La liquidazione giudiziale è la procedura che nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sostituisce il fallimento della Legge fallimentare del 1942.
Al termine della procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e con il ricavato sono soddisfatti i creditori in ordine di graduazione dei loro crediti.
La liquidazione giudiziale si basa sudue presupposti:
- soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori “sopra soglia” (cioè fallibili);
- oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza.
Soggetti legittimati al proporre la domanda di liquidazione giudiziale:
il debitore
uno o più creditori
il pubblico ministero
gli organi e le autorità amministrative cui è attribuito un potere di vigilanza sull’impresa
A seguito della sentenza che dichiara aperta la procedura il debitore è privato della disponibilità e del potere di amministrare i suoi beni, che sono affidati al curatore nominato.
La liquidazione giudiziale si chiude con la liquidazione dell’attivo e con la sua ripartizione tra i creditori in ordine al grado di prelazione.
Nei nostri colloqui con il cliente, che caldeggiamo sempre avvengano in presenza, ascolteremo le sue motivazioni ed esamineremo insieme i documenti, e, qualora non risulti percorribile la strada del risanamento dell’impresa, predisporremo tutti gli strumenti per supportarlo al meglio nel corso della procedura fino alla chiusura e all’eventuale, successivo procedimento di esdebitazione.
IL NOSTRO METODO IN SINTESI
Nel caso in cui la domanda di liquidazione giudiziale sia stata proposta da un creditore, da coloro che hanno di controllo e vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, se il cliente si presenta con la notifica del decreto di convocazione lo assistiamo per tutte le fasi della procedura, dall’udienza dell’art. 41 c.c.i. al provvedimento di chiusura della procedura

