Author: Marzia Marconcini

  • L’esdebitazione del debitore incapiente

    L’esdebitazione del debitore incapiente

    L’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 283 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi), che è stato accolto con particolare favore fin dai primi commentatori.

    Questa norma, infatti, consente anche al debitore che, non solo non ha più la titolarità di alcun tipo di attivo patrimoniale, ma che, allo stato, non ha neppure alcuna possibilità di produrre nuovi redditi, di rimettersi in attività sul mercato e, non ultimo, di riuscire a produrre una utilità idonea a soddisfare almeno in parte i creditori concorsuali, se sopraggiunta nei quattro anni successivi alla emanazione del decreto di esdebitazione.

    La procedura prevista dal legislatore del 2019 prevede alcuni passaggi obbligati, analizziamoli in ordine.

    • Chi può accedere alla procedura

    Il debitore, per accedere alla procedura, deve presentare alcuni imprescindibili requisiti:

    • deve necessariamente essere una persona fisica. Non possono, quindi, accedere all’istituto società, associazioni e enti di qualsiasi tipologia.
    • deve essere meritevole, non deve, cioè, aver commesso atti in frode o causato con dolo o colpa grave la formazione dell’indebitamento. La meritevolezza (link all’altro articolo) è accertata dal giudice, che può basarsi anche su eventuali informazioni assunte a tal fine.
    • non deve essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. In altri termini, il debitore non deve essere né titolare di alcuna entità patrimoniale né percettore di alcun reddito.

    La valutazione deve essere fatta avendo come riferimento la situazione economico-patrimoniale che il debitore presenta al momento della domanda e risalendo da essa fino al quinto anno antecedente, termine entro il quale può essere esercitata l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del Codice civile.

    • non deve avere già avuto in precedenza accesso alla stessa procedura.
    • Nuove utilità successive al decreto del giudice

    Anche qualora il debitore che sia in possesso di tutti gli elencati requisiti sia ammesso alla procedura, scatta in ogni caso a suo carico l’obbligo di pagamento del debito se nei quattro anni successivi al decreto del giudice si ritroverà a percepire delle utilità rilevanti che gli consentano di soddisfare i creditori concorsuali in una misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

    In proposito, il legislatore del 2019 ha ritenuto di dover espressamente precisare che, per la determinazione della eventuale sopravvenienza e correlata entità di dette utilità, non sono da prendere in considerazione i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

    Se quindi, il debitore, nel quadriennio successivo al decreto del giudice inizi, ad esempio, a percepire un reddito da lavoro dipendente o da pensione, dovrà mettere a disposizione della procedura (per il soddisfacimento dei creditori concorsuali) le somme eventualmente eccedenti da quanto necessario al mantenimento del debitore stesso e dei suoi familiari predeterminato dallo stesso legislatore (art. 283 comma 2) nella misura dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.

    • La procedura di esdebitazione del debitore incapiente

    Il debitore che ritenga di soddisfare tutti i requisiti necessari, elencati al precedente par. 1, deve presentare la domanda a un Organismo di Composizione della Crisi-OCC, scelto tra quelli con sede nella circoscrizione del tribunale territorialmente competente.

    Una volta superato il vaglio di legittimità e fattibilità dell’OCC, il debitore, con l’ausilio del Gestore della crisi nominato dallo stesso OCC, presenta la domanda di esdebitazione al tribunale.

    Alla domanda devono essere allegati almeno:

    • l’elenco di tutti i creditori
    • l’elenco di tutti i crediti con indicati gli importi
    • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    • l’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare (stipendi, pensioni, ecc.)
    • la relazione particolareggiata dell’OCC che deve indicare:le ragioni dell’indebitamentola diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni rimaste insolutele ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assuntegli eventuali atti del debitore impugnati dai creditorila valutazione in merito alla completezza e all’attendibilità di quanto dichiarato dal debitore con la domanda e i relativi allegati.
    • le ragioni dell’indebitamento
    • la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni rimaste insolute
    • le ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
    • gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
    • la valutazione in merito alla completezza e all’attendibilità di quanto dichiarato dal debitore con la domanda e i relativi allegati.

    La valutazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 283, si deve estendere alla posizione del soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario), per verificare se abbia effettuato una corretta valutazione del suo merito creditizio al momento dell’erogazione del credito ad un soggetto in gravi difficoltà finanziarie. La norma, nonostante abbia il fine meritevole di contrastare la pratica di erogare credito anche in mancanza di fondati presupposti di solvibilità del contraente, è rimasta, tuttavia, un’arma spuntata, in quanto priva di correlata sanzione.

    • Il decreto del giudice

    Una volta esaminata la documentazione fornita dall’OCC, il giudice emette il decreto con cui concede l’esdebitazione.

    Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori.

    I creditori hanno un termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto per presentare opposizione.

    Una volta decorso il termine dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, se vi sono uno o più creditori opponenti, instaura un contradditorio con il debitore, all’esito del quale conferma o revoca il decreto di esdebitazione. Anche questo ulteriore adempimento è, ad ogni modo, soggetto a reclamo.

    Nel decreto il giudice indica anche le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

    • Le eventuali utilità successive al decreto

    La norma in esame prevede che, a fronte della liberazione da tutti i debiti decretata in totale assenza di attività in capo al debitore, da raffrontare con le passività, rimaste, perciò, completamente insoddisfatte, il debitore debba mettere a disposizione dei creditori concorsuali, facendole confluire nella procedura, eventuali utilità sopraggiunte successivamente al decreto, nel rispetto dei criteri descritti al precedente par. 2.

    Le eventuali sopravvenienze possono essere comunicate alla procedura direttamente dal debitore o da uno o piò creditori, o, ancora, dall’OCC, al quale il comma 9 dell’articolo 283 attribuisce alche il potere di compiere gli accertamenti necessari.

  • La diligenza e la meritevolezza del debitore esdebitato per incapienza

    La diligenza e la meritevolezza del debitore esdebitato per incapienza

    • I requisiti per accedere alla procedura

    L’esdebitazione del debitore incapiente (link all’altro articolo) è un istituto introdotto con l’ultima riforma in materia del 2019, con la finalità di consentire al debitore di liberarsi di tutti i debiti, pur non avendo nessuna utilità da mettere a disposizione della procedura per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali.

    Il debitore, per accedere alla procedura disciplinata all’art. 283 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi), deve rispondere a determinati requisiti:

    • deve essere una persona fisica
    • non deve essere già stato esdebitato per incapienza, perché, data l’eccezionalità del beneficio, si può accedere alla procedura una sola volta
    • deve risultare meritevole
    • non deve essere in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura
    • In particolare, i requisiti della meritevolezza e della diligenza del debitore

    L’esdebitazione del debitore incapiente non può annoverarsi tra le procedure concorsuali, in quanto non è volta al soddisfacimento, seppure parziale, dei creditori concorsuali, ma alla dichiarazione di inesigibilità dei debiti contratti antecedentemente al decreto di esdebitazione.

    L’art. 283 del codice della crisi introduce, quindi, una norma eccezionale nel nostro ordinamento, che, per essere correttamente applicata, richiede la sussistenza di due condizioni: la meritevolezza del debitore e la sua diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.

    La prima è valutata dal giudice, se del caso anche previa assunzione di tutte le informazioni che ritenga utili, la seconda, ancora prima che dal giudice, è vagliata dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che ne deve dare indicazione nella relazione particolareggiata che accompagna la domanda del debitore di accesso alla procedura.

    Dalla lettura della norma nel suo complesso emerge che la valutazione del giudice si orienta in due direzioni convergenti, per le quali, rispettivamente, il debitore:

    • non deve aver compiuto atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta, posti in essere con dolo o colpa grave, idonei a rappresentare un pregiudizio per la soddisfazione dei creditori;
    • non deve aver contratto obbligazioni pecuniarie in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa grave, cioè nonostante la ragionevole prevedibilità che la sua capacità patrimoniale non sarebbe stata adeguata a garantirne l’adempimento.

    A ciò si aggiunge l’altra condizione essenziale, per la quale il debitore:

    • non deve essere titolare di beni o altre attività che possano essere liquidate, con cui poter retribuire, almeno parzialmente, i creditori concorsuali.

    La decisione del giudice, in ogni caso, è soggetta a reclamo, i creditori concorsuali che ritengano non integrato il requisito della meritevolezza hanno a disposizione questo strumento per manifestare le loro ragioni, al fine di persuadere il giudice a revocare il decreto, qualora convenga con essi per l’insussistenza dei presupposti per la sua emanazione.

    Sempre nell’ottica della valorizzazione della diligenza del debitore, la norma in esame dispone che ogni anno, per i successivi quattro anni, il debitore deve presentare una dichiarazione in cui siano evidenziate eventuali sopravvenienze, che, se consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, devono essere messe a disposizione della procedura. La mancata presentazione della relazione, da parte del debitore, è sanzionata con la revoca del decreto di esdebitazione.

    Sul tema, si ritiene significativo richiamare l’orientamento del Tribunale di Ivrea (Trib Ivrea, 1 agosto 2023, Est. Petronzi), per il quale il comportamento del debitore che ha concentrato sistematicamente e per lungo tempo le sue esposizioni nei confronti di un solo creditore, l’Erario, è qualificabile non meritevole, perché il debitore, imprenditore cessato, negli anni in cui aveva solto l’attività d’impresa che ha concorso a generare parte rilevante dei debiti, ha scelto di “indirizzare” l’inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l’Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, – il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), – e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi.

    Nel caso di specie, quindi, risulterebbero non integrati i due presupposti, della meritevolezza e della diligenza del debitore, dal momento che questi avrebbe intenzionalmente penalizzato un solo creditore, l’Erario.

    Ovviamente, il diniego all’accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente non esclude, per lo stesso debitore, la possibilità di accedere ad altra procedura regolata dal Codice della crisi.

  • Sovraindebitamento e gioco d’azzardo

    Sovraindebitamento e gioco d’azzardo

    La nozione di sovraindebitamento

    Le procedure di sovraindebitamento sono state introdotte nel nostro ordinamento italiano con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e sono state riprese ed articolate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della crisi e dell’insolvenza.

    Già con l’emanazione del primo corpus normativo si è esteso l’ambito di applicazione di questa tipologia di procedure concorsuali ad una nuova figura: il consumatore.

    Se il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, […] (art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), per comprenderne il significato si deve risalire alla nozione di crisi e di insolvenza.

    Sono definite crisi lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

    Dalla lettura integrata delle riportate disposizioni si è, quindi, argomentato che anche il consumatore che abbia debiti da gioco d’azzardo avrebbe la possibilità di liberarsene definitivamente ricorrendo, a seconda della sua situazione economico-patrimoniale, alla procedura di ristrutturazione dei debiti o alla liquidazione controllata (art. 268 e seguenti, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e, allo step successivo, ottenere la cancellazione dei debiti con l’esdebitazione.

    Il condizionale, tuttavia, in questo caso è dettato dalla necessità di verificare la sussistenza dei presupposti indicati dal legislatore, che devono essere tutti presenti nella situazione concreta, perché il debitore possa accedere alla procedura.

    Presupposti di applicabilità delle procedure di sovraindebitamento

    Il primo presupposto per accedere alle procedure di sovraindebitamento è che il debitore sia sovraindebitato, che, cioè, si trovi nella incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte; ma un secondo presupposto, non meno importante del precedente, è rappresentato dalla dimostrata diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

    Com’è subito evidente, nel caso del debitore che si sia indebitato a causa del gioco d’azzardo, possono, dunque, sorgere dei dubbi sulla ammissibilità della sua domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, proprio perché si configurerebbe un profilo di colpevolezza circa la sua condotta e, di conseguenza, verrebbe a mancare il requisito della meritevolezza.

    Tuttavia, a questo punto si rende opportuno distinguere tra gioco d’azzardo puro e semplice e ludopatia (termine di recente coniazione che ha tra i suoi sinonimi gioco d’azzardo patologico-GAP, azzardopatia e disturbo da gioco d’azzardo-DGA).

    Nozione di ludopatia

    Secondo quanto si legge nel Dossier del Ministero della Salute del 19 gennaio 2020, il Disturbo da Gioco d’Azzardo – DGA è una patologia che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti.

    Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali definisce ulteriormente questo disturbo come il comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di gioco che compromette le attività personali, familiari o lavorative.

    Si tratterebbe, quindi, di una dipendenza patologica, equiparabile ad altre patologie quali depressione, abuso di alcol/tabacco/sostanze psicotrope illegali, disturbi della personalità (antisociale, narcisistico, istrionico, borderline) e altri disturbi associati allo stress.

    L’orientamento giurisprudenziale

    La giurisprudenza di merito sembra accogliere la rappresentata distinzione tra le situazioni in cui il debitore risulta semplicemente dedito o appassionato al gioco d’azzardo, da casi in cui ci si trova di fronte a un vero e proprio esempio di disturbo della personalità.

    Soltanto qualora il debitore dimostri di essere affetto da ludopatia, o, meglio, l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) adito, cui spetta il compito di presentare la domanda del debitore al3 giudice, dimostri nella relazione allegata alla domanda la buona fede del debitore, che avrebbe agito non intenzionalmente ma in quanto affetto da siffatta patologia, il giudice potrà ritenere la procedura ammissibile.

    In tal senso, si veda, da ultimo, la sentenza del Tribunale di Oristano del 7 aprile 2023, che conferma l’orientamento per cui i soggetti ludopatici sono da ritenersi idonei ad essere ammessi alle procedure di sovraindebitamento, ma gli esempi potrebbero essere molteplici.

    Cosa fare in concreto

    Il consumatore sovraindebitato dovrà, anzitutto, dimostrare di essere afflitto dalla patologia della ludopatia.

    Qualora, difatti, decidesse di rivolgersi a un consulente per gestire la propria situazione economico-finanziaria e, dall’analisi dei suoi debiti, emerga che essi sono causati essenzialmente dalla sua continua ricerca di denaro destinato al gioco d’azzardo, lo stesso professionista non potrà che sollecitarlo a procurarsi la documentazione medica attestante la sussistenza di un disturbo patologico.

    Questa documentazione, necessaria, come evidenziato sopra, per l’ammissibilità della domanda di sovraindebitamento, nel caso particolare del ludopatico non può prescindere dall’acquisizione della consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della propria patologia, e del conseguente avvio di un percorso terapeutico di recupero, il cui buon esito finale è anch’esso elemento rilevante per l’ammissibilità della domanda, giacché se il debitore non superasse la propria condizione patologica il beneficio dell’esdebitazione sarebbe destinato a durare ben poco.

    Una volta superato questo fondamentale passaggio, il consulente assiste il consumatore nella predisposizione della domanda e nella presentazione della medesima all’OCC, fornendo, tra l’altro:

    • l’elenco dei debiti e i correlati nominativi dei creditori;
    • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    • l’indicazione delle cause dell’indebitamento nella dedizione del debitore al gioco d’azzardo, descritta (e documentata) come patologia certificata dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
    • la prova del superamento della condizione patologica rappresentata dal deposito del certificato di guarigione, o, in alternativa, l’avvenuto avvio di un percorso di recupero con correlata nomina di un amministratore di sostegno.

    In presenza di tale documentazione l’Organismo di Composizione della Crisi avrà gli strumenti per la redazione della relazione di accompagnamento alla domanda da presentare al Tribunale competente il quale, con ogni probabilità, ammetterà il debitore alla procedura di sovraindebitamento richiesta, sussistendone i presupposti.

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  • Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

    Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

    Con il nuovo impianto del 2019 e, più ancora, con le successive modifiche attuative della Direttiva UE c.d. Insolvency, il legislatore italiano si è allontanato dalla visione tradizionale, risalente alla Legge. Fallimentare del 1942, che inquadrava il fallimento come una pianta malata, da estirpare per mantenere il mercato in uno stato di perfezione.

    Il legislatore unionale, con la Direttiva Insolvency, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di affrontare le situazioni precrisi, ragionando su tre argomenti:

    • il punto di partenza è il dato obiettivo che negli ultimi anni le situazioni di crisi e insolvenza sono aumentate notevolmente, facendo divenire il fenomeno quasi endemico; di conseguenza l’accezione negativa di fallimento del secolo scorso risulta stridente ed eccessiva nel contesto attuale;
    • dalla stessa analisi dei dati fattuali è emersa l’importanza della tempestività dell’intervento: tanto più è anticipato, tanto maggiori sono le probabilità di salvataggio dell’impresa;
    • l’elemento forse più rilevante è rappresentato dal nuovo punto di vista adottato dal legislatore di fronte a situazioni di crisi o insolvenza. Da un approccio prospettico, si è passati, difatti, a un approccio prognostico: si sono incrementati i sistemi di allerta e aumentati i poteri e le responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo e si sono potenziati gli strumenti preconcorsuali finalizzati al risanamento.

    Le principali novità normative, in tal senso, si sono avute con il novellato art. 2086 del Codice civile (Cc) e con l’art. 3 del Codice della Crisi (CCI).

    La rilevanza delle modifiche all’art. 2086 Cc

    Al comma 2 dell’art. 2086, come modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così si legge: L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

    Parole-chiave della novella sono assetto organizzativo, assetto amministrativo e assetto contabile, che devono essere istituiti, nell’impresa in forma collettiva, al fine di consentire una la rilevazione precoce delle situazioni di criticità.

    Dalla modifica del 2019 emergono due aspetti importanti:

    – l’espresso riferimento alla forma societaria o collettiva in cui deve operare l’imprenditore di riferimento fa intendere che, ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni dell’articolo in esame, l’impresa deve agire a partire dalla sua struttura organizzativa, andando ad ampliare i poteri e, soprattutto, le responsabilità degli organi amministrativi e di controllo. Così, ad esempio, il necessario mantenimento di assetti organizzativi adeguati impone adesso agli amministratori di gestire risorse umane e materiali anche tenendo presente tale obbligo normativo: gli organi di controllo acquistano il compito di valutare le scelte degli organi amministrativi rispetto agli obiettivi strategici.

    – gli assetti organizzativo, economico-finanziario, amministrativo e contabile incidono sulle scelte relative ai prodotti/servizi commercializzati, all’organizzazione interna adottata, ecc.: l’obiettivo che si persegue è la costante salubrità aziendale e tale obiettivo diviene a tal punto rilevante da incidere significativamente sulle scelte organizzative e commerciali dell’impresa strutturata in forma societaria.

    I principi generali dell’art. 3 CCI

    Una nozione più ampia relativa ai due menzionati concetti di assetto organizzativo, assetto amministrativo e assetto contabile la si ricava dall’art. 3 CCI, che, appunto, fa espresso richiamo all’art. 2086 Cc., ma che si riferisce anche all’imprenditore individuale.

    a) gli obblighi dell’imprenditore individuale

    L’art. 3 CCI, al comma 1, impone all’imprenditore individuale di:

    • adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e
    • assumere le iniziative necessarie per farvi fronte.

    Rispetto all’imprenditore organizzato in forma societaria, l’imprenditore individuale è lasciato più libero nelle scelte organizzative, limitandosi a imporre l’obiettivo finale della tempestiva rilevazione dei segnali precrisi. Al riguardo, si segnala che, per altra via, lo stesso legislatore sembra caldeggiare in tal senso l’adozione, quanto meno, di software e gestionali con funzionalità specificamente dirette ad analizzare i dati inseriti per valutare le condizioni economiche e finanziarie dell’impresa, avendone incentivato l’adozione con bandi e contributi a fondo perduto già dall’entrata in vigore della norma.

    b) gli obblighi dell’imprenditore in forma societaria o collettiva

    L’imprenditore collettivo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, CCI, deve:

    • istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’art. 2086 Cc, per consentire la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
    • adottare idonee iniziative.

    L’art. 3 CCI prosegue, poi, al successivo comma 3, enunciando quelle che si possono definire le funzionalità minime delle misure di cui al precedente comma per garantirne la loro idoneità in chiave anticrisi:

    • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, da individuarsi in relazione alle specifiche e peculiari caratteristiche della singola impresa;
    • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare eventuali segnali di precrisi;
    • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, secondo il modello elaborato per lo strumento della composizione negoziata, di cui all’art. 13, comma 2, CCI.

    I segnali per la tempestiva rilevazione della crisi

    A chiusura dell’art. 3 CCI, il comma 4 elenca i segnali per prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa di cui al comma 3. Essi sono:

    a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni che siano di importo totale superiore alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

    b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e che siano di importo totale superiore all’ammontare complessivo dei debiti non scaduti;

    c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni oppure che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma a condizione che siano di importo totale superiore ad almeno il 5% dell’ammontare complessivo delle esposizioni;

    d) l’esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

    • per l’INPS: il ritardo di oltre novanta giorni del versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a determinati minimi indicati dettagliatamente all’art. 25-novies, comma 1, lett. A), CCI.
    • per l’INAIL: l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro;
    • per l’Agenzia delle entrate: l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA superiore a 5.000 euro;
    • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione: l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 e per le altre società a 300.000 euro.

    Alcune considerazioni conclusive

    Alla luce della effettuata disamina della disposizioni normative di riferimento, riprendendo quanto si diceva all’inizio, con riferimento al radicale cambio di prospettiva attuato dal legislatore del 2019 rispetto all’impostazione precedente, risalente a un’ottantina d’anni prima, si vede che tale modifica sostanziale si àncora a parametri numerici ben definiti.

    Potrebbe, perciò, nella sua relativa schematicità espositiva, far pensare a interventi semplici da attuarsi e a correttivi altrettanto semplici ed immediati da attuarsi.

    Tuttavia, si deve tenere presente che l’attività imprenditoriale non è concepibile in comparti rigidamente distinti e statici, quanto, piuttosto, in un complesso di aspetti in equilibrio dinamico ed evolutivo tra loro. Incidere su uno di essi non può che avere come conseguenza la perturbazione dell’insieme, perciò, un intervento ai fini del conseguimento di adeguati assetti organizzativi, economico-finanziari e contabili a fini precrisi non può in nessun modo prescindere dalla valutazione preventiva dei possibili effetti che tale intervento può provocare sugli altri elementi in equilibrio.

    Diviene, quindi, fondamentale prestare massima attenzione nella individuazione e nella adozione in concreto delle misure idonee precrisi di cui si parlava poco sopra. Inoltre, si deve tenere conto che detta interconnessione tra i diversi profili imprenditoriali è destinata a produrre effetti anche qualora un interessato intenda dimostrare un danno causato dalla lamentata inadeguatezza degli assetti adottati dall’impresa, perché risulterà arduo provare il nesso causale tra le scelte imprenditoriali e la denunciata inadeguatezza delle misure adottate per prevenire situazioni di crisi.

  • Siglato protocollo d’intesa con Casa del Consumatore Pisa

    Siglato protocollo d’intesa con Casa del Consumatore Pisa

    Nei giorni scorsi abbiamo firmato un protocollo d’intesa con l’associazione Casa del Consumatore Pisa per far conoscere anche al pubblico le finalità della nuova normativa, finalizzata a recuperare le situazioni di criticità, riducendo al minimo il pregiudizio per il debitore.

    Da oggi, giovedì 2 novembre, è attivo presso Casa del Consumatore Pisa lo Sportello “Liberi dai debiti”, per fornire informazioni e risposte a quesiti, su argomenti di massima attualità, come la gestione dei rapporti con banche e intermediari finanziari in presenza di esposizioni debitorie, rinegoziazione di mutui, rientro da scoperti di conto, sovraindebitamento, gestione della crisi o dell’insolvenza.

  • Doveri delle parti nelle procedure concorsuali

    Doveri delle parti nelle procedure concorsuali

    I doveri delle parti nell’art. 4 CCI

    L’art. 4, rubricato Doveri delle parti, si colloca tra i principi generali enunciati in apertura del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), a significare l’importanza che il legislatore attribuisce ai comportamenti degli attori delle procedure preconcorsuali e concorsuali.

    La disposizione di apertura dell’articolo in esame chiarisce da subito in che cosa si sostanzino tali doveri, precisando che nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cioè, come si diceva, in tutte le procedure, sia preconcorsuali che concorsuali, tutte le parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

    I concetti di correttezza e buona fede sono ricorrenti nel nostro ordinamento: il principio di correttezza è espressamente richiamato nelle disposizioni preliminari e di apertura del Libro Quarto del Codice civile, dedicato alle Obbligazioni (art. 1175), mentre alla buona fede (in senso oggettivo) fa riferimento il successivo art. 1375.

    Si tratta di due norme il cui contenuto prescrittivo è molto ampio, per lasciare spazio all’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale. Adattando i due concetti alla materia concorsuale che ci occupa, si può affermare, in estrema sintesi, che tutte le parti, quindi non soltanto il debitore e i creditori, devono comportarsi secondo lealtà, chiarezza e rispetto reciproci, con l’obiettivo comune di preservare il patrimonio del debitore, destinato a formare l’attivo della procedura.

    Richiamati tali principi generali, la disposizione in esame procede affrontando separatamente i doveri del debitore (art. 4, commi 2 e 3) ed i doveri dei creditori (art. 4, comma 4), fornendo due separati elenchi di doveri, facenti capo, rispettivamente, alle due parti, elenchi, tuttavia, che, lo si deve sempre tenere presente, sono soltanto esemplificativi, senza alcuna pretesa di esaustività.

    I doveri del debitore

    Stando alla lettera dell’art. 4, comma 2, CCI, il debitore ha i seguenti doveri:

    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie ed appropriate rispetto alle trattative avviate; il testo della disposizione prosegue puntualizzando che tale regola ha valore sia per tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nessuno escluso, che per la composizione negoziata, che, come si è detto, non è considerata una procedura concorsuale, collocandosi, eventualmente, in una fase antecedente alla medesima, cui, in caso di esito positivo, può anche non dare seguito.

    Ma chi sono i soggetti nei confronti dei quali il debitore deve comportarsi secondo correttezza e buona fede? Sicuramente i creditori, ma non soltanto essi: tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano nella procedura, quali, ad esempio, l’esperto della composizione negoziata, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore nelle procedure liquidatorie.

    Si può, addirittura, affermare che, in questo caso, il dovere di trasparenza e verità si spinga fino al punto da imporre al debitore un obbligo di disclosure anche contro il suo interesse, contravvenendo ex lege al generale principio nemo tenetur edere contra se, affermato dalla dottrina processualista.

    b) assumere tempestivamente le iniziative idonee, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori:

    (1) alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale durante la composizione negoziata e

    (2) alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto.

    Mentre appare chiaro che nei due casi, la procedura preconcorsuale della composizione negoziata, da un lato, e tutte le procedure concorsuali, considerate unitariamente al punto (2), dall’altro, la logica del comportamento richiesto al debitore appare la stessa, ci si potrebbe interrogare se con la locuzione anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori il legislatore abbia voluto porre davanti al debitore un fine (nel senso che il suo comportamento dovrebbe essere finalizzato all’adozione di misure idonee a non creare pregiudizi per i diritti dei creditori) o un limite (nel diverso significato per cui il debitore potrebbe adottare ogni e qualsiasi misura purché essa non sia idonea a pregiudicare i diritti dei creditori). La risposta al nostro quesito in favore della prima opzione ci viene forse direttamente proprio dalla successiva lettera c).

    c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.

    Questa breve disposizione sembra affermare che l’interesse dei creditori prevalga addirittura sull’interesse del debitore, spingendo il debitore a perseguire la correttezza a la buona fede delle sue azioni anche in eventuale pregiudizio a se stesso.

    Si noti, per giunta, che in questa norma non si fa espressa distinzione tra procedure preconcorsuali e concorsuali, per cui parrebbe che anche nella composizione negoziata, dove la finalità sottesa è il superamento della crisi dell’impresa, il debitore sarebbe tenuto ad agire finanche in pregiudizio dell’impresa in nome del rispetto del dovere di trasparenza; tuttavia, la stessa disposizione si chiude facendo salvo quanto previsto agli articoli 16, comma 4 e 21, che regolamentano proprio i doveri e i diritti dell’imprenditore nella pendenza delle trattative della composizione negoziata, per cui il comportamento dell’imprenditore in tale procedura preconcorsuale è modulato alla luce di tali norme.

    d) A completamento della disamina dei doveri del debitore il legislatore dedica l’intero comma 3 dell’articolo in esame alla disciplina della particolare ipotesi in cui la figura del debitore coincida con quella di datore di lavoro, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti dei lavoratori, considerati sempre prevalenti e meritevoli di particolare tutela.

    I doveri dei creditori

    L’art. 4, comma 4, CCI è volto ad individuare, sempre in maniera non esaustiva, i doveri dei creditori.

    Stando alla lettera, i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con:

    • il debitore,
    • l’esperto nella composizione negoziale,
    • gli organi nominati dall’autorità giudiziaria.

    Inoltre, i creditori hanno il dovere di rispettare l’obbligo di riservatezza su:

    • la situazione del debitore,
    • le iniziative assunte dal debitore,
    • le informazioni acquisite.

    In chiusura, la disposizione fa salvo quanto previsto dall’art. 16, commi 5 e 6, relativi alla composizione negoziata. Di essi, il comma 5 impone alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, senza sospendere o revocare automaticamente e per ciò solo gli affidamenti bancari dell’imprenditore, mentre il comma 6 si rivolge, più in generale, a tutte le parti coinvolte imponendo il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza.

    Conclusioni

    L’art. 4 CCI, così com’è collocato in apertura alla parte del Codice della Crisi dedicata alla disamina dei principi generali, comuni a tutte le procedure, rende chiara l’importanza che il legislatore italiano, in armonia con gli orientamenti unionali, riconosce alla necessità, per il corretto svolgimento di qualsiasi procedura, che vi sia rispetto e cooperazione tra le diverse parti coinvolte e che tutte agiscano ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, nel convincimento che ciò costituisca la base ineludibile per il buon esito stesso della procedura.

    Allo scopo sente la necessità, nel caso che ci occupa, di fornire almeno una esemplificazione delle più importanti estrinsecazioni di tali importantissimi principi, avvertendo che si tratta, tuttavia, proprio soltanto di mere indicazioni non esaustive, ma soltanto chiarificatrici.

    A corollario di ciò si potrebbero richiamare eventuali interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ma, se la dottrina non si discosta sostanzialmente da quanto già affermato in altri ambiti sui principi generali di correttezza e buona fede e condivide le indicazioni europee, provenienti principalmente dalla Direttiva Insolvency, recepite dal legislatore italiano, quanto alla giurisprudenza, visto il troppo breve lasso di tempo dall’entrata in vigore del Codice della Crisi per avere una casistica sufficientemente articolata per delineare e descrivere gli eventuali orientamenti interpretativi e attuativi dei giudici, chiamati alla soluzione dei casi concreti, e ad adattare tali principi generali alle singole fattispecie, non resta che attendere le future pronunce per avere ulteriori spunti argomentativi.

  • La liquidazione controllata del sovraindebitato

    La liquidazione controllata del sovraindebitato

    Nozione di sovraindebitamento

    All’art. 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza è definito sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza in cui si vengano a trovare determinate categorie di soggetti, analiticamente individuate: consumatori, professionisti, imprenditori minori (cioè gli imprenditori “non fallibili”), imprenditori agricoli, start-up innovative e “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”. In più, dalla lettura sistematica degli artt. 73 e 83 del Codice della Crisi, anche le procedure familiari di cui all’art. 66 possono essere oggetto di conversione in liquidazione controllata, qualora ve ne siano i presupposti.

    Presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione controllata

    a) presupposto soggettivo

    Per poter accedere alla procedura della liquidazione controllata il debitore deve, come evidenziato, appartenere a una delle categorie sopra elencate.

    b) presupposto oggettivo

    Unico presupposto oggettivo per accedere alla procedura della liquidazione controllata è la condizione di crisi o di insolvenza in cui deve trovarsi il debitore al momento della presentazione della domanda.

    Si noti, però, che, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCI, se la domanda è presentata da un creditore, i presupposti divengono due: si richiede, infatti, 1) che il debitore versi in stato di insolvenza (il richiamo espresso è solo alla condizione di insolvenza, e non anche a quella, più lieve, di crisi) e 2) che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore, per valore, a cinquantamila euro.

    Chi può presentare la domanda di liquidazione controllata

    La domanda di liquidazione controllata assume tecnicamente la forma del ricorso, e può essere presentata, alternativamente, dal debitore o da un creditore.

    a) domanda di un creditore (art. 268, commi 2 e 3, CCI).

    a.1) Il creditore può proporre la domanda di liquidazione controllata, pure individualmente, nei confronti di qualsiasi tipologia di debitore, qualora ritenga che il suo debitore versi in condizione di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Tuttavia, in tale caso non si da seguito all’avvio della procedura se i debiti scaduti e non pagati ammontano complessivamente a una somma inferiore a cinquantamila euro. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti, non si da luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

    a.2) Se la domanda del creditore è rivolta nei confronti di un debitore persona fisica, il debitore, qualora ne ricorrano i presupposti, può richiedere all’OCC adito dal creditore di attestare l’impossibilità di formazione dell’attivo per mancanza di liquidità, non recuperabile neppure attraverso l’attivazione di azioni giudiziarie. In tal caso non si da luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

    b) domanda del debitore (art. 269 CCI)

    Il debitore può presentare la domanda al tribunale anche personalmente, con l’assistenza dell’OCC, che deve anche predisporre la relazione da allegare al ricorso, in cui è tenuto a esporre una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione preventivamente depositata dal debitore e ad illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.

    La procedura della liquidazione controllata

    La procedura di liquidazione controllata si articola in diverse fasi:

    1) FASE DI APERTURA

    La domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore assistito dall’OCC, o dal creditore al tribunale territorialmente competente, il quale, verificato che non siano già state attivate nei confronti del debitore altre procedure di regolazione della crisi e verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l’avvio della procedura, ne dichiara l’apertura con sentenza.

    La sentenza del tribunale è:

    • pubblicata sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, nel Registro Imprese, nonché, se il patrimonio in liquidazione è formato anche da beni immobili e/o da beni mobili registrati, trascritta presso gli uffici competenti;
    • notificata a debitore, creditori e terzi che vantano diritti sui beni che formano il patrimonio in liquidazione

    Con la medesima sentenza il tribunale:

    • nomina il giudice delegato;
    • nomina il liquidatore;
    • conferma l’OCC o, in presenza di giustificati motivi, nomina un altro OCC scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014;
    • ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, di bilanci e scritture contabili obbligatorie e dell’elenco dei creditori;
    • assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore un termine non superiore a sessanta giorni in cui essi devono trasmettere a mezzo PEC al liquidatore domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Il termine fissato dal giudice è a pena di inammissibilità;
    • ordina la consegna o il rilascio dei beni che rientrano nel patrimonio in liquidazione. In presenza di gravi e specifiche ragioni può autorizzare il debitore o il terzo a permanere nell’utilizzo di alcuni di essi.

    Come si vede, nella procedura della liquidazione controllata manca il Comitato dei creditori: tutta la procedura (accertamento del passivo, inventario, programma di liquidazione, rendiconto, riparto dei beni) è assegnata esclusivamente al liquidatore, per cui si deve dedurre che in caso di contestazioni non risolvibili dal liquidatore in autonomia sarà chiamato ad intervenire il giudice delegato.

    In più, per espresso richiamo normativo (art. 270, comma 5, CCI), alla procedura di liquidazione controllata si applicano le norme della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

    2) FASE DI ESECUZIONE: adempimenti, obblighi e doveri del liquidatore

    Il liquidatore:

    • cura la pubblicazione della sentenza del tribunale sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;
    • cura la pubblicazione della sentenza nel Registro Imprese, qualora il debitore svolga attività d’impresa;
    • se nel patrimonio soggetto a liquidazione rientrano beni immobili e/o beni mobili registrati cura la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
    • notifica la sentenza al debitore, ai creditori e a eventuali terzi titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
    • entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori;
    • entro novanta giorni dall’apertura della procedura: – completa l’inventario dei beni del debitore;

    – redige un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che deve essere approvato dal giudice;

    • redige un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati: entro quindici giornigli interessati possono proporre osservazioni:in assenza di osservazioni degli interessati, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;in presenza di osservazioni che ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo, nei quindici giorni successivi alla scadenza del primo termine; in presenza di osservazioni non superabili, rimette gli atti al giudice delegato, che dispone la definitiva formazione del passivo con decreto, reclamabile davanti al collegio;
    • in assenza di osservazioni degli interessati, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;
    • in presenza di osservazioni che ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo, nei quindici giorni successivi alla scadenza del primo termine;
    • in presenza di osservazioni non superabili, rimette gli atti al giudice delegato, che dispone la definitiva formazione del passivo con decreto, reclamabile davanti al collegio;
    • esercita l’azione revocatoria ordinaria o ogni altra azione prevista dalla legge per il recupero dell’attivo, previa autorizzazione del giudice delegato;
    • esegue il programma di liquidazione, con obbligo di riferirne ogni sei mesi al giudice delegato: il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce motivo di revoca dell’incarico ed è valutato dal giudice ai fili della liquidazione del compenso;
    • amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
    • terminata l’esecuzione, presenta al giudice il rendiconto.

    3) FASE DI CHIUSURA: poteri del giudice

    Il giudice delegato:

    • una volta eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, dispone la cancellazione di eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione, trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi e di ogni altro vincolo;
    • al termine della fase di liquidazione verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione:se approva il rendiconto: procede alla liquidazione del compenso al liquidatore; se non approva il rendiconto: indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.
    • se approva il rendiconto: procede alla liquidazione del compenso al liquidatore;
    • se non approva il rendiconto: indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.
    • indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento;
    • se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.

    4) FASE DI RIPARTO E DISTRIBUZIONE SOMME: ulteriori adempimenti del liquidatore

    Il liquidatore:

    • forma il progetto di riparto e lo comunica ai creditori, fissando un termine non superiore a quindici giorni per eventuali osservazioni.
    • se non ci sono contestazioni, previa autorizzazione del giudice autorizza senza indugio l’esecuzione e il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione rispettando l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo;
    • se ci sono contestazioni, il liquidatore:se è possibile recepire tali contestazioni, apporta le modifiche suggerite e procede con l’attuazione del progetto di riparto, come modificato; se non è possibile comporre il conflitto, rimette gli atti al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
    • se è possibile recepire tali contestazioni, apporta le modifiche suggerite e procede con l’attuazione del progetto di riparto, come modificato;
    • se non è possibile comporre il conflitto, rimette gli atti al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

    5) CHIUSURA DELLA PROCEDURA

    Completate le operazioni di riparto e di distribuzione somme, il giudice dispone la chiusura della procedura con decreto.

    Domande tardive e crediti posteriori e prededucibili

    In conclusione a questa sintetica disamina della procedura di liquidazione controllata, meritano una menzione le domande tardive e i crediti posteriori e prededucibili.

    Domande tardive

    Alle domande tardive è dedicato il comma 6 dell’art. 275 CCI.

    I terzi, che vantano diritti sui beni oggetto della procedura o che non figurano nell’elenco consegnato all’OCC, devono presentare al liquidatore domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo entro il termine,inferiore a sessanta giorni, fissato dal tribunale con la sentenza di apertura della procedura.

    Decorso inutilmente il termine, la domanda tardiva è, in ogni caso, ammissibile, se:

    • l’istante prova che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile, e è presentata prima del completamento di tutte le operazioni relative alla ripartizione dell’attivo della liquidazione, e comunque entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la presentazione tempestiva.
    • è presentata prima del completamento di tutte le operazioni relative alla ripartizione dell’attivo della liquidazione, e comunque entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la presentazione tempestiva.

    Se manca anche uno soltanto dei requisiti elencati, la domanda è dichiarata inammissibile dal giudice delegato con decreto reclamabile.

    Crediti posteriori

    I creditori con causa o titolo acquistati successivamente alla pubblicazione della sentenza del tribunale di apertura della procedura sul sito del Tribunale o del Ministero di giustizia, e, in caso di debitore esercente attività d’impresa, nel Registro Imprese, non possono procedere esecutivamente sui beni che costituiscono il patrimonio in liquidazione.

    Crediti prededucibili

    I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con precedenza rispetto agli altri, ad esclusione delle some destinate al soddisfacimento dei crediti garantiti da pegno e ipoteca.

    Esdebitazione

    Alla chiusura della procedura di liquidazione o decorsi tre anni dalla sua apertura, se ancora pendente, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione,a condizione che non abbia già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, o anche una sola volta, ma nel quinquennio precedente, che non sia incorso in condanne per delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa e non abbia commesso atti in danno ai creditori e di ostacolo allo svolgimento della procedura (art. 280 CCI).

    La figura del consulente nella procedura di liquidazione controllata

    Anche se l’art. 269 CCI prevede espressamente che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore, con l’assistenza del solo OCC, è sempre consigliabile farsi assistere da un consulente specializzato, vista la complessità e il numero delle attività.

    Oltretutto, si deve tenere conto che, come recita l’art. 277 CCI, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili, perciò il compenso dovuto al consulente verrà inserito nel progetto di riparto e sarà “pagato” con il ricavato dalla liquidazione del patrimonio messo a disposizione dal debitore.

    Le diverse professionalità che compongono la nostra compagine ci consentono di offrire al cliente servizi sempre adeguati alle sue specifiche esigenze, chiedendo soltanto un piccolo sforzo economico iniziale per sostenere le spese per lo studio della pratica e l’avviamento della procedura prescelta.

    Contattarci è semplice e il primo colloquio è sempre gratuito.

  • Misure cautelari e protettive nel Codice della Crisi

    Misure cautelari e protettive nel Codice della Crisi

    Le misure cautelari e protettive degli artt. 54 e 55 CCI

    Tra i principi generali enunciati in apertura del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), all’art. 7 il legislatore prevede che le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza siano trattate in un unico procedimento, che, pur se con i vari accorgimenti dettati dalle peculiarità di ciascuna procedura, viene definito, appunto, procedimento unitario.

    Il procedimento unitario è regolato nel Titolo III, Capo IV, Sez. II, mentre la successiva Sezione III è interamente dedicata alle misure cautelari e protettive.

    La disposizione di apertura della Sezione dedicata alle misure cautelari e protettive, art. 54 CCI, in attuazione del principio generale del menzionato art. 7, conferma, anzitutto, l’estensione della sua applicabilità alle procedure di omologazione degli accordi di ristrutturazione, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale.

    Le misure cautelari e protettive hanno la funzione di proteggere il patrimonio del debitore, e ciò sia, com’è facilmente ipotizzabile, nell’interesse dei creditori, che, almeno in alcuni casi, anche nell’interesse del debitore stesso, che, difatti, è tra i soggetti autorizzati a farne richiesta.

    Presupposti per l’adozione di misure cautelari e protettive

    Ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCI, le misure cautelari possono essere richieste da tutte le parti, al fine di assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

    Il presupposto per cui le misure cautelari e protettive possono essere concesse è, dunque, che esse siano idonee a garantire il raggiungimento della finalità di preservare il patrimonio del debitore, destinato a costituire l’attivo patrimoniale della procedura da azioni avviate singolarmente da uno o più creditori.

    Le misure cautelari possono essere adottate durante le varie fasi del procedimento e non sono definite tanto nella tipologia, che viene prescelta a seconda delle caratteristiche del caso concreto, quanto nel fine, per cui devono essere adeguate a garantire la conservazione della massa patrimoniale del debitore.

    Come per tutte le altre misure cautelari di diritto civile, il richiedente deve dimostrare che sussistono i due noti presupposti della tutela cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

    Il fumus boni iuris è rappresentato dalla presumibile effettiva esistenza del diritto che la parte richiedente intende far valere in giudizio, mentre il periculum in mora consiste nel presumibile nocumento che l’istante subirebbe nel caso decidesse di sottostare ai tempi necessariamente più lunghi dettati dalla procedura.

    Quando il debitore può richiedere l’emanazione di misure cautelari e protettive

    Le misure cautelari e protettive possono essere richieste nelle diverse fasi delle procedure concorsuali.

    a) misure cautelari e protettive richieste prima della presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza

    Il legislatore ha previsto, per il debitore che svolga attività d’impresa, la possibilità di chiedere l’emanazione di misure protettive nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi: tale domanda può essere presentata con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza nel corso della procedura, pure a seguito della presentazione dell’istanza di applicazione di misure protettive di cui all’art. 18, comma 1, CCI, anche nel caso in cui tali misure siano già state adottate.

    Un’altra ipotesi codificata in cui il debitore può richiedere l’adozione di misure cautelari prima della presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è prevista all’art. 44, comma 1, CCI, laddove si concede al debitore la facoltà di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di presentare in un momento successivo la proposta, il piano e gli accordi.

    b) misure cautelari e protettive richieste contestualmente alla presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza

    Il debitore può richiedere l’emanazione di misure cautelari anche direttamente nella domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto.

    In tal caso, il provvedimento di emanazione del tribunale viene trascritto nel Registro Imprese, di conseguenza a decorrere da tale data i creditori non possono iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa.

    Corrispondentemente, a tutela dei creditori il legislatore ha previsto che: la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e la disposizione per cui le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale e di accertamento dello stato di insolvenza non possono essere pronunciate.

    b) misure cautelari e protettive richieste successivamente all’avvio della procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza

    Infine, le misure cautelari possono essere richieste dal debitore nel corso della procedura, e ciò anche nel caso in cui esse siano nuove od ulteriori rispetto a quelle già presentate nella domanda di avvio.

    Procedimento per l’emanazione delle misure cautelari e protettive

    Il procedimento per l’emanazione delle misure cautelari e protettive è disciplinato all’art. 55 CCI: di seguito se ne ripercorrono i passaggi essenziali.

    • la domanda deve essere presentata al tribunale territorialmente competente;
    • una volta ricevuta la domanda, il presidente del tribunale o il presidente della sezione, cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi prescelto, designa il magistrato cui è affidato il procedimento;
    • il giudice assegnatario procede senza formalità agli atti di istruzione che si rendono necessari in relazione alla misura prescelta;
    • l’instaurazione del contraddittorio con le parti è rappresentata come eventuale ai fini dell’emanazione della misura;
    • qualora non abbia già provveduto in tal senso, con lo stesso decreto motivato con il quale decide sulla misura, il giudice deve fissare l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all’istante un termine perentorio non inferiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti;
    • all’udienza il giudice conferma, modifica o revoca le misure con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies del Codice di Procedura Civile;
    • il decreto con cui il giudice si pronuncia sulla richiesta del debitore di cui all’art. 54, comma 2, CCI è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies del Codice di Procedura Civile.

    Durata massima e proroga delle misure cautelari e protettive

    La durata delle misure cautelari e protettive è fissata dal giudice nel provvedimento che le dispone, per una durata massima di dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di eventuali rinnovi o proroghe, come previsto dall’art. 8 CCI.

    Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

    La proroga delle misure può essere concessa qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

    – sia rispettato il termine massimo di cui all’art. 8 CCI, e

    la proroga non arrechi ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

    Modifica o revoca delle misure cautelari e protettive

    Le misure cautelari e protettive sono modificate o revocate dal tribunale, sentito il parere del commissario giudiziale, se nominato, nei seguenti casi:

    • su richiesta del debitore o del commissario giudiziale;
    • su richiesta del pubblico ministero o dei creditori in caso di atti di frode;
    • quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più le esigenze di protezione per cui erano state emesse.

    In ogni caso il tribunale, prima di pronunciarsi, è tenuto a sentire le parti in contraddittorio tra loro.

    Reclamabilità delle misure cautelari e protettive emanate

    Il legislatore del Codice della Crisi non prevede espressamente che i provvedimenti recanti l’adozione di misure cautelari e protettive siano impugnabili, tuttavia, anche alla luce dell’espresso richiamo, da parte del legislatore, agli articoli del Codice di procedura civile che disciplinano i procedimenti cautelari, si deve ritenere che siano soggetti a reclamo, con procedimento regolato con l’applicazione analogica delle richiamate disposizioni del Codice di rito, mentre, legittimati a conoscere dell’impugnazione saranno, rispettivamente, il tribunale, nel caso in cui la misura sia stata emanata dal giudice delegato, e la corte d’appello qualora, invece, il provvedimento sia stato adottato dal tribunale in composizione collegiale.

  • Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

    Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

    Nozione di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

    Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è disciplinato dagli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14-Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI).

    La disposizione di apertura definisce il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione lo strumento con il quale l’imprenditore c.d. “sopra soglia”, cioè, secondo la vecchia terminologia, fallibile, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile [in deroga, quindi, alle cause di prelazione e alla regola della par condicio creditorum] e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.

    Presupposti soggettivo e oggettivi

    Il debitore può validamente presentare domanda recante il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione soltanto in presenza di determinati presupposti.

    a) presupposto soggettivo
    Possono accedere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione soltanto gli imprenditori non piccoli. L’art. 64-bis, comma 1, prima parte, CCI, richiama, infatti, espressamente l’art. 2, comma 1, lett. d), richiedendo la contemporanea presenza di tutti e tre i seguenti requisiti: 1) ammontare complessivo dello stato patrimoniale annualmente inferiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti al deposito della domanda (o nel minor arco temporale se l’inizio dell’attività è infra triennale), 2) ammontare complessivo dei ricavi annualmente inferiore a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti della domanda (o nel minor arco temporale se l’inizio dell’attività è infra triennale), 3) ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 euro. Grava sullo stesso imprenditore l’onere di provare di essere sopra soglia.
    In dottrina è stato affermato che il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è stato ricavato per gemmazione dal concordato preventivo, del quale sono espressamente richiamate soltanto alcune disposizioni.

    Rispetto al concordato preventivo l’istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione riconosce all’imprenditore una maggiore autonomia nella gestione; in più, per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il legislatore ha espressamente prevista la possibilità di derogare al noto principio per cui l’imprenditore risponde dei debiti contratti con tutto il suo patrimonio. E, quale ulteriore peculiarità che lo distingue dal concordato preventivo, per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è consentito, in deroga agli artt. 2740 e 2741 del codice civile, recanti, lo si ricorda, i principi della par condicio creditorum e delle cause di prelazione, lasciare una parte del patrimonio nella disponibilità dell’imprenditore.

    b) presupposti oggettivi
    1) attuale condizione di crisi o di insolvenza;
    2) approvazione della proposta recante il piano di ristrutturazione da parte di tutte le classi di creditori: all’interno di ciascuna class vige il principio di maggioranza, per cui è possibile che vi siano creditori dissenzienti e che, tuttavia, il piano venga ugualmente approvato.
    3) entro trenta giorni dall’omologazione, soddisfacimento integrale in denaro dei crediti privilegiati di cui all’art. 2751-bis, comma 1, n. 1 del Codice civile (crediti di lavoro).

    La procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

    • La domanda, corredata dalla proposta, dal piano e dalla documentazione necessaria, è presentata con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Entro il giorno successivo al deposito, è comunicata al Registro Imprese a cura della cancelleria, ed entro il giorno ancora successivo il conservatore è tenuto ad eseguirne l’iscrizione. La domanda è, inoltre, soggetta alla comunicazione al pubblico ministero.
    • Alla domanda deve essere unita anche l’attestazione di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
    • Il deposito della domanda produce soltanto alcuni degli effetti previsti dall’art. 46 CCI per il concordato preventivo:
    • prededucibilità dei crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore;salvo espressa autorizzazione del tribunale, impossibilità per i creditori di acquisire diritti in prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.
    • prededucibilità dei crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore;
    • salvo espressa autorizzazione del tribunale, impossibilità per i creditori di acquisire diritti in prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti.
    • Il tribunale adito pronuncia decreto, con il quale:
      a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina il giudice delegato e nomina/conferma il commissario giudiziale;
      b) Tenuto conto del numero dei creditori, dell’entità del passivo e della necessità di assicurare tempestività ed efficacia alla procedura, fissa ai creditori la data iniziale e la data finale entro le quali esprimere il voto e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai medesimi (art. 47, comma 2, lett. c), CCI);
      c) Fissa il termine perentorio, inferiore ai quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria il 50 per cento della somma corrispondente alle spese per l’intera procedura preventivate come necessarie, o, in alternativa, il 20 per cento della minor somma stabilita dal tribunale.
    • Dalla presentazione della domanda fino alla sua omologazione l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale e sempre nell’interesse prevalente dei creditori.
      Tutti gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con il piano sono soggetti alla preventiva comunicazione al commissario giudiziale, che è chiamato a esprimere il suo parere. Il parere è obbligatorio ma non vincolante, nel senso che il debitore può materialmente compiere l’attività anche in caso di segnalazione negativa del commissario giudiziale, comunicata contestualmente all’imprenditore e all’organo di controllo e, in caso di pretermissione di tale segnalazione da parte del debitore, il commissario giudiziale ha l’onere di informarne immediatamente il tribunale perché adotti i provvedimenti opportuni.
    • Al termine delle operazioni di voto, il commissario giudiziale redige apposita relazione recante il risultato conseguito:

      a) se tutte le classi hanno approvato il piano almeno con le maggioranze di cui all’art. 64-bis, comma 7, CCI, il tribunale emette sentenza di omologa del piano di ristrutturazione.

      b) Se un creditore propone opposizione eccependo il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa ugualmente il piano, a condizione che il creditore dissenziente ottenga la propria posizione soddisfatta in misura non inferiore all’importo che gli sarebbe spettato se la procedura pendente fosse stata la liquidazione giudiziale.

      c) Se dalla relazione del commissario giudiziale non risulta raggiunta la maggioranza in tutte le classi, nei 15 giorni successivi al deposito della relazione il debitore può, alternativamente:chiedere al tribunale di accertare l’esito delle votazioni,chiedere la conversione della domanda in domanda di concordato preventivo.
    • chiedere al tribunale di accertare l’esito delle votazioni,
    • chiedere la conversione della domanda in domanda di concordato preventivo.

    d) Se non è raggiunta la maggioranza in tutte le classi e il debitore non si attiva nei termini per ottenere l’accertamento del risultato delle votazioni o la conversione della domanda in concordato preventivo, il tribunale, qualora ne sussistano i presupposti, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

    Conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo

    La domanda di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può essere convertita in domanda concordato preventivo nelle seguenti ipotesi:

    a) quando dalla relazione del commissario giudiziale relativamente all’esito del voto delle singole classi di creditori emerge che non in tutte le classi è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’omologazione del piano di ristrutturazione e il debitore ne fa richiesta nei 15 giorni successivi al deposito;

    b) qualora un creditore abbia contestato il difetto di convenienza del piano;

    c) in ogni caso, in ogni momento della procedura.

    Si noti che la disposizione di chiusura prevede anche la possibilità del percorso inverso, cioè della conversione della domanda di concordato preventivo in domanda di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, limitatamente, tuttavia, al periodo antecedente all’inizio delle operazioni di voto (art. 64-quater, comma 5, CCI).

    Si deve, in ogni caso, notare che in concreto passare da una procedura all’altra non è affatto semplice ed immediato come appare dal tenore della norma, perché il contenuto della proposta nelle due procedure è molto diverso.

    Il passaggio alla diversa procedura comporta, quindi, la predisposizione di una nuova domanda, che presenti i requisiti richiesti per la nuova procedura, e, conseguentemente, anche l’acquisizione di una nuova dichiarazione di fattibilità da parte dell’esperto.

    Alcune considerazioni conclusive in relazione alla effettiva accessibilità della procedura

    Da una lettura superficiale dei tre articoli che costituiscono il Capo I-bis dedicato al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, collocato, a sua volta, all’interno del Titolo IV, rubricato Strumenti di regolazione della crisi, sembrerebbe evincersi, come, del resto, per le altre procedure regolamentate nel medesimo, citato, Titolo IV, che queste siano facilmente accessibili allo stesso debitore, senza alcuna necessità di assistenza tecnica.

    Ma già da quanto sopra sinteticamente esposto si comprende la necessità di strutturare correttamente il piano per ottenere, in prima battuta, l’attestazione del professionista indipendente di cui all’art. 64-bis, comma 3, ma, soprattutto, la maggioranza favorevole in ogni classe di debitori, necessaria per ottenere l’omologazione del piano da parte del tribunale.

    Avere un consulente di fiducia, per il debitore, diventa un punto di appoggio non solo nella fase di presentazione della domanda e di elaborazione e redazione del piano, ma, ancora prima, nella valutazione delle condizioni patrimoniali ed economico-finanziarie dell’impresa, anche ai fini della determinazione dello stato di crisi o di insolvenza, e poi, più avanti, avvenuta l’omologazione, per tutta la durata dell’attuazione del piano.

  • Esdebitazione: come ottenerla

    Esdebitazione: come ottenerla

    Lo strumento della composizione negoziata della crisi

    La composizione negoziata della crisi è uno strumento che il nostro legislatore, in armonia con le indicazioni di provenienza unionale, mette a disposizione di tutti gli imprenditori, senza distinzione alcuna, quando sussistano due presupposti:
    1) l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e
    2) risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

    Attivando la procedura della composizione negoziata della crisi, con l’accesso all’apposita piattaforma telematica gestita dal sistema Unioncamere, l’imprenditore domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente di nominare un “esperto”, con la funzione di agevolare le trattative tra il medesimo imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi o di insolvenza in cui versa l’imprenditore (art. 12 CCI).

    L’istituto segue la linea di indirizzo del legislatore europeo di anticipare l’intervento in funzione preventiva, quando la situazione di pre-crisi non è ancora irreversibile, quando, in altri termini, l’impresa non è ancora irrecuperabilmente decotta, ma, anzi, se adeguatamente ristrutturata, è potenzialmente ancora in grado di produrre ricchezza.

    Nella procedura della composizione negoziata l’imprenditore non perde mai il controllo della propria impresa, ma accetta di collaborare con l’esperto, confidando che l’esperienza e la terzietà di quest’ultimo siano di ausilio per il superamento positivo delle difficoltà patrimoniali o economico-finanziarie in cui versa la sua azienda.

    Le misure protettive e cautelari

    Alle misure protettive nella composizione negoziata sono dedicati gli artt. 18 e 19 CCI.

    Le misure protettive del patrimonio possono essere richieste direttamente dall’imprenditore, sia nell’istanza di nomina dell’esperto, sia anche successivamente, nel corso della procedura. Alle misure protettive può accompagnarsi la richiesta di provvedimenti cautelari, qualora si configurino come necessari per il proseguimento e il buon fine delle trattative.

    L’istanza con cui viene richiesta l’applicazione di misure protettive, e di eventuali correlati provvedimenti cautelari, deve essere presentata attraverso la piattaforma telematica dedicata e con essa l’imprenditore può chiedere che le misure siano applicate:

    • esclusivamente per alcune tipologie di iniziative che potrebbero essere intraprese dai creditori;
    • nei confronti soltanto di alcuni creditori o di alcune categorie di creditori.

    L’istanza di applicazione delle misure protettive è soggetta a pubblicazione nel Registro Imprese, corredata dell’accettazione dell’esperto.

    Effetti della pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese

    La pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive nel Registro Imprese produce importanti effetti, difatti, da tale giorno:

    a) i creditori interessati non possono:

    • acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
    • iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
    • per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza:rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti;provocare la risoluzione dei contratti pendenti;anticipare la scadenza dei contratti pendenti;apportare modifiche ai contratti pendenti in danno dell’imprenditore.
    • rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti;
    • provocare la risoluzione dei contratti pendenti;
    • anticipare la scadenza dei contratti pendenti;
    • apportare modifiche ai contratti pendenti in danno dell’imprenditore.

    Ai medesimi creditori interessati è, tuttavia, consentito sospendere l’adempimento dei contratti pendenti limitatamente al periodo tra la pubblicazione dell’istanza nel Registro Imprese e la conferma delle misure richieste da parte del giudice competente.

    b) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, fino alla conclusione delle trattative, ovvero alla revoca dell’istanza di composizione negoziata, sempre che il giudice non disponga la revoca delle misure protettive precedentemente concesse.

    Il procedimento di convalida delle misure protettive

    a) deposito del ricorso
    L’atto di avvio del procedimento di convalida delle misure protettive è il deposito del ricorso, recante l’istanza con cui ne viene fatta richiesta, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell’esperto, presso il Tribunale territorialmente competente e dell’ulteriore documentazione di cui all’art. 19, comma 2, CCI.

    Il deposito deve avvenire entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel Registro Imprese. Il mancato rispetto di detto termine è causa di perdita di efficacia delle misure. L’inefficacia viene dichiarata con decreto motivato dal Tribunale adito, inaudita altera parte.

    Nel medesimo ricorso, l’imprenditore può presentare anche richiesta di modifica delle misure protettive oggetto dell’istanza, e, se il caso concreto lo richiede, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a buon fine le trattative.

    Il procedimento segue la forma prevista agli artt. 669-bis e seguenti del Codice di procedura civile.

    Il Tribunale si pronuncia con ordinanza, reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies del Codice di procedura civile.

    b) udienza di convalida
    A pena di perdita di inefficacia delle misure protettive, nei successivi trenta giorni dal deposito del ricorso, l’imprenditore deve curarsi che sia pubblicato nel Registro Imprese il numero di ruolo del ricorso depositato.

    Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, il Tribunale fissa con decreto l’udienza e ne dispone la notifica al ricorrente e all’esperto. Il mancato rispetto del termine è causa di perdita di efficacia delle misure protettive già adottate in via provvisoria.

    All’udienza il Tribunale, senza particolari formalità, sentite le parti e il parere dell’esperto, nomina un ausiliario esperto della materia per il compimento degli atti istruttori indispensabili.

    Se le misure protettive o gli atti cautelari richiesti sono destinati ad incidere sui diritti di terzi, anche questi devono essere sentiti.

    c.1) ordinanza di convalida delle misure protettive: durata massima delle misure
    Il tribunale, in caso di accoglimento del ricorso, dispone con ordinanza sulla durata massima delle misure protettive, che può essere compresa tra i trenta e i centoventi giorni, prorogabili, su istanza di parte e con il parere favorevole dell’esperto, fino a duecentoquaranta giorni.

    c.1) ordinanza di convalida delle misure protettive: limitazione delle misure
    Con la medesima ordinanza di accoglimento del ricorso, il Tribunale può disporre la limitazione delle misure:

    • a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti;
    • soltanto a determinati creditori o categorie di creditori.

    La revoca delle misure protettive

    La revoca delle misure protettive può essere disposta dal Tribunale, su istanza dell’imprenditore o di uno o più dei creditori, e sentito il parere dell’esperto, quando dette misure:

    • non siano più idonee a garantire il raggiungimento della finalità di assicurare il buon esito delle trattative in corso;
    • siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

    Con la medesima procedura può essere richiesta anche la limitazione di tali misure cautelari.

    Il ruolo del Tribunale nella composizione negoziata: la convalida delle misure protettive e cautelari

    Il giudice non è soggetto necessario della procedura della composizione negoziata, tanto che in dottrina si parla a volte di giurisdizione episodica, ma il suo intervento avviene per alcuni passaggi fondamentali.

    Soprattutto, si deve notare la disposizione di cui all’art. 19, comma 3, CCI, laddove il legislatore sancisce l’inefficacia delle misure protettive, qualora il Tribunale non fissi l’udienza nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso. Si tratta, dunque, di un termine perentorio che comporta una grave responsabilità per il giudice.

    Del resto, anche l’esperto è gravato di una analoga responsabilità, dal momento combinato disposto dell’art. 18, comma 1, con l’art. 19, comma 1, si evince che, in mancanza dell’accettazione dell’istanza da parte dell’esperto, il ricorso mancherebbe di un elemento essenziale – l’allegato recante la dichiarazione favorevole dell’esperto – è non potrebbe, perciò, essere accolto.

    Nel primo caso – decreto di rigetto del Tribunale per mancato rispetto del termine – si tratta, com’è evidente, di un provvedimento dovuto, basato su dati oggettivi – il mancato rispetto, appunto, del termine perentorio dettato dal legislatore per depositare il ricorso.

    Nel caso della accettazione dell’esperto, così come nel caso di emanazione di ordinanza di accoglimento da parte del Tribunale, si è di fronte a valutazioni necessariamente sommarie, che si esprimono in due direzioni convergenti:

    • le concrete potenzialità di risanamento dell’impresa, che consentano di auspicare come almeno possibile la sua ripresa;
    • l’adeguatezza delle misure richieste e la loro conferenza in riferimento alla prosecuzione delle trattative, volte al raggiungimento dello scopo di risanamento.

    Si tenga, comunque, presente che l’istanza, anche qualora sia rigettata o revocata, può essere sempre ripresentata, in caso di mutamento della situazione concreta, argomentando diversamente la richiesta o integrandola con ulteriori informazioni decisive.