Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale è la procedura che nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sostituisce il fallimento della Legge fallimentare del 1942.

Martelletto del giudice appoggiato accanto a un codice aperto

La liquidazione giudiziale si basa su due presupposti:

  • soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori sopra soglia (cioè fallibili);
  • oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza.

Soggetti legittimati a proporre la domanda di liquidazione giudiziale:

  • il debitore
  • uno o più creditori
  • il pubblico ministero
  • gli organi e le autorità amministrative cui è attribuito un potere di vigilanza sull’impresa

A seguito della sentenza che dichiara aperta la procedura il debitore è privato della disponibilità e del potere di amministrare i suoi beni, che sono affidati al curatore nominato.

La liquidazione giudiziale si chiude con la liquidazione dell’attivo e con la sua ripartizione tra i creditori in ordine al grado di prelazione.

Al termine della procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e con il ricavato sono soddisfatti i creditori in ordine di graduazione dei loro crediti.

Nella liquidazione giudiziale l’Avvocato e il Commercialista possono ricoprire diversi ruoli.

L’Avvocato può ricoprire i seguenti ruoli:

  • Legale del Curatore: assistenza giudiziale ed extragiudiziale per recuperare crediti, promuovere azioni di responsabilità contro amministratori e/o sindaci di società fallite e avviare azioni revocatorie per recuperare beni sottratti
  • Legale del Debitore:
    • se l’avvio della procedura è richiesto dal debitore, assiste l’imprenditore nel ricorso di accesso alla procedura
    • se la domanda di liquidazione giudiziale è presentata da uno o più creditori, da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, assiste l’imprenditore nella difesa contro tali domande
    • assiste l’imprenditore nell’eventuale reclamo contro la sentenza
  • Legale del Creditore:
    • se la domanda non è presentata dal suo cliente, predispone e deposita la domanda di insinuazione al passivo per far riconoscere i crediti (con eventuali cause di prelazione) e propone opposizione allo stato passivo se il credito viene escluso
    • se è il creditore a presentare la domanda di avvio della procedura, predispone il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e lo assiste nel corso della procedura

Sia l’Avvocato che il Commercialista possono essere nominati:

  • Curatore giudiziale: gestisce la procedura, amministra il patrimonio aziendale, redige la relazione sulle cause del dissesto, inventaria i beni e predispone il programma di liquidazione e il piano di riparto per i creditori
  • Delegato alla vendita: gestisce la vendita tramite aste telematiche

Inoltre, l’Avvocato e il Commercialista:

  • Redigono contratti e atti: predispongono i contratti di affitto di azienda, le bozze per i bandi di gara e gli atti di cessione delle attività aziendali

Il Commercialista può essere nominato:

  • Attestatore: valuta e certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di eventuali piani alternativi (es. concordato semplificato o proposte di concordato nella liquidazione)
  • Consulente tecnico di parte (CTP): assiste il debitore o i creditori nella ricostruzione contabile, nella stima dei beni o nell’analisi dello stato d’insolvenza
  • Esperto stimatore: valuta i beni aziendali

I nostri professionisti ti assistono in ogni fase della liquidazione giudiziale, fino alla completa estinzione di ogni attività legata alla procedura.

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