La liquidazione giudiziale è la procedura che nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sostituisce il fallimento della Legge fallimentare del 1942.

La liquidazione giudiziale si basa su due presupposti:
- soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori sopra soglia (cioè fallibili);
- oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza.
Soggetti legittimati a proporre la domanda di liquidazione giudiziale:
- il debitore
- uno o più creditori
- il pubblico ministero
- gli organi e le autorità amministrative cui è attribuito un potere di vigilanza sull’impresa
A seguito della sentenza che dichiara aperta la procedura il debitore è privato della disponibilità e del potere di amministrare i suoi beni, che sono affidati al curatore nominato.
La liquidazione giudiziale si chiude con la liquidazione dell’attivo e con la sua ripartizione tra i creditori in ordine al grado di prelazione.
Al termine della procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e con il ricavato sono soddisfatti i creditori in ordine di graduazione dei loro crediti.
Nella liquidazione giudiziale l’Avvocato e il Commercialista possono ricoprire diversi ruoli.
L’Avvocato può ricoprire i seguenti ruoli:
- Legale del Curatore: assistenza giudiziale ed extragiudiziale per recuperare crediti, promuovere azioni di responsabilità contro amministratori e/o sindaci di società fallite e avviare azioni revocatorie per recuperare beni sottratti
- Legale del Debitore:
- se l’avvio della procedura è richiesto dal debitore, assiste l’imprenditore nel ricorso di accesso alla procedura
- se la domanda di liquidazione giudiziale è presentata da uno o più creditori, da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, assiste l’imprenditore nella difesa contro tali domande
- assiste l’imprenditore nell’eventuale reclamo contro la sentenza
- Legale del Creditore:
- se la domanda non è presentata dal suo cliente, predispone e deposita la domanda di insinuazione al passivo per far riconoscere i crediti (con eventuali cause di prelazione) e propone opposizione allo stato passivo se il credito viene escluso
- se è il creditore a presentare la domanda di avvio della procedura, predispone il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e lo assiste nel corso della procedura
Sia l’Avvocato che il Commercialista possono essere nominati:
- Curatore giudiziale: gestisce la procedura, amministra il patrimonio aziendale, redige la relazione sulle cause del dissesto, inventaria i beni e predispone il programma di liquidazione e il piano di riparto per i creditori
- Delegato alla vendita: gestisce la vendita tramite aste telematiche
Inoltre, l’Avvocato e il Commercialista:
- Redigono contratti e atti: predispongono i contratti di affitto di azienda, le bozze per i bandi di gara e gli atti di cessione delle attività aziendali
Il Commercialista può essere nominato:
- Attestatore: valuta e certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di eventuali piani alternativi (es. concordato semplificato o proposte di concordato nella liquidazione)
- Consulente tecnico di parte (CTP): assiste il debitore o i creditori nella ricostruzione contabile, nella stima dei beni o nell’analisi dello stato d’insolvenza
- Esperto stimatore: valuta i beni aziendali
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