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  • Ai creditori solo il 7% dei crediti

    Ai creditori solo il 7% dei crediti

    Proposta di accordo da sovraindebitamento. La debitrice, circa una decina di anni fa, aveva prestato delle fideiussioni personali in banca a favore di una società a responsabilità limitata di cui non era né socio né amministratore. La società è fallita e la signora è stata coinvolta per il pagamento dei debiti bancari.

    La signora era disoccupata e non aveva beni o crediti sufficienti per attivare la procedura: ha potuto presentare l’istanza perché il fratello ha messo a disposizione 30.000 euro.

    La proposta di accordo è stata inviata dall’OCC ai creditori, che l’hanno approvata con oltre il 60% del silenzio-assenso, il giudice non ha nominato un liquidatore, autorizzando il gestore della crisi a portare avanti la procedura, quindi nella stessa persona sono venuti a coincidere il ruolo di gestore della crisi nominato dall’OCC e il ruolo di liquidatore nominato dal tribunale: con la consegna della somma da parte del fratello nel giro di una settimana si è chiusa la fase liquidatoria.

  • Piano attestato di risanamento

    Piano attestato di risanamento

    Gli Accordi di cui al Capo I del Titolo IV del Codice della crisi hanno il fine comune di risolvere la situazione di crisi o di insolvenza in cui si trovi l’impresa in una fase in cui la situazione è ancora recuperabile, per cui il ricorso allo strumento prescelto è idoneo a consentire all’impresa di ritornare in bonis.

    In tutti casi un ruolo centrale nella procedura viene ad assumerlo il professionista indipendente, il quale, tra l’altro, ha la fondamentale funzione di attestare la veridicità del piano proposto dall’imprenditore ai creditori.

    Il piano attestato di risanamento ha la duplice funzione di:

    a) consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e
    b) di assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria.

    Il professionista indipendente è chiamato a attestare:

    • la veridicità dei dati aziendali
    • la fattibilità economica del piano

    Gli accordi di ristrutturazione si sostanziano nell’elaborazione, da parte dell’imprenditore, di un piano con una struttura analoga a quella del piano attestato di risanamento, ma con tre ulteriori requisiti essenziali:

    • il piano deve essere approvato da un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
    • gli accordi di ristrutturazione sono soggetti a omologazione
    • gli accordi di ristrutturazione devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei.

    In questo caso il professionista indipendente è chiamato a attestare:

    • l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei con le modalità e nei termini previsti dal Codice.

    È di immediata evidenza che il ruolo del professionista in questo tipo di procedure diviene centrale sin dalla prima ideazione del progetto di piano.

    A seguito del primo colloquio tra il nostro team di professionisti e il cliente, qualora si ravvisi l’opportunità di accedere ad una delle descritte procedure, il professionista affiancherà sin dall’inizio l’imprenditore:

    • anzitutto nell’analisi approfondita della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa e nell’analisi dei motivi che hanno condotto alla situazione di criticità e
    • successivamente nella elaborazione del piano (e dell’accordo) e nella sua proposizione ai creditori e nella conseguente, eventuale, negoziazione, fino alla omologazione e successiva esecuzione.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria

    Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento

    Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili

    I nostri professionisti valuteranno la soluzione di proporre, alternativamente, un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione

    Il nostro team fornirà le asseverazioni necessarie e seguirà la procedura anche successivamente all’omologazione, fino alla completa esecuzione del piano.

    RISULTATO:

    Completo risanamento dell’impresa.

    CONTATTACI: IL PRIMO INCONTRO CON NOI E’ GRATUITO

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Liquidazione controllata del sovraindebitato

    di Marzia Marconcini

    La liquidazione controllata è una delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa – già in precedenza disciplinate dalla L. 3/2012 – per la gestione della crisi da sovraindebitamento.
    Alla procedura di liquidazione controllata possono accedere tutte le tipologie di debitori elencati all’art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i.: consumatori, professionisti, imprenditori minori (sono imprenditori minori gli imprenditori che presentano congiuntamente tre requisiti: 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, 2. ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, 3. un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro), imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie.
    La procedura da sovraindebitamento della liquidazione controllata si articola in due fasi: una prima fase in cui la domanda, sottoforma di ricorso, viene presentata all’Organismo di Composizione della Crisi-OCC, una seconda fase in cui la domanda viene depositata in tribunale.
    Il ricorso può essere presentato dal debitore o da un creditore, in quest’ultimo caso sempre che all’apertura della procedura l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è non inferiore a cinquantamila euro o l’OCC, su richiesta del debitore, non attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
    L’art. 269 disciplina, in particolare, l’ipotesi in cui la domanda sia presentata dal debitore.
    L’articolo si apre con la disposizione di cui al primo comma: Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
    Ci si può chiedere, di fronte a tale laconica affermazione, se in questa fase sia consentita l’assistenza del legale.
    In effetti la domanda non è peregrina, dal momento che la modulistica predisposta da molti OCC presenta soltanto lo spazio dedicato alla compilazione da parte del debitore, senza che alcun ulteriore spazio sia lasciato per l’indicazione del legale.
    Sul punto è intervenuto il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 19 settembre 2022, in cui si legge: In caso di ricorso per l’omologazione del piano del consumatore disciplinato dal Codice della crisi di impresa è inammissibile il ricorso depositato dal solo legale del sovraindebitato, sussistendo unicamente la legittimazione dell’Organismo di composizione della crisi sia alla luce del dettato dell’art. 68, che dispone che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2”, sia in base alla considerazione che la stessa norma prevede un’unica modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale.
    Rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore del consumatore, […], e non dall’OCC; PQM Dichiara l’inammissibilità del piano del consumatore proposto nell’interesse di […] con ricorso depositato il 14.09.2022.
    La disposizione di riferimento, nel caso di specie, è contenuta nell’art. 67 c.c.i., dove si legge testualmente: Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un paino di ristrutturazione dei debiti […].
    Per identità terminologia, ancor prima che di contenuto, si può senz’altro ritenere che il ragionamento seguito dal Tribunale di Grosseto sia riferibile anche alla fattispecie di cui all’art. 269 c.c.i.
    Tuttavia, in questa prima fase applicativa non mancano interpreti che ritengono ammissibile la domanda di liquidazione controllata presentata dal legale del debitore.
    Secondo tale interpretazione la sentenza sopra sinteticamente riportata sarebbe, perciò, impugnabile.
    È evidente, quindi, che siamo di fronte ad una delle, per la verità non poche, fattispecie del Codice della crisi che apre dubbi interpretativi destinati a essere rimessi all’interpretazione giurispeudenziale.

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Liquidazione controllata del sovraindebitato

    di Marzia Marconcini

    Il sovraindebitamento è definito all’art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i. quale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
    La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, come è noto, dalla L. 3/2012, che è stata successivamente più volte modificata nell’ambito di interventi di più ampia portata recati dalla decretazione d’urgenza, largamente utilizzata nel biennio 2020-2021 per far fronte alle gravi conseguenze derivanti dalla emergenza pandemica da Covid-19, ed è definitivamente confluita nel Codice della crisi.
    La scelta del legislatore della riforma ha il merito di aver dato una veste piò organica al sovraindebitamento, qualificando anzitutto come concorsuali le diverse procedure in cui si articola, e dettandone una regolamentazione più articolata.
    Tuttavia, il nuovo sistema normativo solleva dubbi interpretativi anche più rilevanti e numerosi della precedente disciplina.
    In questa sede ci si soffermerà sull’atto introduttivo della liquidazione controllata.
    L’articolo di riferimento è il 268 c.c.i., laddove si indica, quali soggetti legittimati a presentare la domanda, il debitore e il creditore, e che si apre con il primo comma dedicato alla domanda del debitore e prosegue con due commi regolanti la domanda presentata dal creditore.
    Nel primo caso, si afferma che il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale […] l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
    Al secondo comma è introdotta la domanda del creditore, che può essere presentata, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, quando il debitore è in stato di insolvenza. Vi sono, però, due limiti: l’apertura della liquidazione controllata non può avere luogo 1. se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti della procedura è inferiore a cinquanta mila euro o, 2. se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
    Un primo dubbio interpretativo riguarda, in verità, anche la domanda del debitore, e nasce da una variazione lessicale rispetto alla corrispondente disposizione del 2012: laddove nella Legge 3/2012 si afferma, all’art. 14-ter, che il debitore, in stato di sovraindebitamento […] può chiedere la liquidazione di TUTTI i suoi beni, nel primo comma dell’articolo in esame si legge un più generico richiamo ai suoi beni, lasciando pensare che attualmente ci possano essere dei beni suscettibili di produrre reddito che possono rimanere al di fuori della procedura.
    Raffrontando, poi, la domanda del debitore con la domanda del creditore si vede che cambia addirittura il presupposto oggettivo: sovraindebitamento per il primo caso e insolvenza per il secondo. In altri termini, il debitore potrebbe presentare domanda, nel caso si trovi in condizione di sovraindebitamento, che, come abbiamo visto in apertura, comprende, oltre allo stato di insolvenza anche la più lieve situazione di crisi, mentre per il creditore presupposto per proporre il ricorso per sovraindebitamento del debitore è unicamente lo stato di insolvenza di quest’ultimo.
    Ma l’aspetto forse più rilevante è ancora un altro: mentre il successivo art. 269 disciplina puntualmente la procedura di presentazione del ricorso all’OCC da parte del debitore e i successivi primi adempimenti dell’Organismo, niente si dice in merito alla domanda del creditore, con il che diviene legittimo chiedersi se essa debba essere presentata al tribunale o all’OCC o, anche, alternativamente ad entrambi.
    Se la soluzione preferibile dovesse risultare – com’è ragionevole, dato che al primo comma, per la domanda del debitore, si dichiara espressamente che il ricorso deve essere presentato al tribunale, e tale richiamo manca del tutto nei due commi successivi – che il creditore deve presentare il ricorso per sovraindebitamento del suo debitore al tribunale, è legittimo chiedersi quale ruolo venga a svolgere in questi casi l’OCC.
    Qualora la domanda sia presentata dal debitore la procedura si articola in due fasi, nella prima delle quali ruolo centrale è svolto dall’OCC, mentre l’intervento del tribunale segna il passaggio dalla prima alla seconda fase.
    Nell’ipotesi in cui, invece, si accetti l’interpretazione per cui il creditore presenta il ricorso direttamente al tribunale, l’OCC viene ad avere un ruolo solo eventuale all’interno della procedura.
    In più, mentre, nel caso della domanda presentata dal debitore, è lo stesso legislatore, all’art. 269, a prevedere come obbligatoria il suo deposito presso l’OCC, con conseguente liquidazione del compenso da parte del tribunale in sede di omologa, se la domanda è presentata dal creditore, la presenza d’OCC nella procedura diviene solo eventuale, con conseguenti forti dubbi, in caso di partecipazione del medesimo alla procedura, di chi, tra il debitore e il creditore, debba farsi carico della corresponsione del compenso.
    Senza un nuovo intervento del regolatore che faccia chiarezza su questi aspetti, sarà inevitabilmente rimesso agli interpreti e alla conseguente prassi applicativa il compito di fare chiarezza su questi aspetti di non scarsa importanza.

  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    di Marzia Marconcini

    Le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa si distinguono anche in base a seconda di soggetti che possono fruirne. Difatti, se la liquidazione controllata dei beni è accessibile a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, possono presentare la proposta di concordato minore soltanto l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start-up innovative, mentre la ristrutturazione dei debiti è riservata ai consumatori.
    Concentrando l’attenzione sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, diviene centrale chiarire cosa si intende per consumatore. Al riguardo, viene in soccorso l’art. 2 del Codice della crisi, deputato a fornire le definizioni dei concetti e degli strumenti chiave del Codice.
    All’art. 2, comma 1, lett. e) c.c.i. si definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi III [società in nome collettivo], IV [società in accomandita semplice] e VI [società in accomandita per azioni] del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali.
    La riportata definizione è confermata in un certo senso anche dalla disposizione di cui all’art. 74 c.c.i., laddove si precisa espressamente che l’accesso al concordato minore è concesso a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore.
    Il primo dubbio interpretativo che sorge è: se il debitore ha alcuni debiti nascenti dall’attività imprenditoriale/professionale svolta e altri di natura consumeristica, può accedere alla procedura della ristrutturazione dei debiti, e se sì, solo limitatamente a questi ultimi, o deve necessariamente riportare tutti i suoi debiti, indipendentemente dalla loro natura, all’interno della proposta di concordato minore?
    La risposta preferibile parrebbe essere la seconda opzione: il piano del consumatore dovrebbe essere riservato ai soli soggetti che non esercitano attività economica/professionale/imprenditoriale. L’unica eccezione in tal senso è stabilita alla stessa lett. e) del comma 1 dell’art. 2 ed è costituita dalle ipotesi in cui il consumatore sia socio di una S.n.c., una S.a.s. o una S.a.p.a..
    Al proposito urge affrontare subito un’ulteriore questione: nonostante gli elementi in comune con i tre indicati tipi societari, nell’elenco non è compresa la società semplice. Ebbene, per la molteplicità degli elementi in comune tra i quattro modelli societari, si deve ritenere che il mancato inserimento della S.s. nell’elenco della lett. e) in esame sia dovuto a semplice dimenticanza e non a una volontaria espunzione.
    Vi è, poi, un altro aspetto da chiarire: se il consumatore, che sia anche socio di una delle quattro forme societarie elencate, decide di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, stando alla lettera dell’art. 67, comma 2, deve allegare, tra l’altro, l’elenco di tutti i creditori. Ci si chiede, visto la laconicità della disposizione, se in tale elenco siano compresi i creditori sociali.
    La soluzione preferibile è nel senso di estendere l’elenco dei creditori fino a ricomprendervi i creditori sociali, anche se limitatamente alle ipotesi codificate in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile di uno dei quattro tipi societari sopraelencati.
    In altre parole, qualora il socio decida di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, per evitare disparità di trattamento tra i suoi creditori personali e i creditori della società di cui è socio illimitatamente responsabile, deve inserire nell’elenco di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) anche questi ultimi.
    Se ciò è vero per il caso particolare di cui all’art. 74, comma 1, ci si deve chiedere se sia vero anche il contrario: se, cioè, nel caso di debiti promiscui, parte consumeristici e parte derivanti da attività d’impresa, diversa da quella esercitata dal socio illimitatamente responsabile, il debitore sia impossibilitato a presentare il piano di ristrutturazione e sia, perciò, costretto a proporre il concordato minore.
    L’interpretazione preferibile è la affermativa: del resto, già nella vigenza della Legge fallimentare, l’imprenditore sopra soglia poteva fallire anche per debiti non commerciali. Analogamente, nella vigenza del nuovo codice della crisi, l’imprenditore sopra soglia che si trovi in stato di crisi non può presentare un piano di ristrutturazione ma deve presentare una proposta di concordato preventivo.
    Già da queste poche considerazioni si vede quanto sia complessa e talvolta di non facile interpretazione la formulazione del Codice, e i dubbi interpretativi non sono certamente finiti, di fronte ad una normativa così articolata e composita, infarcita di rinvii su rinvii: a questo punto, a meno di un nuovo ed ulteriore intervento chiarificatore del legislatore, la loro soluzione è rimessa, da ultimo, al vaglio giurisprudenziale.

  • La disciplina transitoria dell’art. 390 c.c.i.

    La disciplina transitoria dell’art. 390 c.c.i.

    di Marzia Marconcini

    Le disposizioni di cui all’art. 390 c.c.i. si propongono di coordinare la previgente legge fallimentare con il nuovo codice della crisi e di indicare quale dei due complessi normativi si applichi a determinate situazioni di confine.
    Così, il primo comma afferma il principio generale per cui gli atti di apertura delle procedure concorsuali presentati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi continuano ad essere soggetti all’applicazione della previgente normativa, che, in effetti, era in vigore, appunto, alla presentazione di detti atti.
    Tuttavia, l’enunciato del primo comma non è formulato proprio in questi termini generali; in esso, difatti, il legislatore della riforma ha optato, piuttosto, in un elenco dettagliato delle procedure cui si dovrebbe applicare la disposizione in esame, ed in particolare: i ricorsi per dichiarazione di fallimento, le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, i ricorsi per l’apertura del concordato preventivo, i ricorsi per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
    A tutte le procedure sopraelencate, se gli atti di avvio sono stati presentati antecedentemente al 15 luglio 2022, si applica la Legge fallimentare del 1942 o, nell’ultimo caso, la Legge 3/2012.
    La disposizione del primo comma, quindi, secondo l’intento del legislatore della novella, segna una sorta di spartiacque tra la normativa previgente e quella attuale.
    Se nessun dubbio può sorgere a livello teorico, qualche problema può sorgere, invece, sul piano applicativo.
    Difatti, ad esempio, di fronte a istanze di dichiarazione di fallimento presentate in data posteriore al 15 luglio 2022, alcuni tribunali ne hanno dichiarato l’inammissibilità, mentre altri le hanno accolte semplicemente effettuandone una riqualificazione corretta secondo il principio iura novit curia.
    Se, poi, di fronte ad atti omogenei l’applicazione della normativa in esame è più immediata, diverso è il caso in cui le domande presuppongano l’avvio di procedure diverse.
    Nel primo caso opera il principio generale di cui all’art. 7 e ss. c.c.i., per cui ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente: così, davanti a una istanza di fallimento presentata da un creditore prima del 15 luglio 2022 e un ricorso per l’apertura di liquidazione giudiziale proposto da un altro creditore dopo tale data, la disciplina processuale della prima istanza attrae la disciplina processuale (e sostanziale) del secondo ricorso, perché identici sono la finalità e l’oggetto dei due atti.
    Cosa accade, però, se all’ istanza di fallimento presentata da un creditore prima del 15 luglio 2022 segue un ricorso per concordato preventivo presentato dopo il 15 luglio ma prima della data dell’udienza (prefallimentare)? Volendo dare alla disposizione in esame una finalità non soltanto di regolazione del diritto processuale applicabile ma anche di individuazione del diritto sostanziale parimenti applicabile, si deve ritenere corretta l’interpretazione per cui il ricorso per concordato deve essere riunito all’istanza di fallimento e ad entrambi si applica la Legge fallimentare del 1942.
    E se ciò è vero nel caso in cui il ricorso per concordato sia stato presentato dopo il 15 luglio 2022 ma prima della dichiarazione di apertura del fallimento, a maggior ragione tale potere attrattivo della prima procedura avviata dovrebbe operare nel caso in cui il ricorso sia depositato dopo il decreto di apertura della procedura fallimentare, anche la norma tace sul punto.
    Da questi esempi, alcuni dei quali verificatisi in concreto con esiti diversi a seconda delle scelte interpretative seguite dai tribunali, come sopra evidenziato, appare evidente la difficoltà in cui l’interprete si può venire a trovare al momento dell’applicazione concreta di questa disposizione, astrattamente, peraltro, molto chiara nella finalità perseguita.
    Di più facile interpretazione è la fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 390 c.c.i., dove il legislatore della novella si limita ad enunciare il principio generale per cui, alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo corpus normativo, si continua ad applicare la normativa vigente al momento dell’avvio delle medesime, e lo stesso principio vale, si precisa al terzo comma, nel caso in cui in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, siano commessi i fatti puniti con le disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  • L’istituto dell’esdebitazione

    L’istituto dell’esdebitazione

    Con l’esdebitazione il debitore è liberato da tutti i debiti contratti: anche i creditori rimasti insoddisfatti all’esito della liquidazione controllata o della liquidazione giudiziale non possono più chiedere il pagamento del residuo al debitore.

    Con l’esdebitazione vengono meno anche le limitazioni collegate all’apertura della liquidazione giudiziale, quali le cause di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche sociali.

    L’istituto dell’esdebitazione, di derivazione unionale, ha fatto il suo primo ingresso nel nostro ordinamento nel 2006, con la riforma della legge fallimentare del 1942 operata dal D.Lgs. 5/2006, e da allora ha seguito un percorso evolutivo che ne ha visto la progressiva estensione a un numero sempre maggiore di soggetti.

    Anche se a prima vista potrebbe apparire come una misura perdonistica, parte piuttosto dal concetto più complesso per cui ai soggetti che hanno subito la liquidazione dei loro beni devono vedersi riconosciuto il diritto a una c.d. second chance, che consenta la loro reimmissione nel circuito economico e produttivo, nel convincimento che “gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta (Raccomandazione 2014/135 UE), e sottraendoli, così, ai riscontrati fenomeni di attività irregolari e del ricorso ai prestiti usurari.

    Possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori la sola esclusione dello Stato e degli enti pubblici, con la precisazione che l’esdebitazione della società produce effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili:

    • consumatori
    • professionisti,
    • artigiani
    • imprenditori agricoli
    • imprenditori commerciali
    • persone giuridiche e ogni altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica

    Il diritto a ottenere l’esdebitazione scatta:

    • alla chiusura della procedura concorsuale e
    • in ogni caso, decorsi tre anni dall’apertura della procedura, sempre che il debitore si sia comportato in modo meritevole durante lo svolgimento della procedura.

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  • Liquidazione giudiziale

    Liquidazione giudiziale

    La liquidazione giudiziale è la procedura che nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sostituisce il fallimento della Legge fallimentare del 1942.

    Al termine della procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e con il ricavato sono soddisfatti i creditori in ordine di graduazione dei loro crediti.

    La liquidazione giudiziale si basa sudue presupposti:

    • soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori “sopra soglia” (cioè fallibili);
    • oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza.

    Soggetti legittimati al proporre la domanda di liquidazione giudiziale:

    il debitore

    uno o più creditori

    il pubblico ministero

    gli organi e le autorità amministrative cui è attribuito un potere di vigilanza sull’impresa

    A seguito della sentenza che dichiara aperta la procedura il debitore è privato della disponibilità e del potere di amministrare i suoi beni, che sono affidati al curatore nominato.

    La liquidazione giudiziale si chiude con la liquidazione dell’attivo e con la sua ripartizione tra i creditori in ordine al grado di prelazione.

    Nei nostri colloqui con il cliente, che caldeggiamo sempre avvengano in presenza, ascolteremo le sue motivazioni ed esamineremo insieme i documenti, e, qualora non risulti percorribile la strada del risanamento dell’impresa, predisporremo tutti gli strumenti per supportarlo al meglio nel corso della procedura fino alla chiusura e all’eventuale, successivo procedimento di esdebitazione.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Nel caso in cui la domanda di liquidazione giudiziale sia stata proposta da un creditore, da coloro che hanno di controllo e vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, se il cliente si presenta con la notifica del decreto di convocazione lo assistiamo per tutte le fasi della procedura, dall’udienza dell’art. 41 c.c.i. al provvedimento di chiusura della procedura

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  • Sovraindebitamento

    Sovraindebitamento

    Il sovraindebitamento è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, c.d. “legge anti-usura” o anche “legge anti-suicidi”. Questa legge è entrata effettivamente in vigore tre anni dopo, nel 2015, ed ha riscontrato una scarsa applicazione, anche perché poco conosciuta ed altrettanto poco pubblicizzata; finché, con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha anticipato l’entrata in vigore della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento già contenuta nel codice della crisi e dell’insolvenza, la cui data di entrata in vigore era fissata per il 1° settembre 2021.

    CHI PUÓ RICORRERE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO:

    • imprenditori non fallibili
    • imprenditori agricoli
    • professionisti
    • consumatori
    • enti-fondazioni
    • start-up

    Le principali novità introdotte nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza:

    • gli appartenenti a un medesimo nucleo familiare possono avviare un’unica procedura per sovraindebitamento se conviventi o comunque qualora i debiti abbiamo un’origine comune;
    • la proposta del piano del consumatore adesso può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno; in altri termini, la già avvenuta cessione del quinto o il suo pignoramento non sono opponibili alla procedura;
    • mutuo ipotecario: la proposta di accordo – per tutte le tipologie di richiedenti – e il piano di liquidazione – per il solo debitore – possono prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale (in caso di consumatore) o sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa (se imprenditore);
    • l’accordo di composizione della crisi e il decreto di apertura della liquidazione della società producono effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
    • anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 22 ottobre 2019, è stata prevista la falcidiabilità del debito Iva per tutti coloro che ricorrono alle procedure di sovraindebitamento e non più soltanto per i soggetti fallibili, come recitava l’originario art. 7 della L. 3/2012, dichiarato, appunto, incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Uno dei meriti del Codice della crisi è quello di aver inserito le procedure di sovraindebitamento tra le procedure concorsuali, armonizzandole con le altre procedure.

    Le procedure di sovraindebitamento hanno il comune obiettivo di “ripulire” la posizione del debitore.

    Il debitore, con la presentazione del piano, si impegna a pagare i suoi debiti, a seconda dei casi:

    • con la liquidazione del suo patrimonio oppure,
    • dopo un approfondito studio della sua condizione patrimoniale e soprattutto degli attesi flussi finanziari, con una parte delle sue entrate.

    In ogni caso, il PIANO è predisposto dal legale e dall’advisor insieme con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) in modo da lasciare al debitore la liquidità sufficiente a garantire un dignitoso tenore di vita per sé e per la sua famiglia.

    Con l’omologa del piano del debitore, anche se i debiti non sono estinti per il loro complessivo ammontare, sono bloccate tutte procedure esecutive e se il debitore rispetta gli impegni in esso assunti, al termine del periodo previsto tutti i suoi debiti residui saranno azzerati.

    Le procedure per arrivare all’omologazione del piano sono piuttosto snelle, anche nella tempistica, per cui in poco tempo (al più qualche mese) il proponente può ottenere la sospensione di tutte le procedure esecutive a suo carico e recuperare la serenità quotidiana, senza più temere da un momento all’altro l’arrivo dell’ufficiale giudiziario, senza più avere l’ansia di non avere la disponibilità economica per pagare le rate dei finanziamenti assunti in scadenza o già scaduti, o le Ri.Ba. scadenzate per il fine mese.

    La procedura di sovraindebitamento si articola in pochi passaggi:

    • il sovraindebitato deposita l’istanza ed eventuali documenti allegati all’Organismo di Composizione della Crisi – OCC;
    • il responsabile dell’Organismo nomina il Gestore della crisi;
    • il Gestore della crisi, verificate le condizioni soggettive e oggettive di compatibilità, accetta l’incarico;
    • il Gestore della crisi, dopo aver sentito il debitore, e verificato quanto dichiarato nell’istanza, attende l’elaborazione definitiva del piano ad opera dell’advisor, per attestarne la fattibilità;
    • a questo punto il piano è pronto per essere omologato o, a seconda della procedura, sottoposto alla votazione dei creditori che precede l’omologa;
    • con l’omologa viene nominato il Liquidatore;
    • l’advisor e l’avvocato assistono il debitore per tutta la procedura di liquidazione e alla chiusura, quando non opera di diritto, avviano il procedimento di esdebitazione.

    Se la procedura appare semplice nei vari passaggi non è altrettanto semplice strutturare correttamente il piano per arrivare alla sua omologa.

    È importante rivolgersi a dei professionisti esperti cui spiegare sinceramente la propria posizione perché questi la possano rappresentare correttamente nella domanda e successivamente possano collaborare con il gestore nominato dall’Organismo per la Composizione della Crisi per la predisposizione del piano definitivo da presentare al giudice per l’omologa.

    Nel nostro team il cliente può trovare gli esperti che possono aiutarlo, e non deve preoccuparsi del loro compenso, perché noi chiediamo soltanto una piccola cifra per avviare la pratica, il residuo sarà inserito nel piano e liquidato dal giudice nella procedura.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    I nostri professionisti assisteranno il cliente per tutta la durata della procedura.

    RISULTATO:

    Esdebitazione e risanamento completo della propria situazione personale/familiare

    CONTATTACI: IL PRIMO INCONTRO CON NOI E’ GRATUITO

  • Composizione per via extragiudiziale

    Composizione per via extragiudiziale

    La composizione per via extragiudiziale (o stragiudiziale) della criticità è la via più piana e semplice per il superamento della criticità.

    Presupposti per accedere alla via stragiudiziale:

    che la situazione sia sanabile e

    che ci sia almeno una certa disponibilità di mezzi con i quali poter negoziare in via transattiva una soluzione più favorevole.

    Il limite più frequente del percorso stragiudiziale è la natura del debito: se creditore è una pubblica amministrazione difficilmente accetterà una opzione transattiva.

    Esistono anche altri strumenti normativi cui il professionista può proporre di fare ricorso alternativamente alla soluzione transattiva, quali la rottamazione, il saldo o la reteizzazione delle cartelle esattoriali, ecc.

    Il nostro principale punto di forza è l’ascolto: ai nostri clienti chiediamo di incontrarci possibilmente in presenza e dedichiamo loro tutto il tempo necessario a comprendere le loro ragioni, verificare la loro situazione patrimoniale e le loro esposizioni e a riflettere insieme sulle loro attese concrete.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria

    Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento

    Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili

    I nostri professionisti si occuperanno di prendere contatti separati e di gestire la negoziazione con i creditori

    RISULTATO:

    miglioramento del quadro debitorio finale fino al completo risanamento.
    Transazione e rateizzazione o saldo e stralcio di tutti i debiti pendenti.

    CONTATTACI: IL PRIMO INCONTRO CON NOI E’ GRATUITO