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  • Sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Chi è il consumatore e quando può definirsi indebitato?

    L’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni.
    Lo stesso art. 2, questa volta alla lett. c), ci dice che il consumatore può definirsi sovraindebitato quando si trova in uno stato di crisi o di insolvenza.

    A quali strumenti può ricorrere il consumatore per cercare di superare la situazione di crisi o di insolvenza?

    Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quelle cui può accedere il consumatore sono la ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata, cui può pervenire anche in caso di revoca dell’omologazione del piano di risanamento, disposta dal giudice d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, in contraddittorio con il debitore, quando ricorrano determinate condizioni.

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore: in quadramento generale

    La ristrutturazione dei debiti è una procedura flessibile che l’ordinamento pone a disposizione del consumatore sovraindebitato per consentirgli di superare la situazione di crisi.
    In parole semplici, il consumatore predispone una proposta da sottoporre al vaglio dei creditori, in cui indica i tempi e le modalità in cui intende provvedere al soddisfacimento, anche soltanto parziale, delle pretese dei creditori, anche in misura non omogenea.

    Il contenuto minimo della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore

    La domanda è libera nei contenuti, ma deve essere obbligatoriamente corredata di alcuni allegati, in cui devono essere indicati:
    a) l’elenco di tutti i creditori, dei crediti dai medesimi vantati e delle eventuali cause di prelazione;
    b) la consistenza del patrimonio;
    c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
    d) gli stipendi, le pensioni, i e tutte le entrate del debitore e dei suoi familiari;
    e) l’ammontare dell’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
    f) l’indicazione della misura del soddisfacimento previsto per ciascun credito, che può essere anche parziale e differenziato tra i diversi crediti;
    g) le modalità e i tempi previsti per l’effettuazione dei pagamenti programmati;
    h) nel caso in cui tra i debiti contratti vi siano finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, o operazioni di prestito su pegno, la loro eventuale falcidia o ristrutturazione;
    i) nel rispetto di alcune condizioni legali, nel caso sia stato contratto un mutuo “prima-casa”, il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate.

    Il ruolo dell’advisor

    L’advisor è il professionista incaricato dal debitore, che, una volta acquisite tutte le informazioni e i documenti necessari dal debitore, predispone la domanda e tutti i documenti da allegare, come sopra sinteticamente descritto.
    Il professionista, solitamente un avvocato o un commercialista, ha, dunque, la funzione fondamentale di organizzare la documentazione in mano al debitore, completandola con le notizie dallo stesso fornite e con un quadro generale della condizione economico-patrimoniale in cui questi e la sua famiglia sono venuti a trovarsi, e la funzione di strutturare il piano di risanamento dei debiti del consumatore.
    Nella domanda in cui l’advisor arriva a predisporre un vero e proprio piano di risanamento, da un lato, sono rappresentati le varie componenti del patrimonio del consumatore, le singole entrate costituite da stipendi, pensioni, salari, ecc. del debitore e dei suoi familiari e l’ammontare complessivo del fabbisogno mensile, ancora una volta del debitore e dei suoi familiari a carico, dall’altro lato, sono individuati i singoli crediti e ne viene rappresentata l’entità, le modalità e i tempi del loro soddisfacimento, tenendo conto della necessità di garantire al debitore il mantenimento della disponibilità di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento del fabbisogno suo e della sua famiglia.
    Una volta predisposta, la domanda viene presentata all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – OCC.

    Il ruolo dell’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC)

    La procedura prevede che il consumatore, anche per il tramite dell’advisor o di un legale, una volta predisposta la domanda, la presenti senza particolari formalità all’OCC.
    L’OCC è un soggetto pubblico iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero di giustizia, il quale, una volta ricevuta la domanda del debitore, ha la funzione principale di presentare a sua volta la domanda al tribunale per l’omologa, nomina al suo interno il Gestore della crisi, professionista cui viene assegnata la gestione della procedura.
    L’OCC accompagna la domanda da presentarsi al Tribunale con una relazione da cui devono risultare:
    a) le causa dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
    b) l’esposizione delle ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
    d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;
    e) nel caso in cui il consumatore abbia fatto ricorso a forme di finanziamento, l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia adeguatamente valutato le sue capacità di sostenere l’operazione, tenuto conto del rapporto tra il reddito percepito e il fabbisogno familiare.

    L’omologazione del piano da parte del tribunale

    Se ritiene la proposta e il piano del consumatore ammissibili, il giudice ne dispone la pubblicazione in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero di giustizia e dispone, altresì, che ne sia data la comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, che, nei venti giorni successivi, hanno la facoltà di presentare osservazioni all’OCC.
    Su istanza del debitore, il giudice può disporre:
    • la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
    • il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
    altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio del consumatore.
    Entro i dieci giorni successivi al termine fissato ai creditori per presentare osservazioni, l’OCC riferisce al giudice che, risolta ogni contestazione e verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, emette sentenza di omologa, che viene successivamente comunicata ai creditori e pubblicata nell’area riservata sui siti web di cui sopra.

    Esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Il consumatore è tenuto a compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al piano di ristrutturazione omologato, ed anche in queste fasi è assistito dall’advisor, che segue materialmente ogni operazione.
    All’OCC è assegnato il compito di vigilare sull’esatta esecuzione del piano di ristrutturazione da parte del consumatore e deve riferire ogni sei mesi per iscritto al giudice circa lo stato dell’esecuzione.
    Ancora l’OCC, al termine della fase esecutiva, è tenuto a redigere una relazione finale da presentare al giudice.
    L’ultimo atto formale del giudice, al termine della procedura, è la liquidazione del compenso dell’OCC.

  • Gestione del debito: strategie e consigli

    Gestione del debito: strategie e consigli

    Quando una impresa si trova in stato di crisi?

    Secondo la nuova definizione fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’impresa si trova in stato di crisi quando i flussi di cassa prospettici non sono sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Lo stato di crisi si distingue, quindi, dallo stato di insolvenza, per la sua transitorietà e per la possibile reversibilità. In altre parole, la situazione di crisi può essere temporanea e può evolversi solo eventualmente nella più grave insolvenza, ben potendo l’imprenditore, con gli opportuni accorgimenti, tornare in bonis, anche senza mai dover lasciare il controllo della sua impresa.

    Il ruolo del consulente nella gestione del debito

    Al momento in cui l’imprenditore si rivolge a un nostro consulente esperto del settore per affrontare la gestione del debito e lo stato di crisi in cui si trova la sua impresa, il professionista gli chiede di mostrargli i documenti che attestano la posizione dei debiti nei confronti dei creditori, di eventuali dipendenti e dell’erario.
    All’esito dell’esame, il consulente incaricato redige un verbale, se necessario integrando i debiti documentati con altri debiti di cui non c’è ricevuta o con eventuali aumenti per interessi, spese legali, ecc.; anche tali ulteriori voci di debito, infatti, concorrono, in ogni caso, alla determinazione dello stato di crisi.
    Con il colloquio e la documentazione viene fatto preventivo e predisposto il conferimento dell’incarico, che prevede la gestione del debito e le proposte da presentare ai creditori.

    All’esito dell’esame, il consulente incaricato redige un verbale, se necessario integrando i debiti documentati con altri debiti di cui non c’è ricevuta o con eventuali aumenti per interessi, spese legali, ecc.; anche tali ulteriori voci di debito, infatti, concorrono, in ogni caso, alla determinazione dello stato di crisi.

    Con il colloquio e la documentazione viene fatto preventivo e predisposto il conferimento dell’incarico, che prevede la gestione del debito e le proposte da presentare ai creditori.

    La gestione del debito in funzione della formulazione di proposte personalizzate per ciascuno dei creditori

    Presi in mano i bilanci e le posizioni di debito dell’impresa, il consulente invia a ciascuno dei creditori singolarmente una proposta personalizzata, contenente l’offerta di pagare loro una parte del credito, alternativamente, in un’unica soluzione o in modo dilazionato.
    Nell’arco di due tre settimane il nostro professionista incaricato sarà in grado di avere una prospettiva generale degli impegni che l’imprenditore si assumerà mediante le singole proposte da comunicare a tutti i creditori singolarmente, e prenderà contatti individualmente con ogni singolo creditore, proponendo le modalità con cui l’azienda prevede di far fronte al debito esistente.
    La proposta viene inviata (PEC o raccomandata) a ogni creditore e con essa è fissato un termine al destinatario, solitamente di 15 giorni, per accettare, specificando espressamente l’operatività regola del silenzio assenso.
    Se il creditore accetta viene sottoscritto un accordo con i termini di pagamento.
    Per quanto riguarda i debiti che non possono essere oggetto di transazione, come i debiti con l’Erario, o si procede con una richiesta di dilazione, o, in caso dell’esistenza di una normativa agevolativa, che solitamente resta in vigore per un periodo transitorio, il nostro professionista proporrà all’imprenditore di aderire alle agevolazioni concesse dalla stessa normativa.
    Partendo da una situazione di crisi, in cui i flussi di cassa non sono sufficienti a coprire le scadenze, il consulente, per arrivare a formulare ai creditori proposte accettabili, può operare su due fronti, alternativamente, o anche, a seconda dei casi, contemporaneamente.
    La gestione del debito, difatti, può essere svolta sia riducendo le spese extra attività o, comunque, non direttamente correlate all’attività, sia procurando all’impresa finanza esterna.
    Presupposto necessario per arrivare alla formulazione di una proposta è la coesistenza dei motivi di crisi e degli strumenti disponibili per formulare la proposta.

    A) Gestione del debito: verifica del grado di redditività aziendale

    Nel predisporre una corretta gestione del debito, il nostro consulente avvia la sua analisi dall’esame della redditività aziendale, perché è importante capire se dal punto di vista di produzione del reddito l’impresa abbia la capacità di andare verso il risanamento.
    Il professionista ricercherà, quindi, il margine tra la compravendita delle merci e della materia prima, per capire se il reddito operativo lordo, senza tener conto di spese extra attività o non correlate direttamente con l’attività d’impresa, abbia un margine abbastanza ampio da consentire di cercare di fare una proposta eliminando il più possibile i costi non direttamente imputabili all’attività.
    L’obiettivo principale di questa analisi è di verificare se vi sia la reale possibilità di un recupero completo dell’impresa.
    Ciò, a sua volta, ci permette di avere una maggiore forza nella trattativa perché dimostra che l’impresa è concretamente in grado di produrre utili per poter sostenere una proposta diretta ai creditori singolarmente.

    Facciamo un esempio di verifica del grado di redditività aziendale

    Un imprenditore è titolare di un negozio di alimentari che si trova in stato di crisi, non riuscendo a fronteggiare le obbligazioni contratte con i flussi di cassa.
    Il nostro consulente incaricato verificherà, anzitutto, quante merci ha comprato e quante ne ha vendute.
    Proseguendo nell’esempio, supponiamo che l’impresa si trovi in stato di crisi poiché matura debiti. Ogni anno non guadagna: compra 50 di materia prima, ricava 100 ma chiude in negativo.
    Nonostante la descritta situazione determini un indiscusso stato di crisi dell’impresa, non per questo essa merita di essere chiusa, dal momento che ha la potenzialità di produrre reddito.
    L’operazione necessaria per la corretta gestione del debito consiste nella ricerca di dove il margine di guadagno vada disperso: canone di locazione dei locali aziendali, stipendi e oneri fiscali e contributivi dei dipendenti, imposte e tasse, acquisto di beni strumentali inutilizzati, acquisto di beni strumentali sostenendo una spesa molto elevata, evitabile ricorrendo al noleggio, ecc.
    All’esito della verifica del grado di redditività aziendale operata dal consulente risulta, quindi, che il reddito aziendale produce effettivamente un guadagno, anche in misura discreta (cinquanta per cento del ricavo), e l’attenzione di focalizza, conseguentemente, sull’imprenditore che ha evidentemente gestito male il guadagno ottenuto.

    Come agire sulla gestione del debito per risanare l’impresa che abbia una adeguata redditività aziendale

    Nel caso in cui l’impresa che abbia una adeguata redditività aziendale, puntando sul reddito operativo lordo, che l’azienda riesce a generare, e riducendo le spese extra gestione o non direttamente correlate alla gestione, il professionista proporrà evidentemente all’imprenditore di risanare l’impresa operando una corretta gestione del debito, tagliando le spese non direttamente correlate con la compravendita della materia prima, merci o servizi.

    B) Gestione del debito: ricerca di finanza esterna o di garanzie esterne

    Qualora la redditività aziendale non ci sia o non sia sufficiente per formulare una proposta adeguata, il consulente si orienterà nella ricerca di finanza esterna o garanzie esterne (banche/intermediari finanziari), sempre con la finalità principale di procurare all’imprenditore la liquidità che ritenga necessaria per formulare una proposta accettabile da indirizzare ai creditori singolarmente.

    Come agire sulla gestione del debito ricorrendo a finanza esterna

    A seconda dei mezzi che l’imprenditore ha in concreto a disposizione, la scelta potrà orientarsi sulla stipulazione di un finanziamento, anche supportato da garanzie personali o reali, prestate direttamente dall’imprenditore o da terzi, ad esempio da un familiare.
    È evidente che, in ogni caso, il ricorso a strumenti che consentono l’acquisizione di flussi finanziari esterni comporta sempre un obbligo di restituzione del capitale, maggiorato dagli interessi, per cui è quanto mai opportuna l’effettuazione di un’attenta analisi di tutti gli aspetti tecnici dell’operazione.

    Il ruolo del consulente nella formulazione della proposta

    Da parte del consulente l’accordo stragiudiziale deve essere forte sia della sua esecuzione che della possibilità di accoglimento, perché il professionista deve puntare sul controllo delle spese di gestione non direttamente correlate con la compravendita della materia prima e del prodotto e/o sulla garanzia di una finanza estera che viene messa a disposizione solo ed esclusivamente alla sottoscrizione dell’accordo.
    Il raggiungimento delle condizioni aziendali idonee a consentire la formulazione di una proposta appetibile comporta l’adozione di provvedimenti gravosi per l’imprenditore, come la sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
    Il consulente chiederà, quindi, all’imprenditore di impegnarsi a sottoscrivere il finanziamento o a compiere le operazioni finalizzate alla crescita del reddito tagliando i costi non direttamente correlati alla compravendita solo al momento della sottoscrizione dell’accordo per formulare la proposta, ma tale impegno si dovrà concretizzare soltanto al momento in cui la proposta sia effettivamente accettata e sottoscritta dal creditore, per non onerare inutilmente l’impresa già in crisi di ulteriori aggravi economici improduttivi dei benefici attesi.

  • L’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione ordinario

    Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione: l’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.
    Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accanto all’accordo di ristrutturazione ordinario, che si può sinteticamente definire quale l’accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 D.Lgs. 14/2019), si trovano, infatti, l’accordo di ristrutturazione agevolato, in cui il numero minimo dei creditori che sottoscrivono l’accordo deve rappresentare, ai fini della validità dell’accordo, almeno il 30% dei crediti (art. 67 D.Lgs. 14/2019), e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019), in cui il numero minimo dei creditori che devono sottoscrivere l’accordo, ai fini della sua validità, deve costituire almeno il 75% dei crediti.

    Chi può stipulare l’accordo di ristrutturazione ordinario dei debiti

    L’accordo di ristrutturazione ordinario può essere proposto da un imprenditore, anche non commerciale, ma ad eccezione dell’imprenditore minore, che versi in stato di crisi o di insolvenza ai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

    Contenuto minimo e caratteristiche principali dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consente l’attuazione, in particolare deve indicare:

    • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
    • le principali cause della crisi;
    • le strategie di intervento finalizzate al superamento della criticità e i tempi di attuazione;
    • l’elenco dei creditori che aderiscono all’accordo, l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione e, se sono già in corso trattative, il loro stato attuale;
    • l’elenco dei creditori che non aderiscono all’accordo (c.d. creditori estranei) con l’indicazione delle risorse destinate al totale soddisfacimento dei loro crediti;
    • gli apporti di finanza nuova;
    • i tempi previsti di attuazione;
    • gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
    • il piano industriale con evidenziati i suoi effetti sul piano finanziario;
    • la data certa del documento.
      Inoltre, il piano deve essere redatto in modo da garantire il totale pagamento dei crediti dei creditori estranei, entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti in tale data, negli altri casi il termine di centoventi giorni inizia a decorrere dalla scadenza di ognuno.

    Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    A conclusione della fase di negoziazione tra il debitore e i creditori aderenti e della conseguente redazione del piano è richiesta l’asseverazione di un professionista indipendente che attesti:

    • la veridicità dei dati aziendali;
    • la fattibilità del piano;
    • che l’attuazione del piano garantisca il totale pagamento dei debiti dei creditori estranei.

    Omologazione dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione ordinario è soggetto all’omologazione da parte del tribunale territorialmente competente, secondo la procedura di cui all’art. 48 del D.Lgs. 14/2019.
    Avverso la domanda di omologazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.
    L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione viene effettuata con sentenza, soggetta anch’essa a trascrizione nel Registro delle Imprese.

  • Gli accordi di ristrutturazione in generale

    Gli accordi di ristrutturazione in generale

    Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.

    Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; accordo di ristrutturazione agevolato (art. 67 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti; accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti.

    Caratteristiche comuni alle tre tipologie di accordi di ristrutturazione

    Le tre tipologie di accordi di ristrutturazione elencate hanno i seguenti elementi in comune:

    • il debitore si trova in stato di crisi o di insolvenza e, nella prospettiva di superare positivamente tale condizione, propone ai creditori un accordo;
    • i creditori, a causa dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, accettano l’accordo, rinunciando ad alcuni diritti già contrattualmente acquisiti;
    • il debitore, ispirandosi al principio generale di correttezza e buona fede (art. 4 D.Lgs. 14/2019), deve adoperarsi per illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; indicare le principali cause della crisi, evidenziando le misure di intervento individuate per ritornare in bonis; elencare puntualmente i creditori e i rispettivi crediti; descrivere il piano ideato e ritenuto idoneo a consentire il superamento della crisi/insolvenza;
    • i creditori devono collaborare lealmente con il debitore, l’esperto nominato e l’autorità giudiziaria e rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite;
    • creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti integralmente nelle loro pretese (entro centoventi giorni dall’omologazione se i crediti erano già scaduti a quella data; negli altri casi, entro centoventi giorni dalla scadenza);
    • un professionista indipendente deve attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, specificando se l’accordo e il piano siano idonei ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei;
    • la procedura si articola in due fasi: una prima fase stragiudiziale, in cui il debitore negozia con i creditori i termini dell’accordo; una seconda fase giudiziale in cui l’accordo raggiunto nella prima fase è sottoposto a omologazione.

    Perché gli accordi di ristrutturazione devono essere considerati procedure preconcorsuali

    • In più, gli accordi di ristrutturazione presentano alcuni, ulteriori, elementi in comune, che li connotano come procedure preconcorsuali:
    • l’imprenditore non perde mai il controllo e la direzione della propria impresa;
    • la procedura non prevede in nessuna fase la nomina di un soggetto incaricato dal Tribunale di intervenire a vario titolo e in varia misura nella gestione dell’impresa;
    • non ha luogo l’apertura del concorso dei creditori;
    • non è prevista la nomina di un organo rappresentativo della massa dei creditori;
    • non deve essere rispettato il principio della par condicio creditorum tra i creditori che aderiscono all’accordo.

    Chi può concludere un accordo di ristrutturazione

    Dal punto di vista soggettivo, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione tutti gli imprenditori, anche non commerciali, con la sola eccezione degli imprenditori minori, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019.

    Requisiti formali degli accordi di ristrutturazione

    Sul piano più strettamente tecnico-strutturale, l’accordo e il piano attuativo non hanno un contenuto tipico e non seguono modelli standard e predeterminati.

    Da qui si intuisce che gli accordi di ristrutturazione sono strumenti snelli, che presentano molteplici vantaggi sia per il debitore che per i creditori, ma, per il buon esito della procedura viene ad assumere un ruolo centrale il professionista che solitamente affianca l’imprenditore nella fase negoziale con i creditori e che materialmente redige il piano, successivamente asseverato ed omologato dal Tribunale.

    I ruoli dell’advisor e del professionista asseveratore

    Sul punto preme evidenziale che l’esperto che affianca l’imprenditore fin dal primo ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione – e che, verosimilmente, darà anche il soggetto che l’ha suggerita – non necessariamente coincide con il professionista asseveratore, definito all’art. 4, comma 1, lett. o) come il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di negoziazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente tre requisiti: 1) sia iscritto nell’albo dei gestori della crisi d’impresa e nell’albo dei revisori legali; 2) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 Cod. civ., che individua le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci; 3) non sia legato all’impresa e alle altre parti interessate all’operazione da rapporti di natura personale o professionale.

    Mentre il professionista indipendente, difatti, è chiamato ad intervenire nella parte finale della menzionata prima fase extragiudiziale, in un momento in cui l’accordo con i creditori, di fatto, è già stato raggiunto ed il piano già delineato nel dettaglio, il consulente di cui si diceva all’inizio, solitamente denominato advisor, svolge il suo ruolo fondamentale in tutta la prima fase della procedura dell’accordo di ristrutturazione: si confronta con i creditori insieme al debitore, alla ricerca di un punto di accordo, redige il piano e dialoga con il professionista indipendente in sede di asseverazione.

  • I creditori decretano il passaggio da concordato preventivo a fallimento

    I creditori decretano il passaggio da concordato preventivo a fallimento

    Procedura di concordato preventivo avviata nella vigenza della L.fall. 1942.

    L’impresa (una s.r.l.) aveva presentato domanda di concordato in bianco e nei 4 mesi successivi dovevano essere presentati il piano e la relazione di fattibilità ai sensi dell’art. 161 L. fall.. Il termine è stato rispettato ma, al momento della votazione, non è stata raggiunta la soglia minima favorevole del 60% dei voti favorevoli dei creditori.

    Essendo già pendente una istanza di fallimento, la società è stata dichiarata fallita.

  • Il Tribunale omologa il concordato preventivo

    Il Tribunale omologa il concordato preventivo

    Procedura di concordato preventivo. L’impresa ha presentato domanda di concordato preventivo ed è stato concesso il termine di quattro mesi per la presentazione del piano e della relazione di fattibilità. Dal momento che la società non aveva capienza, si è dovuto proporre la transazione giudiziale, di conseguenza sono state necessarie due relazioni di fattibilità, una ex art. 161 comma 1 e una ex art. 161 comma 2 L. fall. perché c’era l’incapienza nel pagamento totale dei creditori privilegiati.
    Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole, la procedura è stata omologata ed attualmente è in stato di liquidazione: è stata fissata l’asta per la vendita dell’immobile sede dell’azienda e sono stati recuperati tutti i crediti degli affitti di questa struttura.

    Una volta venduto il bene, il liquidatore giudiziale elaborerà il conto di gestione e il piano di riparto per i pagamenti dei creditori privilegiati e chirografari.

  • Un concordato preventivo verso la conclusione positiva

    Un concordato preventivo verso la conclusione positiva

    Procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta nel 2014 e omologata nel 2015.

    Nel corso della procedura di concordato preventivo (in cui il nostro consulente ricopriva il ruolo di liquidatore giudiziale) sono già stati venduti l’azienda e due dei tre capannoni, sono stati recuperati i crediti, il liquidatore ha presentato l’istanza di definizione agevolata all’agenzia della riscossione, in modo da ridurre di circa il 50% l’ammontare complessivo dei debiti tributari, e attualmente è in attesa di vendere il terzo immobile, per il quale ha già una manifestazione di interesse di un soggetto che insieme al capannone acquisterebbe anche un piccolo immobile a Grosseto, chiedendo di fissare un’asta per la vendita del capannone ponendo quale base proprio tale manifestazione d’interesse.

  • Il figlio riacquista all’asta l’abitazione dei genitori

    Il figlio riacquista all’asta l’abitazione dei genitori

    Procedura di sovraindebitamento congiunto o familiare, in cui un’unica istanza viene presentata da più soggetti che fanno parte di un unico nucleo familiare.

    Si tratta, in particolare, di una impresa individuale che svolgeva l’attività di panificazione in un fondo in locazione.

    L’impresa era stata cancellata da più di un anno dal Registro Imprese, ed in ogni caso non raggiungeva la soglia di fallibilità, per cui l’imprenditore ha attivato una procedura di sovraindebitamento.

    Dal momento che i debiti nei confronti della banca erano garantiti dalla firma congiunta della moglie, che era anche comproprietaria dell’immobile in cui abitavano, si è scelto di presentare un progetto unitario.

    Il progetto omologato dal tribunale prevedeva la vendita sia dell’immobile in cui il debitore risiedeva con la moglie (che è stato acquistato dal figlio, perciò i due coniugi sono potuti rimanere nel loro alloggio), che del fondo dove veniva svolta l’attività di panificazione, che attualmente non è ancora stato venduto.

    Il ricavato della vendita della casa di abitazione è stato messo a disposizione al passivo della procedura: una volta venduto anche il fondo si procederà al riparto finale.

    Nel medesimo progetto confluiva, inoltre, una parte dello stipendio percepito dall’ex imprenditore, che nel frattempo è stato assunto da un’impresa, quindi percepisce un reddito da lavoro dipendente.

    Sul totale dello stipendio sono state stabilite le somme necessarie al mantenimento di tutta la famiglia e al giudice, oltre all’attivo derivante dalla vendita della casa e del capannone, è stato chiesto di accantonare anche la parte dello stipendio residua, dedotte le spese necessarie per vivere.

  • Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento

    Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento

    Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il piano liquidatorio prevede il recupero di un credito Iva, il recupero di un credito nascente dalla vendita di un immobile di proprietà dall’imprenditore e l’acquisizione alla procedura della parte dello stipendio calcolata detraendo le somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia.

    Una volta giunti alla scadenza dei 48 mesi previsti dal piano, il liquidatore presenterà il conto della gestione e il piano di ripartizione finale e pagherà prima i crediti prededucibili e poi, in ordine, i privilegiati e i chirografari.

  • Ai creditori sarà corrisposto il 16% dei crediti

    Ai creditori sarà corrisposto il 16% dei crediti

    Liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il debitore era titolare di una piccola impresa individuale che aveva maturato debiti con l’Agenzia della riscossione e con le banche. L’impresa era cessata da oltre un anno e l’ex titolare era stato assunto come dipendente, in più era proprietario di un immobile ad uso abitativo.

    Il debitore ha messo a disposizione della procedura l’immobile di proprietà, mentre lo stipendio non è stato conferito neppure in parte, essendo di modico importo e avendo, oltretutto, il debitore moglie e figli a carico.

    Nella predisposizione del piano si è preso in mano tutto l’attivo a disposizione, si sono valutate le esposizioni debitorie, sono state calcolate le spese mensili necessarie e la capienza in tal senso dello stipendio percepito dal debitore.

    Il giudice ha omologato il piano.

    Il liquidatore ha fissato l’asta per la vendita dell’immobile, che è già andata deserta per ben due volte, per cui il termine iniziale di durata della procedura, fissato in 5 anni dall’omologa del piano, è stato prorogato ad oggi di oltre 2 anni.