Definizioni utili

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza usa spesso termini tecnici sul cui significato è bene fare chiarezza, altrettanto spesso ricorre a termini di uso comune ma attribuendo loro un preciso significato.

Pila di antichi volumi rilegati in pelle su un tavolo di legno

Per tali motivi, si ritiene utile fornire il seguente glossario, riportando le definizioni fornite dallo stesso Codice della Crisi e dell’Insolvenza, talvolta semplificate per maggiore comprensione o chiarite con qualche esempio.

  • Crisi. Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi
  • Insolvenza. Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
  • Sovraindebitamento. Lo stato di crisi o di insolvenza in cui versano i seguenti soggetti:
    • Consumatore
    • Professionista
    • Imprenditore minore
    • Imprenditore agricolo
    • Start-up innovative
    • Ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza
  • Impresa minore e impresa sopra soglia
    • Impresa minore (impresa sotto soglia). L’impresa che presenta congiuntamente i seguenti tre requisiti:
      1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore
      2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore
      3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
    • Impresa sopra soglia è l’impresa che supera anche uno soltanto dei tre requisiti sopra elencati.

La distinzione tra impresa minore e impresa sopra soglia diviene particolarmente rilevante ai fini dell’individuazione della procedura concorsuale applicabile:

  • l’impresa minore può accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento del concordato minore e della liquidazione controllata e non può accedere al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale
  • l’impresa sopra soglia può essere soggetta a liquidazione giudiziale e può accedere al concordato preventivo e non può accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento
  • Consumatore. La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore

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