L’esdebitazione è l’istituto che consente al debitore di liberarsi dai debiti residui non soddisfatti a seguito di una procedura concorsuale ottenendo il cosiddetto discarico e la possibilità di ripartire da zero. L’istituto dell’esdebitazione si applica, inoltre, al debitore persona fisica meritevole che dimostri di non essere in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Caratteristiche principali
- Presupposto soggettivo. Possono accedere alla procedura i seguenti soggetti:
- Consumatori
- Professionisti
- Imprenditori commerciali
- Artigiani
- Imprenditori agricoli
- Piccole imprese non fallibili
- Imprenditori commerciali soggetti a liquidazione giudiziale
- Gruppi di imprese
- In generale tutti i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza
- Tipologie di esdebitazione:
- Ordinaria: è concessa a seguito della chiusura di una procedura concorsuale quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata
- Dell’incapiente: riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o futura. Concedibile una sola volta nella vita
- Effetti dell’esdebitazione. Estinzione dei debiti concorsuali non soddisfatti, ad eccezione degli obblighi di mantenimento-alimenti, del risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale e delle sanzioni penali-amministrative accessorie
- Tempistiche e procedura. L’esdebitazione opera decorsi tre anni dall’apertura della procedura o dal provvedimento di chiusura, se anteriore, ma deve essere richiesta con apposita istanza dal debitore o può essere dichiarata su segnalazione del liquidatore. Il decreto motivato del Tribunale è pubblicato nel Registro delle Imprese
- Il requisito della meritevolezza. L’accesso all’esdebitazione è precluso in presenza delle seguenti condizioni relative alla posizione del debitore:
- non sia stato condannato per reati attinenti allo svolgimento dell’attività d’impresa, come la bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l’economia pubblica
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia tenuto un comportamento collaborativo con gli organi della procedura
- non abbia già beneficiato dell’istituto dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte
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