Author: Marzia Marconcini

  • Esdebitazione: come ottenerla

    Esdebitazione: come ottenerla

    Nozione di esdebitazione

    L’esdebitazione è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2012, ed è attualmente disciplinata agli artt. 278 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI).

    L’art. 278 del Codice della Crisi, disposizione di apertura del capo dedicato all’istituto in esame, testualmente, difatti, fornisce la definizione dell’istituto: “L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”.

    Presupposti soggettivi e oggettivi dell’esdebitazione

    a) presupposto soggettivo
    Dal punto di vista soggettivo, possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori: consumatori, professionisti, imprenditori (in quest’ultima categoria sono ricompresi tutti gli imprenditori, agricoli, commerciali o artigiani, siano essi in forma individuale o collettiva, compresi gruppi di imprese e società pubbliche, ad eccezione dello Stato e degli enti pubblici – art. 1. C. 1, CCI).

    b) presupposto oggettivo: per essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione il debitore deve rispondere contemporaneamente alle seguenti condizioni:

    • non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi non sia intervenuta la riabilitazione;
    • non deve avere distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
    • non deve avere ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e deve avere collaborato fattivamente con gli organi della procedura;
    • non deve avere già beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti;
    • non deve avere già beneficiato per due volte dell’istituto di esdebitazione;
    • devono essere trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, sempre che la procedura non si sia chiusa in un termine inferiore.

    La procedura di esdebitazione

    L’esdebitazione opera di diritto, qualora ricorrano i presupposti sopra elencati, in particolare, quando si verifica la condizione temporale, quando, cioè, sono trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura liquidatoria, ovvero la medesima sia stata chiusa prima dello spirare di detto termine. A seconda dei casi essa può essere disposta dal giudice d’ufficio, ovvero su richiesta del debitore.

    a) esdebitazione disposta dal giudice su richiesta del debitore.
    Al compimento del terzo anno dall’avvio della procedura, spetta al debitore l’onere di attivarsi per ottenere l’esdebitazione, sempre che, lo si ricorda, ricorrano anche gli altri presupposti oggettivi indicati nel precedente paragrafo.

    b) esdebitazione disposta d’ufficio dal giudice.
    Nel caso in cui la procedura si chiuda prima di raggiungere detto termine di tre anni i il giudice dichiara d’ufficio l’intervenuta esdebitazione.

    In entrambe le ipotesi i passaggi successivi sono identici:

    • Verificato il superamento positivo della condizione temporale e la contestuale presenza del presupposto soggettivo e di tutti gli altri componenti del presupposto oggettivo, il Giudice emette decreto, con il quale dichiara operante l’esdebitazione, e, per l’effetto, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti (art. 281, c. 1, CCI);
    • Il decreto del Giudice è:comunicato a:
      – tutti gli organi della procedura
      – pubblico ministero
      – creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti.iscritto a cura del cancelliere nel registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui il debitore richiedente sia un consumatore o un professionista, nell’apposita area dedicata, presente sul sito web del tribunale o, in mancanza, sul sito web del Ministero di Giustizia.
    • comunicato a:
      – tutti gli organi della procedura
      – pubblico ministero
      – creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti.
    • iscritto a cura del cancelliere nel registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui il debitore richiedente sia un consumatore o un professionista, nell’apposita area dedicata, presente sul sito web del tribunale o, in mancanza, sul sito web del Ministero di Giustizia.
    • Ciascuno dei soggetti elencati può proporre reclamo nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
    • Decorso inutilmente tale termine l’esdebitazione si consolida definitivamente.

    La particolare procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente

    L’art. 283 CCI regolamenta espressamente il caso in cui il debitore non abbia assolutamente niente da offrire ai creditori. Difatti, il menzionato articolo, nell’inquadrare la fattispecie, individua il destinatario della norma in colui che, essendo “persona fisica meritevole, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” (art. 283, comma 1, prima parte, CCI).

    In tal caso, il sovraindebitato può accedere alla esdebitazione, ma, avverte il legislatore, soltanto una volta, e fermo restando che, qualora nei quattro anni successivi, decorrenti dal decreto del giudice, sopraggiungano nella disponibilità del debitore utilità rilevanti, questi sarà obbligato al pagamento del debito nella misura corrispondente. E allo scopo precisa che per “utilità rilevanti” devono intendersi quelle utilità “che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessivamente non inferiore al dieci per cento”, e fornisce i criteri per lo svolgimento della corrispondente “valutazione di rilevanza”.

    Nel caso della liquidazione controllata, qualora il giudice non proceda d’ufficio a decretare l’esdebitazione al momento della chiusura della procedura, la domanda di esdebitazione deve essere presentata dal debitore tramite l’OCC-Organismo di Composizione della Crisi (da sovraindebitamento), corredata della seguente documentazione (art. 283, c. 3, CCI):
    a) elenco dei creditori e delle somme rispettivamente spettanti;
    b) elenco degli atti si straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
    c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
    d) elenco di stipendi, pensioni, salari e, in generale, di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
    e) relazione particolareggiata predisposta dall’OCC e recante, tra l’altro:

    i. indicazione delle cause dello stato di sovraindebitamento e della “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
    ii. indicazione delle ragioni che hanno comportato l’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    iii. indicazione di eventuali atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori;
    iv. valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione già depositata dal debitore.

    Una volta ricevuta la domanda di esdebitazione, il giudice procede come sopra descritto, con la precisazione che, nel caso di reclamo, depositato da uno o più creditori nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di esdebitazione, il giudice dovrà disporre nelle forme che riterrà più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, all’esito del quale deciderà se confermare o revocare il decreto.

    Il ruolo del consulente nella procedura di esdebitazione

    Al momento in cui il debitore si trova coinvolto in una procedura concorsuale è del tutto legittimo, anzitutto, che non sia neppure al corrente dell’esistenza dell’istituto dell’esdebitazione, o, quanto meno, che non conosca i presupposti per potervi fare ricorso.

    Al di fuori, quindi, dei casi in cui l’esdebitazione possa essere disposta d’ufficio dal giudice, che si verificano, lo ricordiamo, quando la procedura liquidatoria si concluda in presenza dei presupposti oggettivi sopraelencati, la cui esistenza concreta è condizione necessaria per l’applicabilità della normativa in oggetto, la domanda di esdebitazione deve essere proposta dal debitore interessato, direttamente al giudice, o, nel caso del procedimento di liquidazione controllata, all’OCC, che opera quale tramite di raccordo con il giudice.

    Vista la vastità, la complessità e, non ultimo, la novità della materia in esame, è evidente quanto sia importante poter contare su un consulente esperto per impostare correttamente la domanda e essere adeguatamente supportati per l’intera procedura.

  • Il ruolo dell’OCC nelle procedure da sovraindebitamento

    Il ruolo dell’OCC nelle procedure da sovraindebitamento

    Cosa è l’OCC-Organismo di Composizione delle Controversie

    Gli OCC sono definiti all’art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), come “gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento” previsti dal CCI.

    Gli organismi sono iscritti in un registro pubblico tenuto presso il Ministero di giustizia.

    Nella sezione A del registro sono iscritti di diritto, a domanda, “Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro”.

    Nella sezione B sono iscritti “altri organismi”, rappresentanti articolazioni interne di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche.

    Gli OCC sono composti da professionisti che, ai fini dell’iscrizione in qualità di “gestori della crisi”, devo presentare i requisiti di cui all’art. 4, commi 5 e 8, DM 202/2014 e da altri soggetti, di cui al comma 7 dello stesso articolo, purché in possesso dei medesimi requisiti.

    Al momento della presentazione della domanda da parte del debitore, il responsabile dell’OCC assegna la pratica a un Gestore della crisi, secondo i criteri e nel rispetto degli obblighi di seguito evidenziati.

    Criteri di nomina ed obblighi del Gestore della crisi

    Al momento del ricevimento della domanda del debitore, il referente individua il Gestore della crisi a cui attribuire la pratica, rispettando l’obbligo imposto dal legislatore (art. 10, comma 2, DM 202/2014) di distribuire equamente gli incarichi ai suoi iscritti, tenendo conto delle competenze specifiche di ciascuno e degli eventuali conflitti di interessi.

    Parallelamente, “al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio”; nonché “di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore” (art. 11, comma 2, DM 202/2014).

    Al momento dell’assunzione dell’incarico, il gestore nominato è tenuto, inoltre, a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e a dichiarare, altresì, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile (art. 11, comma 3, DM 202/2014).

    Ulteriori obblighi dell’OCC

    Il già menzionato art. 10 del DM 202/2014 pone a carico dell’Organismo di Composizione delle Controversie due importanti obblighi:
    a) al momento dell’assunzione dell’incarico, l’OCC deve fornire al debitore un preventivo, da cui risultino dettagliate le singole voci di costo, inclusi oneri e contributi. Al riguardo, preme evidenziare che il costo dell’OCC rientra tra i costi della procedura, tuttavia, il debitore è tenuto a anticipare all’Organismo una parte di dette spese.
    L’Organismo è obbligato anche a comunicare ai creditori l’ammontare del compenso pattuito con il debitore.
    b) l’OCC ha l’onere di vigilare sull’operato dei Gestori della crisi, dettando un regolamento di autodisciplina, ed è munito di poteri sanzionatori, da esercitare nel caso di violazioni compiute dai singoli Gestori della crisi, le cui estrinsecazioni più gravi sono la sospensione e la cancellazione.

    Le principali attività dell’OCC

    A) L’OCC è parte necessaria di tutte le procedure da sovraindebitamento:

    • Ristrutturazione dei debiti del consumatore
    • Concordato minore
    • Liquidazione controllata
    • Procedure familiari.

    Per ciascuna delle menzionate procedure il legislatore detta delle disposizioni specifiche, ma, in linea generale, le tipologie di intervento sono omogenee.

    Si può, dunque, affermare che l’OCC interviene:
    a) nella fase introduttiva: è all’OCC che il debitore deve presentare la domanda per accedere alla procedura, ed è l’Organismo, appunto, che sceglie il Gestore della crisi cui assegnare la pratica;
    b) nella fase istruttoria: l’OCC ha il compito di coadiuvare il debitore nell’elaborazione del piano da sottoporre al vaglio del giudice;
    c) nella fase cautelare, qualora la procedura preveda la possibilità di adozione di misure protettive;
    d) nella fase esecutiva: l’OCC è tenuto a relazionare periodicamente (ogni sei mesi) al giudice sulla effettiva attuazione del piano, una volta che questo sia stato omologato.

    B) L’OCC interviene anche nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente.

    Legittimato a proporre la domanda, ai sensi dell’art. 283, comma 1, CCI, è il debitore “persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In presenza di tale presupposto il debitore, per una sola volta, può accedere alla procedura, fermo restando che, se nel corso dei quattro anni decorrenti dal decreto del giudice dovessero sopraggiungere “utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, il debitore è obbligato per legge a pagare i propri debiti con tali somme.

    La domanda di esdebitazione è presentata all’OCC e da questi al giudice competente, corredata dei documenti elencati all’art. 283, comma 3 e della relazione dell’OCC.

    Il rapporto tra OCC e debitore

    L’OCC, almeno nell’intenzione del legislatore, dovrebbe configurarsi come un soggetto posto dall’ordinamento a sostegno della parte debole della procedura: il debitore.

    Fermo restando che ogni procedura si configura con peculiarità sue proprie anche in riferimento alle competenze e alle attività attribuite all’OCC, è all’OCC che il debitore deve proporre la sua domanda ed è l’OCC che si interfaccia con il giudice e che è chiamato a predisporre relazione dettagliata sia sulla fattibilità iniziale del piano che, in fase esecutiva, con scadenza semestrale.

    Ciò detto, è di tutta evidenza come il supporto costante di un professionista qualificato non solo possa agevolare non poco l’approccio iniziale dell’OCC alla situazione particolare del debitore, ma risulti di grande ausilio in tutte le fasi della procedura fino, qualora ve ne siano i presupposti, anche alla eventuale proposizione della domanda di esdebitazione per incapienza patrimoniale del debitore.

  • Composizione negoziata della crisi

    Composizione negoziata della crisi

    Principali caratteristiche dell’istituto della composizione negoziata della crisi

    L’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2019, ed è disciplinato agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), normativa successivamente parzialmente modificata o integrata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in recepimento della Direttiva UE c.d. Insolvency (Dir. UE 2019/1023) e del D.L. 118/2021, quest’ultimo dettato dall’urgenza di arginare le conseguenze negative della pandemia.

    Caratteristiche principali dell’istituto sono:
    – la volontarietà del ricorso allo strumento: l’imprenditore può ricorrere alla composizione negoziata della crisi, ma non vi è nessuna norma che lo obblighi in tal senso;
    – la permanenza dell’imprenditore al comando della sua impresa: l’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi rimane alla guida della sua impresa, anche se affiancato dall’esperto nominato con il ricorso alla procedura;
    – la nomina dell’esperto: la figura dell’esperto è centrale e caratterizza l’intera procedura;
    – la riservatezza della procedura;
    – la trasparenza della procedura: nella composizione negoziata della crisi d’impresa la trasparenza della procedura è garantita dall’utilizzo della piattaforma telematica nazionale, gestita da UNIONCAMERE;
    – gli obblighi di informazione sindacale: nella procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa sono previsti specifici obblighi informativi dettati dalla Direttiva Insolvency nei confronti delle formazioni sindacali, che si aggiungono a quelli generali, già previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

    Presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa

    L’art. 12 del Codice della Crisi, il primo degli articoli dedicati all’istituto in esame, fornisce le indicazioni essenziali per accedere alla procedura:

    a) presupposto soggettivo: requisito soggettivo per accedere alla procedura della composizione negoziata della crisi è la qualifica del debitore quale imprenditore commerciale o agricolo.
    b) presupposto oggettivo: per accedere alla composizione negoziata devono sussistere contemporaneamente le seguenti due condizioni:
    – che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e
    – risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

    La procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa

    L’istanza si propone accedendo alla piattaforma telematica attraverso l’area dedicata predisposta sul sito web della Camera di Commercio territorialmente competente.
    Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza il segretario generale della Camera di Commercio, qualora l’istanza sia completa (in caso contrario fissa un termine di trenta giorni all’imprenditore per l’integrazione), la comunica alla apposita commissione, incaricata di nominare l’esperto.
    Entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza, la commissione nomina l’esperto.
    L’esperto, una volta accettato l’incarico nei due giorni lavorativi successivi alla nomina, accede alle banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ed Equitalia e alle informazioni contenute nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e, previo consenso prestato dall’imprenditore in adempimento alla normativa di tutela della privacy, acquisisce ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le altre parti interessate e convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.
    • I creditori possono accedere alla piattaforma e ciascuno individualmente può consentire all’utilizzo di informazioni relative alla propria singola posizione.
    L’imprenditore partecipa personalmente a tutta la procedura e può farsi assistere da consulenti (c.d. advisor).

    Possibili conclusioni della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa

    La procedura negoziata della crisi d’impresa deve concludersi entro centottanta giorni dalla nomina dell’esperto.

    Le soluzioni possibili sono:

    a) l’esperto ravvisa concrete prospettive di risanamento dell’impresa.
    Se ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell’impresa, l’esperto, affiancato dall’imprenditore, incontra le parti interessate ed elabora un piano di risanamento.
    Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, nel prevalente interesse dei creditori.
    Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e per l’esecuzione di pagamenti coerenti rispetto al piano di risanamento, l’imprenditore ha l’obbligo di preventiva informazione per iscritto all’esperto. Il dissenso eventualmente manifestato dall’esperto non impedisce il compimento dell’atto, ma in tal caso l’esperto può trascriverlo nel Registro Imprese.
    Nel corso delle trattative l’imprenditore può richiedere l’adozione di misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio.

    In caso di esito positivo le parti possono, alternativamente:
    1) concludere un contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’art. 25 bis CCI;
    2) concludere la convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCI;
    3) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 CCI.

    Se nessuna delle tre soluzioni ha avuto seguito, l’imprenditore può sempre decidere di accedere agli altri strumenti per la gestione della crisi e dell’insolvenza regolati dal CCI.

    b) l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento dell’impresa.
    Se non ritiene che ci siano concrete possibilità di risanamento dell’impresa, l’esperto ne da notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio perché quest’ultimo disponga l’archiviazione nei cinque giorni lavorativi successivi.

    c) entro il termine dei centottanta giorni le parti non arrivano ad una soluzione adeguata.
    Se entro il termine di centottanta giorni dalla nomina dell’esperto le parti non raggiungono una soluzione idonea al superamento della condizione di crisi o di insolvenza, l’incarico dell’esperto si ritiene concluso e questi viene sostituito da un altro esperto, a meno che:
    – tutte le parti chiedano la proroga di ulteriori centottanta giorni e l’esperto vi acconsenta;
    l’imprenditore faccia ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCI.

    Il ruolo dell’esperto nella procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa

    L’elenco degli esperti è tenuto dalle Camere di Commercio di ciascun capoluogo di regione. Ad esso possono iscriversi gli avvocati e i commercialisti che siano iscritti all’albo da almeno cinque anni e che dimostrino di avere conseguito un’adeguata esperienza in materia di ristrutturazione aziendale, e i consulenti del lavoro, che devono dimostrare, tra l’altro, di avere partecipato con successo alla conclusione positiva di procedure concorsuali.

    a) Al momento dell’accettazione dell’incarico, l’esperto deve:

    • verificare le concrete prospettive di risanamento dell’impresa, esaminando la documentazione elencata all’art. 17 CCI e caricata direttamente dall’imprenditore in piattaforma,
    • confrontarsi immediatamente con l’imprenditore ed i suoi advisors.

    b) Superata positivamente la fase di verifica della sussistenza concreta delle condizioni di risanamento, prende avvio la fase delle trattative, che rappresenta il momento centrale e più delicato della procedura, in cui l’esperto deve:

    • mediare tra l’imprenditore e i creditori, al fine di trovare una soluzione concordata. È evidente che è questa la fase in cui emergono maggiormente le abilità e le competenze dell’esperto.

    Il ruolo dell’advisor nella procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa

    I documenti e le informazioni da caricare nella piattaforma telematica secondo l’elenco tassativo di cui all’art. 17 CCI hanno un elevato contenuto tecnico, perciò difficilmente l’imprenditore sarà in grado di procedere da solo già nella fase di presentazione della domanda, necessitando, piuttosto, dell’intervento quanto meno del commercialista o del legale di fiducia.

    Se, tuttavia, l’imprenditore non ha un consulente di fiducia che accetti di seguirlo nella procedura, la soluzione più conveniente per lui è di rivolgersi ad un advisor specializzato, che lo affiancherà non solo in fase di presentazione dell’istanza, ma per tutta la procedura, divenendo l’interlocutore principale dell’esperto.

    Non solo.

    Il consulente del debitore, difatti, prenderà contatto con tutti i creditori, anche svolgendo incontri individuali, e con gli altri soggetti interessati, non ultimo le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

    Lavorando in sinergia e in continuo confronto con l’esperto nominato dalla Camera di Commercio, l’advisor agevolerà notevolmente il raggiungimento dell’esito positivo della procedura e la conseguente stipulazione di uno dei tre atti elencati all’art. 23, comma 1, CCI, sopra menzionati (contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’art. 25 bis CCI; convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCI; accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 CCI).

  • Sovraindebitamento: il concordato minore

    Sovraindebitamento: il concordato minore

    Chi può accedere alla procedura di concordato minore (presupposto soggettivo)?

    Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che l’ordinamento riserva a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie.
    Al riguardo, si fa presente che all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si definisce impresa minore l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti tre requisiti:

    a) nei tre esercizi precedenti al deposito della domanda (o nel minor arco temporale se l’inizio dell’attività è infra triennale) l’ammontare complessivo dello stato patrimoniale risulta annualmente inferiore a 300.000 euro;
    b) nei tre esercizi precedenti della domanda (o nel minor arco temporale se l’inizio dell’attività è infra triennale) l’ammontare complessivo dei ricavi risulta annualmente inferiore a 200.000 euro;
    c) l’ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non supera i 500.000 euro.

    Quando si può accedere alla procedura di concordato minore (presupposto oggettivo)?

    I soggetti ora individuati possono accedere alla procedura di concordato minore:
    – in primo luogo, quando la proposta di concordato minore consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale;
    qualora la precedente strada non sia percorribile, è ancora possibile accedere alla procedura di concordato minore quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

    Il contenuto minimo della proposta di concordato minore

    La proposta di concordato minore ha contenuto libero, ma deve indicare:
    – i tempi e le modalità previsti per il superamento dello stato di crisi da sovraindebitamento;
    – la eventuale previsione del soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, in qualsiasi forma;
    – la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
    Alla proposta devono essere allegati:
    a) il piano dei bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA e IRAP relative agli ultimi tre anni;
    b) la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
    c) l’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione e degli importi dei singoli crediti;
    d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
    e) stipendi, salari e pensioni facenti capo al debitore e alla sua famiglia, con la determinazione del fabbisogno necessario al mantenimento della medesima.

    Caratteristica particolare della procedura di concordato minore è la previsione per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, a condizione che la somma corrisposta a ciascuno non sia inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, prendendo come riferimento il valore di mercato assegnato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ai beni su cui insiste la causa di prelazione.

    La predisposizione della proposta di concordato minore: l’importanza di ricorrere alla consulenza dell’advisor

    Come abbiamo visto sopra, se anche l’art. 74 del Codice della crisi qualifica la proposta di concordato minore come domanda a contenuto libero, al successivo art. 75 il legislatore effettua un elenco piuttosto fitto di documenti e informazioni, che devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda ai fini della sua completezza e, quindi, della sua ammissibilità.

    Tali documenti hanno un contenuto per lo più molto tecnico, difatti, al di là dell’elenco dei creditori e delle somme rispettivamente dovute, la predisposizione dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP comporta generalmente il ricorso a un consulente specializzato.

    Già in questa fase, quindi, appare evidente la necessità dell’imprenditore di ricorrere a un professionista esperto del settore, per non rischiare di incorrere in errori od omissioni che comportino l’inammissibilità della domanda, come pure espressamente previsto all’art. 77 del Codice della crisi.
    Si deve, poi, tenere presente che la raccolta – e la conseguente allegazione – di tali documenti non è fine a se stessa, ma è necessaria per una corretta e completa elaborazione di una proposta, che sia sostenibile per l’impresa e che abbia i requisiti per essere accolta dall’OCC e omologata dal giudice.Il professionista incaricato dal debitore di predisporre la proposta di concordato minore, solitamente denominato advisor, svolge, quindi, una funzione fondamentale nella fase iniziale di accesso alla procedura di concordato minore, dal momento che assiste il debitore nelle attività di:

    raccolta di dati, informazioni e documenti, necessari per la predisposizione della documentazione da allegare alla proposta;
    • individuazione dei creditori, delle eventuali cause di prelazione e delle singole somme dovute;
    • individuazione delle fonti di reddito del debitore e del suo nucleo familiare e determinazione del fabbisogno economico mensile del debitore e dei familiari a suo carico;
    • elaborazione di una relazione sullo stato economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa;
    • verifica della sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive che consentano al debitore di accedere alla procedura di concordato minore e, in caso di esito positivo,
    • redazione della proposta di concordato minore.

    Le competenze specifiche e l’esperienza maturata sul campo dell’advisor giocano un ruolo cruciale proprio nella strutturazione della proposta di concordato minore, sia nella individuazione dei flussi economici e dei beni da destinarsi al soddisfacimento del fabbisogno familiare, sia nella determinazione delle singole somme da offrire individualmente ai creditori, che, come abbiamo visto, possono essere non proporzionate tra loro, nonché inferiori a quanto originariamente dovuto, anche nel caso di crediti muniti di cause di prelazione.

    La presentazione della domanda all’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC)

    La procedura prevede che la domanda sia presentata, anche per il tramite dell’advisor o di un legale, all’OCC territorialmente competente.

    L’OCC, ricevuta la proposta, effettuatone un preventivo controllo di legittimità, a sua volta presenta la domanda al Tribunale, corredata dell’ulteriore documentazione richiesta all’art. 76 Codice della crisi, da cui devono risultare:

    a) le cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
    b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    c) l’indicazione di eventuali atti di disposizione del debitore che risultino impugnati dai creditori;
    d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
    e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
    f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
    g) se previste, l’indicazione dei criteri di determinazione delle classi;
    h) se il debitore è ricorso a un finanziamento per risanare la propria posizione, l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
    L’advisor interviene efficacemente anche in questa fase: collabora con l’OCC, fornendo supporto nell’esame della documentazione prodotta in sede di presentazione della proposta all’Organismo, e prestando gli eventuali chiarimenti.

    All’esito dei descritti adempimenti, l’OCC deposita la domanda presso il tribunale territorialmente competente.

    Il procedimento davanti al tribunale

    Se ritiene la proposta di concordato minore ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura e dispone che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori a cura dell’OCC, concedendo ai medesimi il termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni all’OCC.

    Su istanza del debitore, il giudice può disporre che, fino alla definitività del provvedimento di omologazione, a pena di nullità, sul patrimonio del debitore, non possano essere:

    • iniziate o proseguite azioni esecutive;
    • disposti sequestri conservativi;
    • acquistati diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori.

    L’approvazione della proposta di concordato minore

    La proposta di concordato minore deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori. Vale la regola del silenzio-assenso, per cui, se il creditore non si esprime nel termine previsto, si intende abbia espresso voto favorevole.

    Se i creditori sono suddivisi in classi, la maggioranza favorevole deve essere raggiunta anche all’interno di ciascuna classe.

    I creditori muniti di causa di prelazione il cui credito è integralmente soddisfatto non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza e hanno revocato il diritto di voto.

    Salvo che sia diversamente previsto, l’approvazione della proposta di concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, obbligati in regresso e fideiussori del debitore.
    Se viene raggiunta la maggioranza favorevole dei creditori e non ci sono contestazioni pendenti, il giudice omologa il concordato minore con sentenza e ne dispone la pubblicazione sul sito del tribunale e/o nell’apposita area sul sito web del Ministero di giustizia.

    Esecuzione della proposta di concordato minore

    Il debitore è tenuto a compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al piano omologato, sempre assistito dall’advisor, che segue materialmente ogni operazione, in collaborazione e sotto la vigilanza dell’OCC, che deve riferire ogni sei mesi per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione.

    Terminata l’esecuzione, l’OCC presenta al giudice una relazione finale e la procedura si chiude con la liquidazione del compenso dell’OCC.

  • Sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Chi è il consumatore e quando può definirsi indebitato?

    L’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni.
    Lo stesso art. 2, questa volta alla lett. c), ci dice che il consumatore può definirsi sovraindebitato quando si trova in uno stato di crisi o di insolvenza.

    A quali strumenti può ricorrere il consumatore per cercare di superare la situazione di crisi o di insolvenza?

    Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quelle cui può accedere il consumatore sono la ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata, cui può pervenire anche in caso di revoca dell’omologazione del piano di risanamento, disposta dal giudice d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, in contraddittorio con il debitore, quando ricorrano determinate condizioni.

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore: in quadramento generale

    La ristrutturazione dei debiti è una procedura flessibile che l’ordinamento pone a disposizione del consumatore sovraindebitato per consentirgli di superare la situazione di crisi.
    In parole semplici, il consumatore predispone una proposta da sottoporre al vaglio dei creditori, in cui indica i tempi e le modalità in cui intende provvedere al soddisfacimento, anche soltanto parziale, delle pretese dei creditori, anche in misura non omogenea.

    Il contenuto minimo della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore

    La domanda è libera nei contenuti, ma deve essere obbligatoriamente corredata di alcuni allegati, in cui devono essere indicati:
    a) l’elenco di tutti i creditori, dei crediti dai medesimi vantati e delle eventuali cause di prelazione;
    b) la consistenza del patrimonio;
    c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
    d) gli stipendi, le pensioni, i e tutte le entrate del debitore e dei suoi familiari;
    e) l’ammontare dell’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
    f) l’indicazione della misura del soddisfacimento previsto per ciascun credito, che può essere anche parziale e differenziato tra i diversi crediti;
    g) le modalità e i tempi previsti per l’effettuazione dei pagamenti programmati;
    h) nel caso in cui tra i debiti contratti vi siano finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, o operazioni di prestito su pegno, la loro eventuale falcidia o ristrutturazione;
    i) nel rispetto di alcune condizioni legali, nel caso sia stato contratto un mutuo “prima-casa”, il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate.

    Il ruolo dell’advisor

    L’advisor è il professionista incaricato dal debitore, che, una volta acquisite tutte le informazioni e i documenti necessari dal debitore, predispone la domanda e tutti i documenti da allegare, come sopra sinteticamente descritto.
    Il professionista, solitamente un avvocato o un commercialista, ha, dunque, la funzione fondamentale di organizzare la documentazione in mano al debitore, completandola con le notizie dallo stesso fornite e con un quadro generale della condizione economico-patrimoniale in cui questi e la sua famiglia sono venuti a trovarsi, e la funzione di strutturare il piano di risanamento dei debiti del consumatore.
    Nella domanda in cui l’advisor arriva a predisporre un vero e proprio piano di risanamento, da un lato, sono rappresentati le varie componenti del patrimonio del consumatore, le singole entrate costituite da stipendi, pensioni, salari, ecc. del debitore e dei suoi familiari e l’ammontare complessivo del fabbisogno mensile, ancora una volta del debitore e dei suoi familiari a carico, dall’altro lato, sono individuati i singoli crediti e ne viene rappresentata l’entità, le modalità e i tempi del loro soddisfacimento, tenendo conto della necessità di garantire al debitore il mantenimento della disponibilità di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento del fabbisogno suo e della sua famiglia.
    Una volta predisposta, la domanda viene presentata all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – OCC.

    Il ruolo dell’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC)

    La procedura prevede che il consumatore, anche per il tramite dell’advisor o di un legale, una volta predisposta la domanda, la presenti senza particolari formalità all’OCC.
    L’OCC è un soggetto pubblico iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero di giustizia, il quale, una volta ricevuta la domanda del debitore, ha la funzione principale di presentare a sua volta la domanda al tribunale per l’omologa, nomina al suo interno il Gestore della crisi, professionista cui viene assegnata la gestione della procedura.
    L’OCC accompagna la domanda da presentarsi al Tribunale con una relazione da cui devono risultare:
    a) le causa dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
    b) l’esposizione delle ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
    d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;
    e) nel caso in cui il consumatore abbia fatto ricorso a forme di finanziamento, l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia adeguatamente valutato le sue capacità di sostenere l’operazione, tenuto conto del rapporto tra il reddito percepito e il fabbisogno familiare.

    L’omologazione del piano da parte del tribunale

    Se ritiene la proposta e il piano del consumatore ammissibili, il giudice ne dispone la pubblicazione in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero di giustizia e dispone, altresì, che ne sia data la comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, che, nei venti giorni successivi, hanno la facoltà di presentare osservazioni all’OCC.
    Su istanza del debitore, il giudice può disporre:
    • la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
    • il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
    altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio del consumatore.
    Entro i dieci giorni successivi al termine fissato ai creditori per presentare osservazioni, l’OCC riferisce al giudice che, risolta ogni contestazione e verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, emette sentenza di omologa, che viene successivamente comunicata ai creditori e pubblicata nell’area riservata sui siti web di cui sopra.

    Esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Il consumatore è tenuto a compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al piano di ristrutturazione omologato, ed anche in queste fasi è assistito dall’advisor, che segue materialmente ogni operazione.
    All’OCC è assegnato il compito di vigilare sull’esatta esecuzione del piano di ristrutturazione da parte del consumatore e deve riferire ogni sei mesi per iscritto al giudice circa lo stato dell’esecuzione.
    Ancora l’OCC, al termine della fase esecutiva, è tenuto a redigere una relazione finale da presentare al giudice.
    L’ultimo atto formale del giudice, al termine della procedura, è la liquidazione del compenso dell’OCC.

  • L’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione ordinario

    Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione: l’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.
    Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accanto all’accordo di ristrutturazione ordinario, che si può sinteticamente definire quale l’accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 D.Lgs. 14/2019), si trovano, infatti, l’accordo di ristrutturazione agevolato, in cui il numero minimo dei creditori che sottoscrivono l’accordo deve rappresentare, ai fini della validità dell’accordo, almeno il 30% dei crediti (art. 67 D.Lgs. 14/2019), e l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019), in cui il numero minimo dei creditori che devono sottoscrivere l’accordo, ai fini della sua validità, deve costituire almeno il 75% dei crediti.

    Chi può stipulare l’accordo di ristrutturazione ordinario dei debiti

    L’accordo di ristrutturazione ordinario può essere proposto da un imprenditore, anche non commerciale, ma ad eccezione dell’imprenditore minore, che versi in stato di crisi o di insolvenza ai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

    Contenuto minimo e caratteristiche principali dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consente l’attuazione, in particolare deve indicare:

    • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
    • le principali cause della crisi;
    • le strategie di intervento finalizzate al superamento della criticità e i tempi di attuazione;
    • l’elenco dei creditori che aderiscono all’accordo, l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione e, se sono già in corso trattative, il loro stato attuale;
    • l’elenco dei creditori che non aderiscono all’accordo (c.d. creditori estranei) con l’indicazione delle risorse destinate al totale soddisfacimento dei loro crediti;
    • gli apporti di finanza nuova;
    • i tempi previsti di attuazione;
    • gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
    • il piano industriale con evidenziati i suoi effetti sul piano finanziario;
    • la data certa del documento.
      Inoltre, il piano deve essere redatto in modo da garantire il totale pagamento dei crediti dei creditori estranei, entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti in tale data, negli altri casi il termine di centoventi giorni inizia a decorrere dalla scadenza di ognuno.

    Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    A conclusione della fase di negoziazione tra il debitore e i creditori aderenti e della conseguente redazione del piano è richiesta l’asseverazione di un professionista indipendente che attesti:

    • la veridicità dei dati aziendali;
    • la fattibilità del piano;
    • che l’attuazione del piano garantisca il totale pagamento dei debiti dei creditori estranei.

    Omologazione dell’accordo di ristrutturazione ordinario

    L’accordo di ristrutturazione ordinario è soggetto all’omologazione da parte del tribunale territorialmente competente, secondo la procedura di cui all’art. 48 del D.Lgs. 14/2019.
    Avverso la domanda di omologazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.
    L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione viene effettuata con sentenza, soggetta anch’essa a trascrizione nel Registro delle Imprese.

  • Gli accordi di ristrutturazione in generale

    Gli accordi di ristrutturazione in generale

    Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.

    Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; accordo di ristrutturazione agevolato (art. 67 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti; accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti.

    Caratteristiche comuni alle tre tipologie di accordi di ristrutturazione

    Le tre tipologie di accordi di ristrutturazione elencate hanno i seguenti elementi in comune:

    • il debitore si trova in stato di crisi o di insolvenza e, nella prospettiva di superare positivamente tale condizione, propone ai creditori un accordo;
    • i creditori, a causa dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, accettano l’accordo, rinunciando ad alcuni diritti già contrattualmente acquisiti;
    • il debitore, ispirandosi al principio generale di correttezza e buona fede (art. 4 D.Lgs. 14/2019), deve adoperarsi per illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; indicare le principali cause della crisi, evidenziando le misure di intervento individuate per ritornare in bonis; elencare puntualmente i creditori e i rispettivi crediti; descrivere il piano ideato e ritenuto idoneo a consentire il superamento della crisi/insolvenza;
    • i creditori devono collaborare lealmente con il debitore, l’esperto nominato e l’autorità giudiziaria e rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite;
    • creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti integralmente nelle loro pretese (entro centoventi giorni dall’omologazione se i crediti erano già scaduti a quella data; negli altri casi, entro centoventi giorni dalla scadenza);
    • un professionista indipendente deve attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, specificando se l’accordo e il piano siano idonei ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei;
    • la procedura si articola in due fasi: una prima fase stragiudiziale, in cui il debitore negozia con i creditori i termini dell’accordo; una seconda fase giudiziale in cui l’accordo raggiunto nella prima fase è sottoposto a omologazione.

    Perché gli accordi di ristrutturazione devono essere considerati procedure preconcorsuali

    • In più, gli accordi di ristrutturazione presentano alcuni, ulteriori, elementi in comune, che li connotano come procedure preconcorsuali:
    • l’imprenditore non perde mai il controllo e la direzione della propria impresa;
    • la procedura non prevede in nessuna fase la nomina di un soggetto incaricato dal Tribunale di intervenire a vario titolo e in varia misura nella gestione dell’impresa;
    • non ha luogo l’apertura del concorso dei creditori;
    • non è prevista la nomina di un organo rappresentativo della massa dei creditori;
    • non deve essere rispettato il principio della par condicio creditorum tra i creditori che aderiscono all’accordo.

    Chi può concludere un accordo di ristrutturazione

    Dal punto di vista soggettivo, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione tutti gli imprenditori, anche non commerciali, con la sola eccezione degli imprenditori minori, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019.

    Requisiti formali degli accordi di ristrutturazione

    Sul piano più strettamente tecnico-strutturale, l’accordo e il piano attuativo non hanno un contenuto tipico e non seguono modelli standard e predeterminati.

    Da qui si intuisce che gli accordi di ristrutturazione sono strumenti snelli, che presentano molteplici vantaggi sia per il debitore che per i creditori, ma, per il buon esito della procedura viene ad assumere un ruolo centrale il professionista che solitamente affianca l’imprenditore nella fase negoziale con i creditori e che materialmente redige il piano, successivamente asseverato ed omologato dal Tribunale.

    I ruoli dell’advisor e del professionista asseveratore

    Sul punto preme evidenziale che l’esperto che affianca l’imprenditore fin dal primo ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione – e che, verosimilmente, darà anche il soggetto che l’ha suggerita – non necessariamente coincide con il professionista asseveratore, definito all’art. 4, comma 1, lett. o) come il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di negoziazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente tre requisiti: 1) sia iscritto nell’albo dei gestori della crisi d’impresa e nell’albo dei revisori legali; 2) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 Cod. civ., che individua le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci; 3) non sia legato all’impresa e alle altre parti interessate all’operazione da rapporti di natura personale o professionale.

    Mentre il professionista indipendente, difatti, è chiamato ad intervenire nella parte finale della menzionata prima fase extragiudiziale, in un momento in cui l’accordo con i creditori, di fatto, è già stato raggiunto ed il piano già delineato nel dettaglio, il consulente di cui si diceva all’inizio, solitamente denominato advisor, svolge il suo ruolo fondamentale in tutta la prima fase della procedura dell’accordo di ristrutturazione: si confronta con i creditori insieme al debitore, alla ricerca di un punto di accordo, redige il piano e dialoga con il professionista indipendente in sede di asseverazione.

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Liquidazione controllata del sovraindebitato

    di Marzia Marconcini

    La liquidazione controllata è una delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa – già in precedenza disciplinate dalla L. 3/2012 – per la gestione della crisi da sovraindebitamento.
    Alla procedura di liquidazione controllata possono accedere tutte le tipologie di debitori elencati all’art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i.: consumatori, professionisti, imprenditori minori (sono imprenditori minori gli imprenditori che presentano congiuntamente tre requisiti: 1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, 2. ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, 3. un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a cinquecentomila euro), imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie.
    La procedura da sovraindebitamento della liquidazione controllata si articola in due fasi: una prima fase in cui la domanda, sottoforma di ricorso, viene presentata all’Organismo di Composizione della Crisi-OCC, una seconda fase in cui la domanda viene depositata in tribunale.
    Il ricorso può essere presentato dal debitore o da un creditore, in quest’ultimo caso sempre che all’apertura della procedura l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è non inferiore a cinquantamila euro o l’OCC, su richiesta del debitore, non attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
    L’art. 269 disciplina, in particolare, l’ipotesi in cui la domanda sia presentata dal debitore.
    L’articolo si apre con la disposizione di cui al primo comma: Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
    Ci si può chiedere, di fronte a tale laconica affermazione, se in questa fase sia consentita l’assistenza del legale.
    In effetti la domanda non è peregrina, dal momento che la modulistica predisposta da molti OCC presenta soltanto lo spazio dedicato alla compilazione da parte del debitore, senza che alcun ulteriore spazio sia lasciato per l’indicazione del legale.
    Sul punto è intervenuto il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 19 settembre 2022, in cui si legge: In caso di ricorso per l’omologazione del piano del consumatore disciplinato dal Codice della crisi di impresa è inammissibile il ricorso depositato dal solo legale del sovraindebitato, sussistendo unicamente la legittimazione dell’Organismo di composizione della crisi sia alla luce del dettato dell’art. 68, che dispone che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2”, sia in base alla considerazione che la stessa norma prevede un’unica modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all’art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale.
    Rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore del consumatore, […], e non dall’OCC; PQM Dichiara l’inammissibilità del piano del consumatore proposto nell’interesse di […] con ricorso depositato il 14.09.2022.
    La disposizione di riferimento, nel caso di specie, è contenuta nell’art. 67 c.c.i., dove si legge testualmente: Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un paino di ristrutturazione dei debiti […].
    Per identità terminologia, ancor prima che di contenuto, si può senz’altro ritenere che il ragionamento seguito dal Tribunale di Grosseto sia riferibile anche alla fattispecie di cui all’art. 269 c.c.i.
    Tuttavia, in questa prima fase applicativa non mancano interpreti che ritengono ammissibile la domanda di liquidazione controllata presentata dal legale del debitore.
    Secondo tale interpretazione la sentenza sopra sinteticamente riportata sarebbe, perciò, impugnabile.
    È evidente, quindi, che siamo di fronte ad una delle, per la verità non poche, fattispecie del Codice della crisi che apre dubbi interpretativi destinati a essere rimessi all’interpretazione giurispeudenziale.

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Liquidazione controllata del sovraindebitato

    di Marzia Marconcini

    Il sovraindebitamento è definito all’art. 2 comma 1 lett. c) c.c.i. quale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
    La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, come è noto, dalla L. 3/2012, che è stata successivamente più volte modificata nell’ambito di interventi di più ampia portata recati dalla decretazione d’urgenza, largamente utilizzata nel biennio 2020-2021 per far fronte alle gravi conseguenze derivanti dalla emergenza pandemica da Covid-19, ed è definitivamente confluita nel Codice della crisi.
    La scelta del legislatore della riforma ha il merito di aver dato una veste piò organica al sovraindebitamento, qualificando anzitutto come concorsuali le diverse procedure in cui si articola, e dettandone una regolamentazione più articolata.
    Tuttavia, il nuovo sistema normativo solleva dubbi interpretativi anche più rilevanti e numerosi della precedente disciplina.
    In questa sede ci si soffermerà sull’atto introduttivo della liquidazione controllata.
    L’articolo di riferimento è il 268 c.c.i., laddove si indica, quali soggetti legittimati a presentare la domanda, il debitore e il creditore, e che si apre con il primo comma dedicato alla domanda del debitore e prosegue con due commi regolanti la domanda presentata dal creditore.
    Nel primo caso, si afferma che il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale […] l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
    Al secondo comma è introdotta la domanda del creditore, che può essere presentata, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, quando il debitore è in stato di insolvenza. Vi sono, però, due limiti: l’apertura della liquidazione controllata non può avere luogo 1. se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti della procedura è inferiore a cinquanta mila euro o, 2. se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
    Un primo dubbio interpretativo riguarda, in verità, anche la domanda del debitore, e nasce da una variazione lessicale rispetto alla corrispondente disposizione del 2012: laddove nella Legge 3/2012 si afferma, all’art. 14-ter, che il debitore, in stato di sovraindebitamento […] può chiedere la liquidazione di TUTTI i suoi beni, nel primo comma dell’articolo in esame si legge un più generico richiamo ai suoi beni, lasciando pensare che attualmente ci possano essere dei beni suscettibili di produrre reddito che possono rimanere al di fuori della procedura.
    Raffrontando, poi, la domanda del debitore con la domanda del creditore si vede che cambia addirittura il presupposto oggettivo: sovraindebitamento per il primo caso e insolvenza per il secondo. In altri termini, il debitore potrebbe presentare domanda, nel caso si trovi in condizione di sovraindebitamento, che, come abbiamo visto in apertura, comprende, oltre allo stato di insolvenza anche la più lieve situazione di crisi, mentre per il creditore presupposto per proporre il ricorso per sovraindebitamento del debitore è unicamente lo stato di insolvenza di quest’ultimo.
    Ma l’aspetto forse più rilevante è ancora un altro: mentre il successivo art. 269 disciplina puntualmente la procedura di presentazione del ricorso all’OCC da parte del debitore e i successivi primi adempimenti dell’Organismo, niente si dice in merito alla domanda del creditore, con il che diviene legittimo chiedersi se essa debba essere presentata al tribunale o all’OCC o, anche, alternativamente ad entrambi.
    Se la soluzione preferibile dovesse risultare – com’è ragionevole, dato che al primo comma, per la domanda del debitore, si dichiara espressamente che il ricorso deve essere presentato al tribunale, e tale richiamo manca del tutto nei due commi successivi – che il creditore deve presentare il ricorso per sovraindebitamento del suo debitore al tribunale, è legittimo chiedersi quale ruolo venga a svolgere in questi casi l’OCC.
    Qualora la domanda sia presentata dal debitore la procedura si articola in due fasi, nella prima delle quali ruolo centrale è svolto dall’OCC, mentre l’intervento del tribunale segna il passaggio dalla prima alla seconda fase.
    Nell’ipotesi in cui, invece, si accetti l’interpretazione per cui il creditore presenta il ricorso direttamente al tribunale, l’OCC viene ad avere un ruolo solo eventuale all’interno della procedura.
    In più, mentre, nel caso della domanda presentata dal debitore, è lo stesso legislatore, all’art. 269, a prevedere come obbligatoria il suo deposito presso l’OCC, con conseguente liquidazione del compenso da parte del tribunale in sede di omologa, se la domanda è presentata dal creditore, la presenza d’OCC nella procedura diviene solo eventuale, con conseguenti forti dubbi, in caso di partecipazione del medesimo alla procedura, di chi, tra il debitore e il creditore, debba farsi carico della corresponsione del compenso.
    Senza un nuovo intervento del regolatore che faccia chiarezza su questi aspetti, sarà inevitabilmente rimesso agli interpreti e alla conseguente prassi applicativa il compito di fare chiarezza su questi aspetti di non scarsa importanza.

  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    di Marzia Marconcini

    Le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa si distinguono anche in base a seconda di soggetti che possono fruirne. Difatti, se la liquidazione controllata dei beni è accessibile a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, possono presentare la proposta di concordato minore soltanto l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start-up innovative, mentre la ristrutturazione dei debiti è riservata ai consumatori.
    Concentrando l’attenzione sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, diviene centrale chiarire cosa si intende per consumatore. Al riguardo, viene in soccorso l’art. 2 del Codice della crisi, deputato a fornire le definizioni dei concetti e degli strumenti chiave del Codice.
    All’art. 2, comma 1, lett. e) c.c.i. si definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi III [società in nome collettivo], IV [società in accomandita semplice] e VI [società in accomandita per azioni] del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali.
    La riportata definizione è confermata in un certo senso anche dalla disposizione di cui all’art. 74 c.c.i., laddove si precisa espressamente che l’accesso al concordato minore è concesso a tutti i debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore.
    Il primo dubbio interpretativo che sorge è: se il debitore ha alcuni debiti nascenti dall’attività imprenditoriale/professionale svolta e altri di natura consumeristica, può accedere alla procedura della ristrutturazione dei debiti, e se sì, solo limitatamente a questi ultimi, o deve necessariamente riportare tutti i suoi debiti, indipendentemente dalla loro natura, all’interno della proposta di concordato minore?
    La risposta preferibile parrebbe essere la seconda opzione: il piano del consumatore dovrebbe essere riservato ai soli soggetti che non esercitano attività economica/professionale/imprenditoriale. L’unica eccezione in tal senso è stabilita alla stessa lett. e) del comma 1 dell’art. 2 ed è costituita dalle ipotesi in cui il consumatore sia socio di una S.n.c., una S.a.s. o una S.a.p.a..
    Al proposito urge affrontare subito un’ulteriore questione: nonostante gli elementi in comune con i tre indicati tipi societari, nell’elenco non è compresa la società semplice. Ebbene, per la molteplicità degli elementi in comune tra i quattro modelli societari, si deve ritenere che il mancato inserimento della S.s. nell’elenco della lett. e) in esame sia dovuto a semplice dimenticanza e non a una volontaria espunzione.
    Vi è, poi, un altro aspetto da chiarire: se il consumatore, che sia anche socio di una delle quattro forme societarie elencate, decide di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, stando alla lettera dell’art. 67, comma 2, deve allegare, tra l’altro, l’elenco di tutti i creditori. Ci si chiede, visto la laconicità della disposizione, se in tale elenco siano compresi i creditori sociali.
    La soluzione preferibile è nel senso di estendere l’elenco dei creditori fino a ricomprendervi i creditori sociali, anche se limitatamente alle ipotesi codificate in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile di uno dei quattro tipi societari sopraelencati.
    In altre parole, qualora il socio decida di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti, per evitare disparità di trattamento tra i suoi creditori personali e i creditori della società di cui è socio illimitatamente responsabile, deve inserire nell’elenco di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) anche questi ultimi.
    Se ciò è vero per il caso particolare di cui all’art. 74, comma 1, ci si deve chiedere se sia vero anche il contrario: se, cioè, nel caso di debiti promiscui, parte consumeristici e parte derivanti da attività d’impresa, diversa da quella esercitata dal socio illimitatamente responsabile, il debitore sia impossibilitato a presentare il piano di ristrutturazione e sia, perciò, costretto a proporre il concordato minore.
    L’interpretazione preferibile è la affermativa: del resto, già nella vigenza della Legge fallimentare, l’imprenditore sopra soglia poteva fallire anche per debiti non commerciali. Analogamente, nella vigenza del nuovo codice della crisi, l’imprenditore sopra soglia che si trovi in stato di crisi non può presentare un piano di ristrutturazione ma deve presentare una proposta di concordato preventivo.
    Già da queste poche considerazioni si vede quanto sia complessa e talvolta di non facile interpretazione la formulazione del Codice, e i dubbi interpretativi non sono certamente finiti, di fronte ad una normativa così articolata e composita, infarcita di rinvii su rinvii: a questo punto, a meno di un nuovo ed ulteriore intervento chiarificatore del legislatore, la loro soluzione è rimessa, da ultimo, al vaglio giurisprudenziale.