Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza usa spesso termini tecnici sul cui significato è bene fare chiarezza, altrettanto spesso ricorre a termini di uso comune ma attribuendo loro un preciso significato.

Per tali motivi, si ritiene utile fornire il seguente glossario, riportando le definizioni fornite dallo stesso Codice della Crisi e dell’Insolvenza, talvolta semplificate per maggiore comprensione o chiarite con qualche esempio.
- Crisi. Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi
- Insolvenza. Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
- Sovraindebitamento. Lo stato di crisi o di insolvenza in cui versano i seguenti soggetti:
- Consumatore
- Professionista
- Imprenditore minore
- Imprenditore agricolo
- Start-up innovative
- Ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza
- Impresa minore e impresa sopra soglia
- Impresa minore (impresa sotto soglia). L’impresa che presenta congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
- Impresa sopra soglia è l’impresa che supera anche uno soltanto dei tre requisiti sopra elencati.
- Impresa minore (impresa sotto soglia). L’impresa che presenta congiuntamente i seguenti tre requisiti:
La distinzione tra impresa minore e impresa sopra soglia diviene particolarmente rilevante ai fini dell’individuazione della procedura concorsuale applicabile:
- l’impresa minore può accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento del concordato minore e della liquidazione controllata e non può accedere al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale
- l’impresa sopra soglia può essere soggetta a liquidazione giudiziale e può accedere al concordato preventivo e non può accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento
- Consumatore. La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore
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