Category: Successi

  • Una situazione di crisi conclusa positivamente in via stragiudiziale

    Una situazione di crisi conclusa positivamente in via stragiudiziale

    La situazione di crisi di partenza

    Il Sig. ROSSI, al momento in cui era stato socio ed amministratore di tre società, aveva maturato un debito fideiussorio nei confronti della Banca (1) e della Banca (2), rispettivamente di 560.000,00 euro e 126.840,00 euro, si trovava, perciò, in una situazione di crisi rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non riuscendo più a far fronte, da un certo momento in poi, alle obbligazioni personali assunte per fronteggiare i debiti delle tre imprese.

    Il Sig. ROSSI aveva, difatti, contratto delle fideiussioni personali, prestate in favore delle tre società di cui era socio e amministratore, le quali, al momento in cui veniva formulata la proposta transattiva tutte e tre in liquidazione coatta amministrativa.

    A fronte delle fideiussioni prestate per le tre cooperative di cui era amministratore, la Banca (2) aveva acceso una ipoteca di secondo grado sull’appartamento di proprietà nel comune di ROMA (l’ipoteca di primo grado era stata volontariamente costituita dal sig. ROSSI con la Banca (3) contestualmente al mutuo inizialmente contratto per l’acquisto dell’immobile, di cui residuavano all’epoca 8.438,00 euro) e una ipoteca di primo grado sull’ufficio nel comune di MILANO; mentre Banca (1) aveva acceso una ipoteca di terzo grado sull’appartamento di proprietà del Sig. ROSSI nel comune di ROMA e una ipoteca di secondo grado sull’ufficio nel comune di MILANO.

    I crediti vantati dalla Banca (1) risultavano, perciò, postergati rispetto a quelli della Banca (2), nonché della Banca (3) relativamente al solo appartamento sito nel comune di ROMA.

    Gli immobili suddetti risultavano essere protetti da un fondo patrimoniale oggetto di giudizio pendente in primo grado presso il Tribunale di ROMA.

    Il consulente scriveva, quindi, separatamente alla Banca (1) e alla Banca (2), predisponendo due proposte distinte.

    La Banca (2) accettava subito la proposta transattiva così come formulata.

    La proposta del professionista alla Banca

    Il consulente si rivolgeva, dunque, alla Banca (1), formulando una proposta come di seguito sinteticamente riportata.

    Il consulente, in accordo con il proprietario Sig. ROSSI, si proponeva quale promittente acquirente degli immobili suddetti ad una somma immediatamente disponibile e in conformità ai valori commerciali degli immobili; pertanto in considerazione che, per procedere all’acquisto, era necessario estinguere le ipoteche giudiziali, sia per quanto concerneva i debiti bancari che per quanto concerneva quelli relativi alle spese di cancellazione e agli oneri notarili per il trasferimento, il professionista si dichiarava in grado di mettere a disposizione una somma non superiore a 200.000,00 euro per il solo pagamento dei debiti bancari, oltre le spese necessarie alla cancellazione delle ipoteche e le conseguenti spese notarili.

    Il professionista precisava, quindi, che:

    – i motivi fondanti la proposta di saldo e stralcio per il Sig. ROSSI erano rappresentati dall’opportunità di poter acquisire il possesso delle unità immobiliari sopra descritte investendo una somma pari a circa il loro valore commerciale, considerati gli oneri di cancellazione e trasferimento;
    – tale somma corrispondeva all’importo reso disponibile per il medesimo dalla Banca (4) a seguito di accensione di ipoteca su un altro immobile di proprietà del debitore.

    In caso di accettazione della proposta da parte della Banca (1), tale somma sarebbe stata suddivisa tra i due istituti di credito nel modo seguente:

    50.000,00 euro per la Banca (2) (a fronte di 126.840,00), considerando l’ipoteca di primo grado sull’appartamento e di secondo grado sull’ufficio, rilevando che tale importo era stato già accettato dalla Banca (2),
    150.000,00 euro per la Banca (1) (a fronte di 560.000,00).

    In conclusione, il professionista precisava che:

    a) la somma proposta sarebbe stata immediatamente disponibile e
    b) si sarebbe proceduto con il versamento al momento dell’accettazione della proposta da parte della Banca (1)
    c) la proposta era finalizzata solo ed esclusivamente alla liberazione fideiussoria del debitore e non per il saldo totale del credito, il quale avrebbe continuato ad insistere nei confronti delle tre cooperative, le quali, tramite gli Organi Giudiziali garantivano un pagamento parziale di quanto dovuto.

    Per dare maggiore efficacia alla proposta, il consulente precisava che, qualora il menzionato giudizio di primo grado già pendente avesse avuto esito sfavorevole per il debitore, il Sig. ROSSI avrebbe proposto ricorso in appello e successivamente in cassazione, rinviando, così, di qualche anno la concreta possibilità del creditore di dare sfogo a una procedura esecutiva su detti immobili, mentre, in caso di accettazione della proposta transattiva, la somma offerta, ancorché minore per importo, sarebbe stata consegnata immediatamente.

    Ancora al fine di far riflettere la Banca (1) sull’opportunità di accettare la proposta formulata dal debitore, il professionista, nella sua comunicazione, aggiungeva che, qualora pure il giudizio della Corte di Cassazione fosse stato sfavorevole, lo stesso avrebbe presentato al Tribunale domanda per avviare una procedura di sovraindebitamento, recuperando ancora almeno altri quattro anni, prima che gli immobili esecutati potessero divenire oggetto di esecuzione immobiliare.

    Il consulente precisava, infine, che il Sig. ROSSI, al momento della formulazione della proposta in oggetto, non aveva alcuna entrata economica, ad eccezione di una pensione di €. 21.066,00 annui, con coniuge a carico.

    A fronte di tutte queste considerazioni, si faceva notare alla Banca (1) che avrebbe potuto recuperare parte del proprio credito non prima di dodici anni, e per un importo sensibilmente minore rispetto al valore delle fideiussioni prestate dal debitore.

    Difatti, sull’appartamento gravava l’ipoteca di primo grado della Banca (3) (in relazione al residuo mutuo) e l’ipoteca di secondo grado di circa 100.000,00 euro della Banca (2), mentre sull’ufficio di MILANO gravava l’ipoteca di primo grado di 100.000,00 euro circa della Banca (2).

    Alla luce della crisi che sta soffrendo negli ultimi anni il mercato immobiliare, il consulente faceva notare alla Banca (1) che i due immobili si trovavano ad avere un valore commerciale complessivo di circa 240.000,00 euro (180.000,00 euro per l’immobile di ROMA e 60.000,00 euro per l’ufficio di MILANO) e pertanto per la Banca (1) risultava certo un recupero sensibilmente inferiore al credito vantato.

    A completamento della proposta, il professionista si premurava si sollecitare un riscontro celere alla Banca (1), precisando che il ritardo maturato dalla medesima nel rispondere a una precedente proposta, peraltro a condizioni più favorevoli per la Banca (1), aveva comportato la mancata conclusione della compravendita dell’appartamento nel Comune ROMA, con l’aspirante acquirente che dopo un certo periodo di attesa si era rivolto ad altri immobili.

    L’accettazione della proposta e la conclusione della procedura

    La Banca (1), dopo qualche giorno, accettava la proposta a saldo e stralcio avanzata dal professionista, in accordo con il debitore, il professionista procedeva come descritto nella proposta, pagando immediatamente quanto offerto alla medesima Banca.

    Attualmente il Sig. ROSSI è libero da ogni garanzia personale originariamente prestata a garanzia dei debiti delle tre cooperative di cui era socio e amministratore, fermo restando la prosecuzione, ancora in primo grado, del giudizio di cui sopra si è fatta menzione.

  • I creditori decretano il passaggio da concordato preventivo a fallimento

    I creditori decretano il passaggio da concordato preventivo a fallimento

    Procedura di concordato preventivo avviata nella vigenza della L.fall. 1942.

    L’impresa (una s.r.l.) aveva presentato domanda di concordato in bianco e nei 4 mesi successivi dovevano essere presentati il piano e la relazione di fattibilità ai sensi dell’art. 161 L. fall.. Il termine è stato rispettato ma, al momento della votazione, non è stata raggiunta la soglia minima favorevole del 60% dei voti favorevoli dei creditori.

    Essendo già pendente una istanza di fallimento, la società è stata dichiarata fallita.

  • Il Tribunale omologa il concordato preventivo

    Il Tribunale omologa il concordato preventivo

    Procedura di concordato preventivo. L’impresa ha presentato domanda di concordato preventivo ed è stato concesso il termine di quattro mesi per la presentazione del piano e della relazione di fattibilità. Dal momento che la società non aveva capienza, si è dovuto proporre la transazione giudiziale, di conseguenza sono state necessarie due relazioni di fattibilità, una ex art. 161 comma 1 e una ex art. 161 comma 2 L. fall. perché c’era l’incapienza nel pagamento totale dei creditori privilegiati.
    Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole, la procedura è stata omologata ed attualmente è in stato di liquidazione: è stata fissata l’asta per la vendita dell’immobile sede dell’azienda e sono stati recuperati tutti i crediti degli affitti di questa struttura.

    Una volta venduto il bene, il liquidatore giudiziale elaborerà il conto di gestione e il piano di riparto per i pagamenti dei creditori privilegiati e chirografari.

  • Un concordato preventivo verso la conclusione positiva

    Un concordato preventivo verso la conclusione positiva

    Procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta nel 2014 e omologata nel 2015.

    Nel corso della procedura di concordato preventivo (in cui il nostro consulente ricopriva il ruolo di liquidatore giudiziale) sono già stati venduti l’azienda e due dei tre capannoni, sono stati recuperati i crediti, il liquidatore ha presentato l’istanza di definizione agevolata all’agenzia della riscossione, in modo da ridurre di circa il 50% l’ammontare complessivo dei debiti tributari, e attualmente è in attesa di vendere il terzo immobile, per il quale ha già una manifestazione di interesse di un soggetto che insieme al capannone acquisterebbe anche un piccolo immobile a Grosseto, chiedendo di fissare un’asta per la vendita del capannone ponendo quale base proprio tale manifestazione d’interesse.

  • Il figlio riacquista all’asta l’abitazione dei genitori

    Il figlio riacquista all’asta l’abitazione dei genitori

    Procedura di sovraindebitamento congiunto o familiare, in cui un’unica istanza viene presentata da più soggetti che fanno parte di un unico nucleo familiare.

    Si tratta, in particolare, di una impresa individuale che svolgeva l’attività di panificazione in un fondo in locazione.

    L’impresa era stata cancellata da più di un anno dal Registro Imprese, ed in ogni caso non raggiungeva la soglia di fallibilità, per cui l’imprenditore ha attivato una procedura di sovraindebitamento.

    Dal momento che i debiti nei confronti della banca erano garantiti dalla firma congiunta della moglie, che era anche comproprietaria dell’immobile in cui abitavano, si è scelto di presentare un progetto unitario.

    Il progetto omologato dal tribunale prevedeva la vendita sia dell’immobile in cui il debitore risiedeva con la moglie (che è stato acquistato dal figlio, perciò i due coniugi sono potuti rimanere nel loro alloggio), che del fondo dove veniva svolta l’attività di panificazione, che attualmente non è ancora stato venduto.

    Il ricavato della vendita della casa di abitazione è stato messo a disposizione al passivo della procedura: una volta venduto anche il fondo si procederà al riparto finale.

    Nel medesimo progetto confluiva, inoltre, una parte dello stipendio percepito dall’ex imprenditore, che nel frattempo è stato assunto da un’impresa, quindi percepisce un reddito da lavoro dipendente.

    Sul totale dello stipendio sono state stabilite le somme necessarie al mantenimento di tutta la famiglia e al giudice, oltre all’attivo derivante dalla vendita della casa e del capannone, è stato chiesto di accantonare anche la parte dello stipendio residua, dedotte le spese necessarie per vivere.

  • Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento

    Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento

    Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il piano liquidatorio prevede il recupero di un credito Iva, il recupero di un credito nascente dalla vendita di un immobile di proprietà dall’imprenditore e l’acquisizione alla procedura della parte dello stipendio calcolata detraendo le somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia.

    Una volta giunti alla scadenza dei 48 mesi previsti dal piano, il liquidatore presenterà il conto della gestione e il piano di ripartizione finale e pagherà prima i crediti prededucibili e poi, in ordine, i privilegiati e i chirografari.

  • Ai creditori sarà corrisposto il 16% dei crediti

    Ai creditori sarà corrisposto il 16% dei crediti

    Liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il debitore era titolare di una piccola impresa individuale che aveva maturato debiti con l’Agenzia della riscossione e con le banche. L’impresa era cessata da oltre un anno e l’ex titolare era stato assunto come dipendente, in più era proprietario di un immobile ad uso abitativo.

    Il debitore ha messo a disposizione della procedura l’immobile di proprietà, mentre lo stipendio non è stato conferito neppure in parte, essendo di modico importo e avendo, oltretutto, il debitore moglie e figli a carico.

    Nella predisposizione del piano si è preso in mano tutto l’attivo a disposizione, si sono valutate le esposizioni debitorie, sono state calcolate le spese mensili necessarie e la capienza in tal senso dello stipendio percepito dal debitore.

    Il giudice ha omologato il piano.

    Il liquidatore ha fissato l’asta per la vendita dell’immobile, che è già andata deserta per ben due volte, per cui il termine iniziale di durata della procedura, fissato in 5 anni dall’omologa del piano, è stato prorogato ad oggi di oltre 2 anni.

  • Ai creditori solo il 7% dei crediti

    Ai creditori solo il 7% dei crediti

    Proposta di accordo da sovraindebitamento. La debitrice, circa una decina di anni fa, aveva prestato delle fideiussioni personali in banca a favore di una società a responsabilità limitata di cui non era né socio né amministratore. La società è fallita e la signora è stata coinvolta per il pagamento dei debiti bancari.

    La signora era disoccupata e non aveva beni o crediti sufficienti per attivare la procedura: ha potuto presentare l’istanza perché il fratello ha messo a disposizione 30.000 euro.

    La proposta di accordo è stata inviata dall’OCC ai creditori, che l’hanno approvata con oltre il 60% del silenzio-assenso, il giudice non ha nominato un liquidatore, autorizzando il gestore della crisi a portare avanti la procedura, quindi nella stessa persona sono venuti a coincidere il ruolo di gestore della crisi nominato dall’OCC e il ruolo di liquidatore nominato dal tribunale: con la consegna della somma da parte del fratello nel giro di una settimana si è chiusa la fase liquidatoria.