Author: Claudio Fuligni

  • Il figlio riacquista all’asta l’abitazione dei genitori

    Il figlio riacquista all’asta l’abitazione dei genitori

    Procedura di sovraindebitamento congiunto o familiare, in cui un’unica istanza viene presentata da più soggetti che fanno parte di un unico nucleo familiare.

    Si tratta, in particolare, di una impresa individuale che svolgeva l’attività di panificazione in un fondo in locazione.

    L’impresa era stata cancellata da più di un anno dal Registro Imprese, ed in ogni caso non raggiungeva la soglia di fallibilità, per cui l’imprenditore ha attivato una procedura di sovraindebitamento.

    Dal momento che i debiti nei confronti della banca erano garantiti dalla firma congiunta della moglie, che era anche comproprietaria dell’immobile in cui abitavano, si è scelto di presentare un progetto unitario.

    Il progetto omologato dal tribunale prevedeva la vendita sia dell’immobile in cui il debitore risiedeva con la moglie (che è stato acquistato dal figlio, perciò i due coniugi sono potuti rimanere nel loro alloggio), che del fondo dove veniva svolta l’attività di panificazione, che attualmente non è ancora stato venduto.

    Il ricavato della vendita della casa di abitazione è stato messo a disposizione al passivo della procedura: una volta venduto anche il fondo si procederà al riparto finale.

    Nel medesimo progetto confluiva, inoltre, una parte dello stipendio percepito dall’ex imprenditore, che nel frattempo è stato assunto da un’impresa, quindi percepisce un reddito da lavoro dipendente.

    Sul totale dello stipendio sono state stabilite le somme necessarie al mantenimento di tutta la famiglia e al giudice, oltre all’attivo derivante dalla vendita della casa e del capannone, è stato chiesto di accantonare anche la parte dello stipendio residua, dedotte le spese necessarie per vivere.

  • Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento

    Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento

    Procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il piano liquidatorio prevede il recupero di un credito Iva, il recupero di un credito nascente dalla vendita di un immobile di proprietà dall’imprenditore e l’acquisizione alla procedura della parte dello stipendio calcolata detraendo le somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia.

    Una volta giunti alla scadenza dei 48 mesi previsti dal piano, il liquidatore presenterà il conto della gestione e il piano di ripartizione finale e pagherà prima i crediti prededucibili e poi, in ordine, i privilegiati e i chirografari.

  • Ai creditori sarà corrisposto il 16% dei crediti

    Ai creditori sarà corrisposto il 16% dei crediti

    Liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il debitore era titolare di una piccola impresa individuale che aveva maturato debiti con l’Agenzia della riscossione e con le banche. L’impresa era cessata da oltre un anno e l’ex titolare era stato assunto come dipendente, in più era proprietario di un immobile ad uso abitativo.

    Il debitore ha messo a disposizione della procedura l’immobile di proprietà, mentre lo stipendio non è stato conferito neppure in parte, essendo di modico importo e avendo, oltretutto, il debitore moglie e figli a carico.

    Nella predisposizione del piano si è preso in mano tutto l’attivo a disposizione, si sono valutate le esposizioni debitorie, sono state calcolate le spese mensili necessarie e la capienza in tal senso dello stipendio percepito dal debitore.

    Il giudice ha omologato il piano.

    Il liquidatore ha fissato l’asta per la vendita dell’immobile, che è già andata deserta per ben due volte, per cui il termine iniziale di durata della procedura, fissato in 5 anni dall’omologa del piano, è stato prorogato ad oggi di oltre 2 anni.

  • Ai creditori solo il 7% dei crediti

    Ai creditori solo il 7% dei crediti

    Proposta di accordo da sovraindebitamento. La debitrice, circa una decina di anni fa, aveva prestato delle fideiussioni personali in banca a favore di una società a responsabilità limitata di cui non era né socio né amministratore. La società è fallita e la signora è stata coinvolta per il pagamento dei debiti bancari.

    La signora era disoccupata e non aveva beni o crediti sufficienti per attivare la procedura: ha potuto presentare l’istanza perché il fratello ha messo a disposizione 30.000 euro.

    La proposta di accordo è stata inviata dall’OCC ai creditori, che l’hanno approvata con oltre il 60% del silenzio-assenso, il giudice non ha nominato un liquidatore, autorizzando il gestore della crisi a portare avanti la procedura, quindi nella stessa persona sono venuti a coincidere il ruolo di gestore della crisi nominato dall’OCC e il ruolo di liquidatore nominato dal tribunale: con la consegna della somma da parte del fratello nel giro di una settimana si è chiusa la fase liquidatoria.

  • Piano attestato di risanamento

    Piano attestato di risanamento

    Gli Accordi di cui al Capo I del Titolo IV del Codice della crisi hanno il fine comune di risolvere la situazione di crisi o di insolvenza in cui si trovi l’impresa in una fase in cui la situazione è ancora recuperabile, per cui il ricorso allo strumento prescelto è idoneo a consentire all’impresa di ritornare in bonis.

    In tutti casi un ruolo centrale nella procedura viene ad assumerlo il professionista indipendente, il quale, tra l’altro, ha la fondamentale funzione di attestare la veridicità del piano proposto dall’imprenditore ai creditori.

    Il piano attestato di risanamento ha la duplice funzione di:

    a) consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e
    b) di assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria.

    Il professionista indipendente è chiamato a attestare:

    • la veridicità dei dati aziendali
    • la fattibilità economica del piano

    Gli accordi di ristrutturazione si sostanziano nell’elaborazione, da parte dell’imprenditore, di un piano con una struttura analoga a quella del piano attestato di risanamento, ma con tre ulteriori requisiti essenziali:

    • il piano deve essere approvato da un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti
    • gli accordi di ristrutturazione sono soggetti a omologazione
    • gli accordi di ristrutturazione devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei.

    In questo caso il professionista indipendente è chiamato a attestare:

    • l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei con le modalità e nei termini previsti dal Codice.

    È di immediata evidenza che il ruolo del professionista in questo tipo di procedure diviene centrale sin dalla prima ideazione del progetto di piano.

    A seguito del primo colloquio tra il nostro team di professionisti e il cliente, qualora si ravvisi l’opportunità di accedere ad una delle descritte procedure, il professionista affiancherà sin dall’inizio l’imprenditore:

    • anzitutto nell’analisi approfondita della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa e nell’analisi dei motivi che hanno condotto alla situazione di criticità e
    • successivamente nella elaborazione del piano (e dell’accordo) e nella sua proposizione ai creditori e nella conseguente, eventuale, negoziazione, fino alla omologazione e successiva esecuzione.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria

    Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento

    Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili

    I nostri professionisti valuteranno la soluzione di proporre, alternativamente, un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione

    Il nostro team fornirà le asseverazioni necessarie e seguirà la procedura anche successivamente all’omologazione, fino alla completa esecuzione del piano.

    RISULTATO:

    Completo risanamento dell’impresa.

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  • Liquidazione giudiziale

    Liquidazione giudiziale

    La liquidazione giudiziale è la procedura che nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza sostituisce il fallimento della Legge fallimentare del 1942.

    Al termine della procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e con il ricavato sono soddisfatti i creditori in ordine di graduazione dei loro crediti.

    La liquidazione giudiziale si basa sudue presupposti:

    • soggettivo: possono accedervi soltanto gli imprenditori “sopra soglia” (cioè fallibili);
    • oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza.

    Soggetti legittimati al proporre la domanda di liquidazione giudiziale:

    il debitore

    uno o più creditori

    il pubblico ministero

    gli organi e le autorità amministrative cui è attribuito un potere di vigilanza sull’impresa

    A seguito della sentenza che dichiara aperta la procedura il debitore è privato della disponibilità e del potere di amministrare i suoi beni, che sono affidati al curatore nominato.

    La liquidazione giudiziale si chiude con la liquidazione dell’attivo e con la sua ripartizione tra i creditori in ordine al grado di prelazione.

    Nei nostri colloqui con il cliente, che caldeggiamo sempre avvengano in presenza, ascolteremo le sue motivazioni ed esamineremo insieme i documenti, e, qualora non risulti percorribile la strada del risanamento dell’impresa, predisporremo tutti gli strumenti per supportarlo al meglio nel corso della procedura fino alla chiusura e all’eventuale, successivo procedimento di esdebitazione.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Nel caso in cui la domanda di liquidazione giudiziale sia stata proposta da un creditore, da coloro che hanno di controllo e vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, se il cliente si presenta con la notifica del decreto di convocazione lo assistiamo per tutte le fasi della procedura, dall’udienza dell’art. 41 c.c.i. al provvedimento di chiusura della procedura

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  • Sovraindebitamento

    Sovraindebitamento

    Il sovraindebitamento è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, c.d. “legge anti-usura” o anche “legge anti-suicidi”. Questa legge è entrata effettivamente in vigore tre anni dopo, nel 2015, ed ha riscontrato una scarsa applicazione, anche perché poco conosciuta ed altrettanto poco pubblicizzata; finché, con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha anticipato l’entrata in vigore della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento già contenuta nel codice della crisi e dell’insolvenza, la cui data di entrata in vigore era fissata per il 1° settembre 2021.

    CHI PUÓ RICORRERE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO:

    • imprenditori non fallibili
    • imprenditori agricoli
    • professionisti
    • consumatori
    • enti-fondazioni
    • start-up

    Le principali novità introdotte nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza:

    • gli appartenenti a un medesimo nucleo familiare possono avviare un’unica procedura per sovraindebitamento se conviventi o comunque qualora i debiti abbiamo un’origine comune;
    • la proposta del piano del consumatore adesso può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno; in altri termini, la già avvenuta cessione del quinto o il suo pignoramento non sono opponibili alla procedura;
    • mutuo ipotecario: la proposta di accordo – per tutte le tipologie di richiedenti – e il piano di liquidazione – per il solo debitore – possono prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale (in caso di consumatore) o sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa (se imprenditore);
    • l’accordo di composizione della crisi e il decreto di apertura della liquidazione della società producono effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
    • anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 22 ottobre 2019, è stata prevista la falcidiabilità del debito Iva per tutti coloro che ricorrono alle procedure di sovraindebitamento e non più soltanto per i soggetti fallibili, come recitava l’originario art. 7 della L. 3/2012, dichiarato, appunto, incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Uno dei meriti del Codice della crisi è quello di aver inserito le procedure di sovraindebitamento tra le procedure concorsuali, armonizzandole con le altre procedure.

    Le procedure di sovraindebitamento hanno il comune obiettivo di “ripulire” la posizione del debitore.

    Il debitore, con la presentazione del piano, si impegna a pagare i suoi debiti, a seconda dei casi:

    • con la liquidazione del suo patrimonio oppure,
    • dopo un approfondito studio della sua condizione patrimoniale e soprattutto degli attesi flussi finanziari, con una parte delle sue entrate.

    In ogni caso, il PIANO è predisposto dal legale e dall’advisor insieme con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) in modo da lasciare al debitore la liquidità sufficiente a garantire un dignitoso tenore di vita per sé e per la sua famiglia.

    Con l’omologa del piano del debitore, anche se i debiti non sono estinti per il loro complessivo ammontare, sono bloccate tutte procedure esecutive e se il debitore rispetta gli impegni in esso assunti, al termine del periodo previsto tutti i suoi debiti residui saranno azzerati.

    Le procedure per arrivare all’omologazione del piano sono piuttosto snelle, anche nella tempistica, per cui in poco tempo (al più qualche mese) il proponente può ottenere la sospensione di tutte le procedure esecutive a suo carico e recuperare la serenità quotidiana, senza più temere da un momento all’altro l’arrivo dell’ufficiale giudiziario, senza più avere l’ansia di non avere la disponibilità economica per pagare le rate dei finanziamenti assunti in scadenza o già scaduti, o le Ri.Ba. scadenzate per il fine mese.

    La procedura di sovraindebitamento si articola in pochi passaggi:

    • il sovraindebitato deposita l’istanza ed eventuali documenti allegati all’Organismo di Composizione della Crisi – OCC;
    • il responsabile dell’Organismo nomina il Gestore della crisi;
    • il Gestore della crisi, verificate le condizioni soggettive e oggettive di compatibilità, accetta l’incarico;
    • il Gestore della crisi, dopo aver sentito il debitore, e verificato quanto dichiarato nell’istanza, attende l’elaborazione definitiva del piano ad opera dell’advisor, per attestarne la fattibilità;
    • a questo punto il piano è pronto per essere omologato o, a seconda della procedura, sottoposto alla votazione dei creditori che precede l’omologa;
    • con l’omologa viene nominato il Liquidatore;
    • l’advisor e l’avvocato assistono il debitore per tutta la procedura di liquidazione e alla chiusura, quando non opera di diritto, avviano il procedimento di esdebitazione.

    Se la procedura appare semplice nei vari passaggi non è altrettanto semplice strutturare correttamente il piano per arrivare alla sua omologa.

    È importante rivolgersi a dei professionisti esperti cui spiegare sinceramente la propria posizione perché questi la possano rappresentare correttamente nella domanda e successivamente possano collaborare con il gestore nominato dall’Organismo per la Composizione della Crisi per la predisposizione del piano definitivo da presentare al giudice per l’omologa.

    Nel nostro team il cliente può trovare gli esperti che possono aiutarlo, e non deve preoccuparsi del loro compenso, perché noi chiediamo soltanto una piccola cifra per avviare la pratica, il residuo sarà inserito nel piano e liquidato dal giudice nella procedura.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    I nostri professionisti assisteranno il cliente per tutta la durata della procedura.

    RISULTATO:

    Esdebitazione e risanamento completo della propria situazione personale/familiare

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  • Composizione per via extragiudiziale

    Composizione per via extragiudiziale

    La composizione per via extragiudiziale (o stragiudiziale) della criticità è la via più piana e semplice per il superamento della criticità.

    Presupposti per accedere alla via stragiudiziale:

    che la situazione sia sanabile e

    che ci sia almeno una certa disponibilità di mezzi con i quali poter negoziare in via transattiva una soluzione più favorevole.

    Il limite più frequente del percorso stragiudiziale è la natura del debito: se creditore è una pubblica amministrazione difficilmente accetterà una opzione transattiva.

    Esistono anche altri strumenti normativi cui il professionista può proporre di fare ricorso alternativamente alla soluzione transattiva, quali la rottamazione, il saldo o la reteizzazione delle cartelle esattoriali, ecc.

    Il nostro principale punto di forza è l’ascolto: ai nostri clienti chiediamo di incontrarci possibilmente in presenza e dedichiamo loro tutto il tempo necessario a comprendere le loro ragioni, verificare la loro situazione patrimoniale e le loro esposizioni e a riflettere insieme sulle loro attese concrete.

    IL NOSTRO METODO IN SINTESI

    Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria

    Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento

    Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili

    I nostri professionisti si occuperanno di prendere contatti separati e di gestire la negoziazione con i creditori

    RISULTATO:

    miglioramento del quadro debitorio finale fino al completo risanamento.
    Transazione e rateizzazione o saldo e stralcio di tutti i debiti pendenti.

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    I nostri esperti saranno a tua disposizione, per ascoltarti e comprendere le tue necessità. Il colloquio non ha un termine massimo di durata predefinito e può avvenire, a tua scelta, alternativamente:

    in presenza presso la nostra sede principale di Grosseto o le nostre sedi operative di Follonica (GR) e di Pisa (PI);

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