatore.

    Se il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, […] (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), per comprenderne il significato si deve risalire alla nozione di crisi e di insolvenza.

    Sono definite crisi lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

    Dalla lettura integrata delle riportate disposizioni si è, quindi, argomentato che anche il consumatore che abbia debiti da gioco d’azzardo avrebbe la possibilità di liberarsene definitivamente ricorrendo, a seconda della sua situazione economico-patrimoniale, alla procedura di ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione controllata (art. 268 e seguenti, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e, allo step successivo, ottenere la cancellazione dei debiti con l’esdebitazione.

    Il condizionale, tuttavia, in questo caso è dettato dalla necessità di verificare la sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore, che devono essere tutti presenti nella situazione concreta, perché il debitore possa accedere alla procedura.

    Presupposti di applicabilità delle procedure di sovraindebitamento

    Il primo presupposto per accedere alle procedure di sovraindebitamento è che il debitore sia sovraindebitato, che, cioè, si trovi nella incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte; ma un secondo presupposto, non meno importante del precedente, è rappresentato dalla dimostrata diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

    Com’è subito evidente, nel caso del debitore che si sia indebitato a causa del gioco d’azzardo, possono, dunque, sorgere dei dubbi sulla ammissibilità della sua domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, proprio perché si configurerebbe un profilo di colpevolezza circa la sua condotta e, di conseguenza, verrebbe a mancare il requisito della meritevolezza.

    Tuttavia, a questo punto si rende opportuno distinguere tra gioco d’azzardo puro e semplice e ludopatia (termine di recente coniazione che ha tra i suoi sinonimi gioco d’azzardo patologico-GAP, azzardopatia e disturbo da gioco d’azzardo-DGA).

    Nozione di ludopatia

    Secondo quanto si legge nel Dossier del Ministero della Salute del 19 gennaio 2020, il Disturbo da Gioco d’Azzardo – DGA è una patologia che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti.

    Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali definisce ulteriormente questo disturbo come il comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di gioco che compromette le attività personali, familiari o lavorative.

    Si tratterebbe, quindi, di una dipendenza patologica, equiparabile ad altre patologie quali depressione, abuso di alcol/tabacco/sostanze psicotrope illegali, disturbi della personalità (antisociale, narcisistico, istrionico, borderline) e altri disturbi associati allo stress.

    L’orientamento giurisprudenziale

    La giurisprudenza di merito sembra accogliere la rappresentata distinzione tra le situazioni in cui il debitore risulta semplicemente dedito o appassionato al gioco d’azzardo, da casi in cui ci si trova di fronte a un vero e proprio esempio di disturbo della personalità.

    Soltanto qualora il debitore dimostri di essere affetto da ludopatia, o, meglio, l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) adito, cui spetta il compito di presentare la domanda del debitore al3 giudice, dimostri nella relazione allegata alla domanda la buona fede del debitore, che avrebbe agito non intenzionalmente ma in quanto affetto da siffatta patologia, il giudice potrà ritenere la procedura ammissibile.

    In tal senso, si veda, da ultimo, la sentenza del Tribunale di Oristano del 7 aprile 2023, che conferma l’orientamento per cui i soggetti ludopatici sono da ritenersi idonei ad essere ammessi alle procedure di sovraindebitamento, ma gli esempi potrebbero essere molteplici.

    Cosa fare in concreto

    Il consumatore sovraindebitato dovrà, anzitutto, dimostrare di essere afflitto dalla patologia della ludopatia.

    Qualora, difatti, decidesse di rivolgersi a un consulente per gestire la propria situazione economico-finanziaria e, dall’analisi dei suoi debiti, emerga che essi sono causati essenzialmente dalla sua continua ricerca di denaro destinato al gioco d’azzardo, lo stesso professionista non potrà che sollecitarlo a procurarsi la documentazione medica attestante la sussistenza di un disturbo patologico.

    Questa documentazione, necessaria, come evidenziato sopra, per l’ammissibilità della domanda di sovraindebitamento, nel caso particolare del ludopatico non può prescindere dall’acquisizione della consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della propria patologia, e del conseguente avvio di un percorso terapeutico di recupero, il cui buon esito finale è anch’esso elemento rilevante per l’ammissibilità della domanda, giacché se il debitore non superasse la propria condizione patologica il beneficio dell’esdebitazione sarebbe destinato a durare ben poco.

    Una volta superato questo fondamentale passaggio, il consulente assiste il consumatore nella predisposizione della domanda e nella presentazione della medesima all’OCC, fornendo, tra l’altro:

    • l’elenco dei debiti e i correlati nominativi dei creditori;
    • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    • l’indicazione delle cause dell’indebitamento nella dedizione del debitore al gioco d’azzardo, descritta (e documentata) come patologia certificata dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
    • la prova del superamento della condizione patologica rappresentata dal deposito del certificato di guarigione, o, in alternativa, l’avvenuto avvio di un percorso di recupero con correlata nomina di un amministratore di sostegno.

    In presenza di tale documentazione l’Organismo di Composizione della Crisi avrà gli strumenti per la redazione della relazione di accompagnamento alla domanda da presentare al Tribunale competente il quale, con ogni probabilità, ammetterà il debitore alla procedura di sovraindebitamento richiesta, sussistendone i presupposti.

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  • Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

    Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

    Con il nuovo impianto del 2019 e, più ancora, con le successive modifiche attuative della Direttiva UE c.d. Insolvency, il legislatore italiano si è allontanato dalla visione tradizionale, risalente alla Legge. Fallimentare del 1942, che inquadrava il fallimento come una pianta malata, da estirpare per mantenere il mercato in uno stato di perfezione.

    Il legislatore unionale, con la Direttiva Insolvency, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di affrontare le situazioni precrisi, ragionando su tre argomenti:

    • il punto di partenza è il dato obiettivo che negli ultimi anni le situazioni di crisi e insolvenza sono aumentate notevolmente, facendo divenire il fenomeno quasi endemico; di conseguenza l’accezione negativa di fallimento del secolo scorso risulta stridente ed eccessiva nel contesto attuale;
    • dalla stessa analisi dei dati fattuali è emersa l’importanza della tempestività dell’intervento: tanto più è anticipato, tanto maggiori sono le probabilità di salvataggio dell’impresa;
    • l’elemento forse più rilevante è rappresentato dal nuovo punto di vista adottato dal legislatore di fronte a situazioni di crisi o insolvenza. Da un approccio prospettico, si è passati, difatti, a un approccio prognostico: si sono incrementati i sistemi di allerta e aumentati i poteri e le responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo e si sono potenziati gli strumenti preconcorsuali finalizzati al risanamento.

    Le principali novità normative, in tal senso, si sono avute con il novellato art. 2086 del Codice civile (Cc) e con l’art. 3 del Codice della Crisi (CCI).

    La rilevanza delle modifiche all’art. 2086 Cc

    Al comma 2 dell’art. 2086, come modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così si legge: L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

    Parole-chiave della novella sono assetto organizzativo, assetto amministrativo e assetto contabile, che devono essere istituiti, nell’impresa in forma collettiva, al fine di consentire una la rilevazione precoce delle situazioni di criticità.

    Dalla modifica del 2019 emergono due aspetti importanti:

    – l’espresso riferimento alla forma societaria o collettiva in cui deve operare l’imprenditore di riferimento fa intendere che, ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni dell’articolo in esame, l’impresa deve agire a partire dalla sua struttura organizzativa, andando ad ampliare i poteri e, soprattutto, le responsabilità degli organi amministrativi e di controllo. Così, ad esempio, il necessario mantenimento di assetti organizzativi adeguati impone adesso agli amministratori di gestire risorse umane e materiali anche tenendo presente tale obbligo normativo: gli organi di controllo acquistano il compito di valutare le scelte degli organi amministrativi rispetto agli obiettivi strategici.

    – gli assetti organizzativo, economico-finanziario, amministrativo e contabile incidono sulle scelte relative ai prodotti/servizi commercializzati, all’organizzazione interna adottata, ecc.: l’obiettivo che si persegue è la costante salubrità aziendale e tale obiettivo diviene a tal punto rilevante da incidere significativamente sulle scelte organizzative e commerciali dell’impresa strutturata in forma societaria.

    I principi generali dell’art. 3 CCI

    Una nozione più ampia relativa ai due menzionati concetti di assetto organizzativo, assetto amministrativo e assetto contabile la si ricava dall’art. 3 CCI, che, appunto, fa espresso richiamo all’art. 2086 Cc., ma che si riferisce anche all’imprenditore individuale.

    a) gli obblighi dell’imprenditore individuale

    L’art. 3 CCI, al comma 1, impone all’imprenditore individuale di:

    • adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e
    • assumere le iniziative necessarie per farvi fronte.

    Rispetto all’imprenditore organizzato in forma societaria, l’imprenditore individuale è lasciato più libero nelle scelte organizzative, limitandosi a imporre l’obiettivo finale della tempestiva rilevazione dei segnali precrisi. Al riguardo, si segnala che, per altra via, lo stesso legislatore sembra caldeggiare in tal senso l’adozione, quanto meno, di software e gestionali con funzionalità specificamente dirette ad analizzare i dati inseriti per valutare le condizioni economiche e finanziarie dell’impresa, avendone incentivato l’adozione con bandi e contributi a fondo perduto già dall’entrata in vigore della norma.

    b) gli obblighi dell’imprenditore in forma societaria o collettiva

    L’imprenditore collettivo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, CCI, deve:

    • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’art. 2086 Cc, per consentire la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
    • adottare idonee iniziative.

    L’art. 3 CCI prosegue, poi, al successivo comma 3, enunciando quelle che si possono definire le funzionalità minime delle misure di cui al precedente comma per garantirne la loro idoneità in chiave anticrisi:

    • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, da individuarsi in relazione alle specifiche e peculiari caratteristiche della singola impresa;
    • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare eventuali segnali di precrisi;
    • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, secondo il modello elaborato per lo strumento della composizione negoziata, di cui all’art. 13, comma 2, CCI.

    I segnali per la tempestiva rilevazione della crisi

    A chiusura dell’art. 3 CCI, il comma 4 elenca i segnali per prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa di cui al comma 3. Essi sono:

    a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni che siano di importo totale superiore alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

    b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e che siano di importo totale superiore all’ammontare complessivo dei debiti non scaduti;

    c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni oppure che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma a condizione che siano di importo totale superiore ad almeno il 5% dell’ammontare complessivo delle esposizioni;

    d) l’esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

    • per l’INPS: il ritardo di oltre novanta giorni del versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a determinati minimi indicati dettagliatamente all’art. 25-novies, comma 1, lett. A), CCI.
    • per l’INAIL: l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro;
    • per l’Agenzia delle entrate: l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA superiore a 5.000 euro;
    • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione: l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 e per le altre società a 300.000 euro.

    Alcune considerazioni conclusive

    Alla luce della effettuata disamina della disposizioni normative di riferimento, riprendendo quanto si diceva all’inizio, con riferimento al radicale cambio di prospettiva attuato dal legislatore del 2019 rispetto all’impostazione precedente, risalente a un’ottantina d’anni prima, si vede che tale modifica sostanziale si àncora a parametri numerici ben definiti.

    Potrebbe, perciò, nella sua relativa schematicità espositiva, far pensare a interventi semplici da attuarsi e a correttivi altrettanto semplici ed immediati da attuarsi.

    Tuttavia, si deve tenere presente che l’attività imprenditoriale non è concepibile in comparti rigidamente distinti e statici, quanto, piuttosto, in un complesso di aspetti in equilibrio dinamico ed evolutivo tra loro. Incidere su uno di essi non può che avere come conseguenza la perturbazione dell’insieme, perciò, un intervento ai fini del conseguimento di adeguati assetti organizzativi, economico-finanziari e contabili a fini precrisi non può in nessun modo prescindere dalla valutazione preventiva dei possibili effetti che tale intervento può provocare sugli altri elementi in equilibrio.

    Diviene, quindi, fondamentale prestare massima attenzione nella individuazione e nella adozione in concreto delle misure idonee precrisi di cui si parlava poco sopra. Inoltre, si deve tenere conto che detta interconnessione tra i diversi profili imprenditoriali è destinata a produrre effetti anche qualora un interessato intenda dimostrare un danno causato dalla lamentata inadeguatezza degli assetti adottati dall’impresa, perché risulterà arduo provare il nesso causale tra le scelte imprenditoriali e la denunciata inadeguatezza delle misure adottate per prevenire situazioni di crisi.

  • Siglato protocollo d’intesa con Casa del Consumatore Pisa

    Siglato protocollo d’intesa con Casa del Consumatore Pisa

    Nei giorni scorsi abbiamo firmato un protocollo d’intesa con l’associazione Casa del Consumatore Pisa per far conoscere anche al pubblico le finalità della nuova normativa, finalizzata a recuperare le situazioni di criticità, riducendo al minimo il pregiudizio per il debitore.

    Da oggi, giovedì 2 novembre, è attivo presso Casa del Consumatore Pisa lo Sportello “Liberi dai debiti”, per fornire informazioni e risposte a quesiti, su argomenti di massima attualità, come la gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari in presenza di esposizioni debitorie, rinegoziazione di mutui, rientro da scoperti di conto, sovraindebitamento, gestione della crisi o dell’insolvenza.

  • Doveri delle parti nelle procedure concorsuali

    Doveri delle parti nelle procedure concorsuali

    I doveri delle parti nell’art. 4 CCI

    L’art. 4, rubricato Doveri delle parti, si colloca tra i principi generali enunciati in apertura del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), a significare l’importanza che il legislatore attribuisce ai comportamenti degli attori delle procedure preconcorsuali e concorsuali.

    La disposizione di apertura dell’articolo in esame chiarisce da subito in che cosa si sostanzino tali doveri, precisando che nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cioè, come si diceva, in tutte le procedure, sia preconcorsuali che concorsuali, tutte le parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

    I concetti di correttezza e buona fede sono ricorrenti nel nostro ordinamento: il principio di correttezza è espressamente richiamato nelle disposizioni preliminari e di apertura del Libro Quarto del Codice civile, dedicato alle Obbligazioni (art. 1175), mentre alla buona fede (in senso oggettivo) fa riferimento il successivo art. 1375.

    Si tratta di due norme il cui contenuto prescrittivo è molto ampio, per lasciare spazio all’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale. Adattando i due concetti alla materia concorsuale che ci occupa, si può affermare, in estrema sintesi, che tutte le parti, quindi non soltanto il debitore e i creditori, devono comportarsi secondo lealtà, chiarezza e rispetto reciproci, con l’obiettivo comune di preservare il patrimonio del debitore, destinato a formare l’attivo della procedura.

    Richiamati tali principi generali, la disposizione in esame procede affrontando separatamente i doveri del debitore (art. 4, commi 2 e 3) ed i doveri dei creditori (art. 4, comma 4), fornendo due separati elenchi di doveri, facenti capo, rispettivamente, alle due parti, elenchi, tuttavia, che, lo si deve sempre tenere presente, sono soltanto esemplificativi, senza alcuna pretesa di esaustività.

    I doveri del debitore

    Stando alla lettera dell’art. 4, comma 2, CCI, il debitore ha i seguenti doveri:

    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie ed appropriate rispetto alle trattative avviate; il testo della disposizione prosegue puntualizzando che tale regola ha valore sia per tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nessuno escluso, che per la composizione negoziata, che, come si è detto, non è considerata una procedura concorsuale, collocandosi, eventualmente, in una fase antecedente alla medesima, cui, in caso di esito positivo, può anche non dare seguito.

    Ma chi sono i soggetti nei confronti dei quali il debitore deve comportarsi secondo correttezza e buona fede? Sicuramente i creditori, ma non soltanto essi: tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano nella procedura, quali, ad esempio, l’esperto della composizione negoziata, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore nelle procedure liquidatorie.

    Si può, addirittura, affermare che, in questo caso, il dovere di trasparenza e verità si spinga fino al punto da imporre al debitore un obbligo di disclosure anche contro il suo interesse, contravvenendo ex lege al generale principio nemo tenetur edere contra se, affermato dalla dottrina processualista.

    b) assumere tempestivamente le iniziative idonee, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori:

    (1) alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale durante la composizione negoziata e

    (2) alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto.

    Mentre appare chiaro che nei due casi, la procedura preconcorsuale della composizione negoziata, da un lato, e tutte le procedure concorsuali, considerate unitariamente al punto (2), dall’altro, la logica del comportamento richiesto al debitore appare la stessa, ci si potrebbe interrogare se con la locuzione anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori il legislatore abbia voluto porre davanti al debitore un fine (nel senso che il suo comportamento dovrebbe essere finalizzato all’adozione di misure idonee a non creare pregiudizi per i diritti dei creditori) o un limite (nel diverso significato per cui il debitore potrebbe adottare ogni e qualsiasi misura purché essa non sia idonea a pregiudicare i diritti dei creditori). La risposta al nostro quesito in favore della prima opzione ci viene forse direttamente proprio dalla successiva lettera c).

    c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.

    Questa breve disposizione sembra affermare che l’interesse dei creditori prevalga addirittura sull’interesse del debitore, spingendo il debitore a perseguire la correttezza a la buona fede delle sue azioni anche in eventuale pregiudizio a se stesso.

    Si noti, per giunta, che in questa norma non si fa espressa distinzione tra procedure preconcorsuali e concorsuali, per cui parrebbe che anche nella composizione negoziata, dove la finalità sottesa è il superamento della crisi dell’impresa, il debitore sarebbe tenuto ad agire finanche in pregiudizio dell’impresa in nome del rispetto del dovere di trasparenza; tuttavia, la stessa disposizione si chiude facendo salvo quanto previsto agli articoli 16, comma 4 e 21, che regolamentano proprio i doveri e i diritti dell’imprenditore nella pendenza delle trattative della composizione negoziata, per cui il comportamento dell’imprenditore in tale procedura preconcorsuale è modulato alla luce di tali norme.

    d) A completamento della disamina dei doveri del debitore il legislatore dedica l’intero comma 3 dell’articolo in esame alla disciplina della particolare ipotesi in cui la figura del debitore coincida con quella di datore di lavoro, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti dei lavoratori, considerati sempre prevalenti e meritevoli di particolare tutela.

    I doveri dei creditori

    L’art. 4, comma 4, CCI è volto ad individuare, sempre in maniera non esaustiva, i doveri dei creditori.

    Stando alla lettera, i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con:

    • il debitore,
    • l’esperto nella composizione negoziale,
    • gli organi nominati dall’autorità giudiziaria.

    Inoltre, i creditori hanno il dovere di rispettare l’obbligo di riservatezza su:

    • la situazione del debitore,
    • le iniziative assunte dal debitore,
    • le informazioni acquisite.

    In chiusura, la disposizione fa salvo quanto previsto dall’art. 16, commi 5 e 6, relativi alla composizione negoziata. Di essi, il comma 5 impone alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, senza sospendere o revocare automaticamente e per ciò solo gli affidamenti bancari dell’imprenditore, mentre il comma 6 si rivolge, più in generale, a tutte le parti coinvolte imponendo il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza.

    Conclusioni

    L’art. 4 CCI, così com’è collocato in apertura alla parte del Codice della Crisi dedicata alla disamina dei principi generali, comuni a tutte le procedure, rende chiara l’importanza che il legislatore italiano, in armonia con gli orientamenti unionali, riconosce alla necessità, per il corretto svolgimento di qualsiasi procedura, che vi sia rispetto e cooperazione tra le diverse parti coinvolte e che tutte agiscano ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, nel convincimento che ciò costituisca la base ineludibile per il buon esito stesso della procedura.

    Allo scopo sente la necessità, nel caso che ci occupa, di fornire almeno una esemplificazione delle più importanti estrinsecazioni di tali importantissimi principi, avvertendo che si tratta, tuttavia, proprio soltanto di mere indicazioni non esaustive, ma soltanto chiarificatrici.

    A corollario di ciò si potrebbero richiamare eventuali interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ma, se la dottrina non si discosta sostanzialmente da quanto già affermato in altri ambiti sui principi generali di correttezza e buona fede e condivide le indicazioni europee, provenienti principalmente dalla Direttiva Insolvency, recepite dal legislatore italiano, quanto alla giurisprudenza, visto il troppo breve lasso di tempo dall’entrata in vigore del Codice della Crisi per avere una casistica sufficientemente articolata per delineare e descrivere gli eventuali orientamenti interpretativi e attuativi dei giudici, chiamati alla soluzione dei casi concreti, e ad adattare tali principi generali alle singole fattispecie, non resta che attendere le future pronunce per avere ulteriori spunti argomentativi.

  • La liquidazione controllata del sovraindebitato

    La liquidazione controllata del sovraindebitato

    Nozione di sovraindebitamento

    All’art. 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza è definito sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza in cui si vengano a trovare determinate categorie di soggetti, analiticamente individuate: consumatori, professionisti, imprenditori minori (cioè gli imprenditori “non fallibili”), imprenditori agricoli, start-up innovative e “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”. In più, dalla lettura sistematica degli artt. 73 e 83 del Codice della Crisi, anche le procedure familiari di cui all’art. 66 possono essere oggetto di conversione in liquidazione controllata, qualora ve ne siano i presupposti.

    Presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione controllata

    a) presupposto soggettivo

    Per poter accedere alla procedura della liquidazione controllata il debitore deve, come evidenziato, appartenere a una delle categorie sopra elencate.

    b) presupposto oggettivo

    Unico presupposto oggettivo per accedere alla procedura della liquidazione controllata è la condizione di crisi o di insolvenza in cui deve trovarsi il debitore al momento della presentazione della domanda.

    Si noti, però, che, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCI, se la domanda è presentata da un creditore, i presupposti divengono due: si richiede, infatti, 1) che il debitore versi in stato di insolvenza (il richiamo espresso è solo alla condizione di insolvenza, e non anche a quella, più lieve, di crisi) e 2) che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore, per valore, a cinquantamila euro.

    Chi può presentare la domanda di liquidazione controllata

    La domanda di liquidazione controllata assume tecnicamente la forma del ricorso, e può essere presentata, alternativamente, dal debitore o da un creditore.

    a) domanda di un creditore (art. 268, commi 2 e 3, CCI).

    a.1) Il creditore può proporre la domanda di liquidazione controllata, pure individualmente, nei confronti di qualsiasi tipologia di debitore, qualora ritenga che il suo debitore versi in condizione di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Tuttavia, in tale caso non si da seguito all’avvio della procedura se i debiti scaduti e non pagati ammontano complessivamente a una somma inferiore a cinquantamila euro. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti, non si da luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

    a.2) Se la domanda del creditore è rivolta nei confronti di un debitore persona fisica, il debitore, qualora ne ricorrano i presupposti, può richiedere all’OCC adito dal creditore di attestare l’impossibilità di formazione dell’attivo per mancanza di liquidità, non recuperabile neppure attraverso l’attivazione di azioni giudiziarie. In tal caso non si da luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

    b) domanda del debitore (art. 269 CCI)

    Il debitore può presentare la domanda al tribunale anche personalmente, con l’assistenza dell’OCC, che deve anche predisporre la relazione da allegare al ricorso, in cui è tenuto a esporre una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione preventivamente depositata dal debitore e ad illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.

    La procedura della liquidazione controllata

    La procedura di liquidazione controllata si articola in diverse fasi:

    1) FASE DI APERTURA

    La domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore assistito dall’OCC, o dal creditore al tribunale territorialmente competente, il quale, verificato che non siano già state attivate nei confronti del debitore altre procedure di regolazione della crisi e verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l’avvio della procedura, ne dichiara l’apertura con sentenza.

    La sentenza del tribunale è:

    • pubblicata sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, nel Registro Imprese, nonché, se il patrimonio in liquidazione è formato anche da beni immobili e/o da beni mobili registrati, trascritta presso gli uffici competenti;
    • notificata a debitore, creditori e terzi che vantano diritti sui beni che formano il patrimonio in liquidazione

    Con la medesima sentenza il tribunale:

    • nomina il giudice delegato;
    • nomina il liquidatore;
    • conferma l’OCC o, in presenza di giustificati motivi, nomina un altro OCC scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014;
    • ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, di bilanci e scritture contabili obbligatorie e dell’elenco dei creditori;
    • assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore un termine non superiore a sessanta giorni in cui essi devono trasmettere a mezzo PEC al liquidatore domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Il termine fissato dal giudice è a pena di inammissibilità;
    • ordina la consegna o il rilascio dei beni che rientrano nel patrimonio in liquidazione. In presenza di gravi e specifiche ragioni può autorizzare il debitore o il terzo a permanere nell’utilizzo di alcuni di essi.

    Come si vede, nella procedura della liquidazione controllata manca il Comitato dei creditori: tutta la procedura (accertamento del passivo, inventario, programma di liquidazione, rendiconto, riparto dei beni) è assegnata esclusivamente al liquidatore, per cui si deve dedurre che in caso di contestazioni non risolvibili dal liquidatore in autonomia sarà chiamato ad intervenire il giudice delegato.

    In più, per espresso richiamo normativo (art. 270, comma 5, CCI), alla procedura di liquidazione controllata si applicano le norme della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

    2) FASE DI ESECUZIONE: adempimenti, obblighi e doveri del liquidatore

    Il liquidatore:

    • cura la pubblicazione della sentenza del tribunale sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;
    • cura la pubblicazione della sentenza nel Registro Imprese, qualora il debitore svolga attività d’impresa;
    • se nel patrimonio soggetto a liquidazione rientrano beni immobili e/o beni mobili registrati cura la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
    • notifica la sentenza al debitore, ai creditori e a eventuali terzi titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
    • entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori;
    • entro novanta giorni dall’apertura della procedura: – completa l’inventario dei beni del debitore;

    – redige un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che deve essere approvato dal giudice;

    • redige un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati: entro quindici giornigli interessati possono proporre osservazioni:in assenza di osservazioni degli interessati, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;in presenza di osservazioni che ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo, nei quindici giorni successivi alla scadenza del primo termine; in presenza di osservazioni non superabili, rimette gli atti al giudice delegato, che dispone la definitiva formazione del passivo con decreto, reclamabile davanti al collegio;
    • in assenza di osservazioni degli interessati, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;
    • in presenza di osservazioni che ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo, nei quindici giorni successivi alla scadenza del primo termine;
    • in presenza di osservazioni non superabili, rimette gli atti al giudice delegato, che dispone la definitiva formazione del passivo con decreto, reclamabile davanti al collegio;
    • esercita l’azione revocatoria ordinaria o ogni altra azione prevista dalla legge per il recupero dell’attivo, previa autorizzazione del giudice delegato;
    • esegue il programma di liquidazione, con obbligo di riferirne ogni sei mesi al giudice delegato: il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce motivo di revoca dell’incarico ed è valutato dal giudice ai fili della liquidazione del compenso;
    • amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
    • terminata l’esecuzione, presenta al giudice il rendiconto.

    3) FASE DI CHIUSURA: poteri del giudice

    Il giudice delegato:

    • una volta eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, dispone la cancellazione di eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione, trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi e di ogni altro vincolo;
    • al termine della fase di liquidazione verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione:se approva il rendiconto: procede alla liquidazione del compenso al liquidatore; se non approva il rendiconto: indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.
    • se approva il rendiconto: procede alla liquidazione del compenso al liquidatore;
    • se non approva il rendiconto: indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.
    • indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento;
    • se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.

    4) FASE DI RIPARTO E DISTRIBUZIONE SOMME: ulteriori adempimenti del liquidatore

    Il liquidatore:

    • forma il progetto di riparto e lo comunica ai creditori, fissando un termine non superiore a quindici giorni per eventuali osservazioni.
    • se non ci sono contestazioni, previa autorizzazione del giudice autorizza senza indugio l’esecuzione e il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione rispettando l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo;
    • se ci sono contestazioni, il liquidatore:se è possibile recepire tali contestazioni, apporta le modifiche suggerite e procede con l’attuazione del progetto di riparto, come modificato; se non è possibile comporre il conflitto, rimette gli atti al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
    • se è possibile recepire tali contestazioni, apporta le modifiche suggerite e procede con l’attuazione del progetto di riparto, come modificato;
    • se non è possibile comporre il conflitto, rimette gli atti al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

    5) CHIUSURA DELLA PROCEDURA

    Completate le operazioni di riparto e di distribuzione somme, il giudice dispone la chiusura della procedura con decreto.

    Domande tardive e crediti posteriori e prededucibili

    In conclusione a questa sintetica disamina della procedura di liquidazione controllata, meritano una menzione le domande tardive e i crediti posteriori e prededucibili.

    Domande tardive

    Alle domande tardive è dedicato il comma 6 dell’art. 275 CCI.

    I terzi, che vantano diritti sui beni oggetto della procedura o che non figurano nell’elenco consegnato all’OCC, devono presentare al liquidatore domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo entro il termine,inferiore a sessanta giorni, fissato dal tribunale con la sentenza di apertura della procedura.

    Decorso inutilmente il termine, la domanda tardiva è, in ogni caso, ammissibile, se:

    • l’istante prova che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile, e è presentata prima del completamento di tutte le operazioni relative alla ripartizione dell’attivo della liquidazione, e comunque entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la presentazione tempestiva.
    • è presentata prima del completamento di tutte le operazioni relative alla ripartizione dell’attivo della liquidazione, e comunque entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la presentazione tempestiva.

    Se manca anche uno soltanto dei requisiti elencati, la domanda è dichiarata inammissibile dal giudice delegato con decreto reclamabile.

    Crediti posteriori

    I creditori con causa o titolo acquistati successivamente alla pubblicazione della sentenza del tribunale di apertura della procedura sul sito del Tribunale o del Ministero di giustizia, e, in caso di debitore esercente attività d’impresa, nel Registro Imprese, non possono procedere esecutivamente sui beni che costituiscono il patrimonio in liquidazione.

    Crediti prededucibili

    I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con precedenza rispetto agli altri, ad esclusione delle some destinate al soddisfacimento dei crediti garantiti da pegno e ipoteca.

    Esdebitazione

    Alla chiusura della procedura di liquidazione o decorsi tre anni dalla sua apertura, se ancora pendente, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione,a condizione che non abbia già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, o anche una sola volta, ma nel quinquennio precedente, che non sia incorso in condanne per delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa e non abbia commesso atti in danno ai creditori e di ostacolo allo svolgimento della procedura (art. 280 CCI).

    La figura del consulente nella procedura di liquidazione controllata

    Anche se l’art. 269 CCI prevede espressamente che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore, con l’assistenza del solo OCC, è sempre consigliabile farsi assistere da un consulente specializzato, vista la complessità e il numero delle attività.

    Oltretutto, si deve tenere conto che, come recita l’art. 277 CCI, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili, perciò il compenso dovuto al consulente verrà inserito nel progetto di riparto e sarà “pagato” con il ricavato dalla liquidazione del patrimonio messo a disposizione dal debitore.

    Le diverse professionalità che compongono la nostra compagine ci consentono di offrire al cliente servizi sempre adeguati alle sue specifiche esigenze, chiedendo soltanto un piccolo sforzo economico iniziale per sostenere le spese per lo studio della pratica e l’avviamento della procedura prescelta.

    Contattarci è semplice e il primo colloquio è sempre gratuito.