Le procedure di sovraindebitamento, o, secondo la locuzione estesa usata dal legislatore, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, c.d. legge anti-usura o anche legge anti-suicidi.

Questa legge è entrata effettivamente in vigore tre anni dopo, nel 2015, ed ha riscontrato una scarsa applicazione, anche perché poco conosciuta ed altrettanto poco pubblicizzata; finché, con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha anticipato l’entrata in vigore della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento già contenuta nel codice della crisi e dell’insolvenza, la cui data di entrata in vigore era fissata per il 1° settembre 2021.
Uno dei meriti del Codice della crisi è quello di aver inserito le procedure di sovraindebitamento tra le procedure concorsuali, armonizzandole con le altre procedure.
Le procedure di sovraindebitamento hanno il comune obiettivo di ripulire la posizione del debitore.
Il debitore, con la presentazione del piano, si impegna a pagare i suoi debiti, a seconda dei casi: con la liquidazione del suo patrimonio oppure, dopo un approfondito studio della sua condizione patrimoniale e soprattutto degli attesi flussi finanziari, con una parte delle sue entrate.
Il primo passo per l’accesso a una delle tre procedure di sovraindebitamento consiste nella presentazione della domanda ad un apposito soggetto, l’Organismo di Composizione della Crisi, solitamente indicato brevemente con l’acronimo OCC, secondo il seguente ordine di attività:
- il sovraindebitato deposita la domanda ed eventuali documenti allegati all’OCC
- il responsabile dell’Organismo nomina il Gestore della crisi, scelto tra i professionisti iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’OCC
- il Gestore della crisi prende contatto con i professionisti che assistono il debitore per avviare la procedura, che termina con la redazione di una Relazione illustrativa della fattibilità del piano predisposto dai professionisti per il debitore
- l’Avvocato propone ricorso al Tribunale territorialmente competente, allegando la Relazione illustrativa redatta dal Gestore della Crisi
- il Tribunale, verificata l’ammissibilità della domanda e del piano contenuto nel ricorso, come rappresentato anche nella relazione del Gestore della crisi, emette sentenza di omologa
- con la pubblicazione della sentenza di omologa nell’apposito spazio dedicato nel sito del tribunale e, ove previsto, nel Registro delle Imprese, non sono più ammesse azioni individuali dei creditori, anche per crediti successivi all’avvio della procedura
- l’advisor e l’avvocato assistono il debitore per tutto il periodo, solitamente dai tre ai cinque anni, in cui è stabilita l’esecuzione del piano omologato dal Tribunale
- alla chiusura della procedura, quando non opera di diritto, l’Avvocato presenta domanda per l’avvio del procedimento di esdebitazione.
Le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento sono tre:
Contattaci: il primo incontro con i nostri esperti è gratuito
Saremo lieti di fornirti tutte le informazioni che ci chiederai e di soddisfare ogni tua richiesta. Chiamaci al +39 351 399 1856 oppure scrivici.
