Author: Claudio Fuligni

  • Crisi d’impresa: analisi del fenomeno e possibili soluzioni

    Crisi d’impresa: analisi del fenomeno e possibili soluzioni

    La situazione di crisi può essere definita come la situazione in cui un’impresa, ma anche consumatori e altri soggetti non imprenditori, non è in grado di far fronte ai propri debiti nel modo convenuto con i creditori. Le cause della crisi sono molteplici e complesse.

    Tra le principali si possono annoverare:

    Facilità di accesso al credito: L’accesso facile al credito tramite carte di credito, aperture di credito e finanziamenti per acquisti di beni durevoli può portare l’imprenditore a fare investimenti al di sopra delle possibilità finanziarie dell’impresa.

    Eventi imprevisti: Le spese impreviste, causate da perdite inattese, da mutamenti del mercato dovuti a guerre o calamità naturali e pandemie o altre situazioni preventivamente imprevedibili, possono far precipitare un individuo o una famiglia in una situazione di sovraindebitamento.

    Scarso controllo finanziario: la scarsa abilità nel gestire il denaro aziendale, anche dovuta a collaboratori e consulenti inadeguati, può portare a decisioni finanziarie sbagliate e alla crescita incontrollata dei debiti.

    Possibili soluzioni al problema dello stato di crisi dell’impresa:

    – rivolgersi a professionisti del settore: consultare sistematicamente consulenti d’impresa può aiutare l’imprenditore a prendere decisioni finanziarie più informate e responsabili. Qualora, poi, si palesasse un possibile stato di crisi, il ricorso a professionisti specializzati nella gestione della crisi e dell’insolvenza può essere decisivo per il rapido risanamento dei conti e del totale recupero dell’impresa.

    ridurre l’accesso al credito in favore di altre soluzioni: a volte un indiscriminato accesso al credito per far fronte sia a investimenti a lungo termine che a pagamenti a breve, può favorire pratiche predatorie da parte dei creditori. In questi casi è consigliabile soffermarsi a esaminare la patrimonializzazione e il grado di redditività aziendale, evidenziando il reddito operativo lordo, le spese mensili strettamente collegate all’operatività dell’impresa e le spese extra: la riduzione delle spese extra e la risistemazione delle spese collegate all’operatività aziendale, pur mantenendo fermo il reddito operativo lordo, già consente di liberare liquidità immediata, e si tratta solo di un esempio, ma gli interventi possibili sono molteplici e diversificati. Anche in questo caso la consulenza di un professionista specializzato può essere decisiva.

    – negoziare le posizioni debitorie, offrendo in un’unica soluzione o in poche rate ravvicinate una somma inferiore all’ammontare complessivo del debito a saldo e stralcio. Adottando un comportamento corretto e rappresentando chiaramente le proprie criticità al creditore, l’imprenditore può dimostrare al creditore che quanto sta offrendo è il massimo disponibile, e che neppure attivando una procedura esecutiva per il recupero del credito il creditore potrebbe ottenere maggiore soddisfazione: in questi casi solitamente il creditore accetta l’offerta a saldo e stralcio, che gli consente di venire subito in possesso di almeno una parte di quanto gli spetta.

    – rateizzare i debiti (inserire link al nuovo articolo) che non è possibile estinguere con un’offerta a saldo e stralcio, o per il cospicuo scostamento tra quanto dovuto e quanto offerto dal debitore, o per la natura stessa del creditore, cui l’ordinamento non consente di accettare soluzioni a saldo e stralcio, come è il caso dell’Agenzia delle entrate, che può effettuare rateizzazioni secondo predeterminati parametri.

    ricorrere a prestiti personali per far fronte alle esigenze finanziarie dell’impresa. Questa soluzione presenta alcune criticità, legate alla necessità di restituire il capitale preso a prestito, aumentato degli interessi convenuti, alle scadenze prefissate, secondo un piano che potrebbe talvolta risultare difficile, se non impossibile, da rispettare per carenza della liquidità necessaria. Resta, quindi una opzione da valutarsi in via residuale, qualora non ci siano alternative più vantaggiose.

    – attivare la procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa: una procedura preconcorsuale che mette a disposizione dell’imprenditore un esperto per supportarlo nelle negoziazioni del debito con i creditori.

    – attivare la procedura del piano attestato si risanamento o degli accordi di ristrutturazione, due strumenti a cui il legislatore della riforma del 2019 ha dato maggiore spazio proprio nell’ottica di favorire il risanamento dell’impresa ed il suo totale recupero.

    Le soluzioni ora rappresentate sono sicuramente valide, ma ogni impresa ha una sua unicità che potrebbe consigliare di ricorrere contemporaneamente a più di una di tali soluzioni, o di predisporre strategie ancora diverse, più performanti.

    In ogni caso, visto l’importanza di un intervento rapido e adeguato per la soluzione positiva dello stato di crisi dell’impresa, è consigliabile, qualora l’imprenditore non sia in grado di intervenire in autonomia, di rivolgersi a professionisti esperti del settore, per ottenere il supporto necessario.

  • Rateizzazione del debito

    Rateizzazione del debito

    La rateizzazione dei debiti è una delle soluzioni che l’imprenditore può adottare per uscire da una situazione di criticità, che si verifica quando le entrate correnti dell’impresa non sono sufficienti, nel breve periodo, e, comunque, nell’arco temporale di un anno, a far fronte alle obbligazioni contratte.

    L’imprenditore, difatti, può superare questa criticità, tornando solvibile, purché si attivi velocemente ed adotti alcuni accorgimenti.

    Nozione di impresa in stato di crisi

    Secondo la nozione fornitaci dall’art. 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, viene definito “crisi” lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, perciò si può dire che un’impresa si trova in stato di crisi quando le entrate attese nei successivi dodici mesi non si dimostrano sufficienti a coprire le spese già programmate per lo stesso periodo.

    Lo stato di crisi può essere reversibile

    Se un’impresa si viene a trovare nello stato di crisi ora descritto non è affatto condannata a morte certa: dallo stato di crisi si può uscire ritornando in buone condizioni, basta muoversi velocemente, alle prime avvisaglie di criticità.

    Se un’impresa viene a trovarsi nello stato di crisi ora descritto, non è affatto detto che sia spacciata e destinata a uscire dal mercato: se ha gli strumenti e le condizioni per superare positivamente le criticità, può tornare in bonis e rimanere in piedi ancora per molti anni.

    Lo stato di crisi dell’impresa si caratterizza per la sua relativamente breve durata e per la possibile reversibilità.

    Proprio queste due caratteristiche lo distinguono dallo stato di insolvenza, definito allo stesso art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    L’importanza di agire velocemente per mettersi ai ripari

    Se, quindi, è unanimemente acquisito che dallo stato di crisi l’impresa può uscire a testa alta, tornando nelle condizioni che le consentono di prestare fede regolarmente agli impegni assunti, si deve sottolineare che ciò è tanto più tecnicamente possibile quanto prima l’imprenditore si attiva per risolvere la situazione di criticità.

    La velocità della reazione, difatti, è direttamente proporzionale, non solo al buon fine, in generale, dell’operazione, ma anche, elemento non secondario, alla rapidità dei tempi di ripresa.

    Come intervenire in modo rapido ed efficace

    Si può affrontare efficacemente lo stato di crisi, riportando rapidamente la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa in condizioni di sicurezza, in tre passaggi:

    • individuare tutti i creditori e stilare l’elenco dettagliato dei debiti dell’impresa, evidenziando i crediti privilegiati, se esistenti;
    • rappresentare compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, indicando tutte le componenti dell’attivo e del passivo aziendale;
    • elaborare una proposta transattiva personalizzata par ciascun creditore, valutando la possibilità di soddisfare i diversi creditori con percentuali diverse.

    Il duplice elenco dei debiti e dei creditori

    Mettersi al tavolino e redigere nero su bianco l’elenco dettagliato dei debiti e, correlativamente, anche l’elenco dei creditori ha un duplice significato.

    • consente all’imprenditore di prendere consapevolezza della sua situazione e di riflettere su eventuali scelte passate che hanno concorso a realizzare l’attuale stato di crisi, per evitare di commettere gli stessi errori di valutazione per il futuro.
    • tenendo conto che non a tutti i creditori si possono avanzare le stesse proposte (ad esempio all’Agenzia delle entrate non si possono proporre transazioni, ma, al più, richieste di rateizzazione), rappresenta il primo passo per arrivare alla elaborazione di proposte personalizzate appetibili per i singoli creditori.

    In ogni caso, l’elenco dei debiti deve contenere l’ulteriore indicazione dell’eventuale esistenza di privilegi, con relativi gradi, dato che l’ordinamento prevede che i crediti privilegiati siano soddisfatti con prelazione rispetto agli altri crediti chirografari.

    La rappresentazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale

    La somma di tutti i debiti e di tutte le voci dell’attivo patrimoniale consente di verificare se l’imprenditore ha la forza economica di sostenere una proposta da presentare ai creditori che risulti talmente conveniente da indurre gli stessi creditori ad accettarla alle condizioni dettate dal debitore.

    Se, difatti, il divario tra l’attivo patrimoniale e le passività risultasse concretamente molto elevato, difficilmente l’imprenditore potrebbe avere il potere economico di elaborare proposte attraenti per i creditori.

    Una proposta personalizzata per ogni creditore

    Per essere efficaci, per attrarre, cioè, l’interesse dei destinatari, è consigliabile che le proposte siano presentate ai creditori singolarmente e senza necessità di rispettare il principio di proporzionalità.

    I crediti non hanno tutti lo stesso peso e non gravano tutti allo stesso modo sull’impresa.

    Una volta determinate le capacità economiche dell’impresa, si passa ad elaborare una proposta personalizzata per ciascun creditore, che consiste nell’offerta di pagare solo una porzione del credito.

    Si tenga conto che i creditori non hanno solitamente tutti la medesima forza impositiva, per cui diviene strategico individuare quelli a cui può essere proposto uno sconto maggiore del credito vantato con buone prospettive di accoglimento dell’offerta transattiva.

    La proposta più vantaggiosa per l’impresa è indubbiamente la proposta a saldo e stralcio, con la quale il debitore offre al creditore, in un’unica soluzione, una somma inferiore all’importo effettivamente dovuto, argomentando che essa rappresenta la miglior soluzione concreta per il creditore, che, anche attivando una eventuale azione legale di recupero del credito, rischierebbe addirittura di ottenere un risultato quantitativamente inferiore.

    La rateizzazione dei debiti

    La proposta di rateizzazione dei debiti determina una negoziazione tra il debitore e il creditore sull’importo delle singole rate e sul numero complessivo delle medesime.

    La rateizzazione del debito può essere proposta, alternativamente:

    • quando la misura del debito risulta molto elevata, per cui la capacità economica del debitore non consente di presentare una proposta di saldo e stralcio,
    • quando il debito non è negoziabile, come nel caso del debito verso l’Agenzia delle entrate (in questo caso neppure l’importo e il numero delle rate sono negoziabili, ma sono determinati dall’Ente secondo parametri normativamente prefissati).

    I vantaggi di rateizzare i propri debiti

    La rateizzazione dei debiti porta con sé alcuni significativi vantaggi, che sopperiscono in parte all’impossibilità di chiudere la questione con il saldo e stralcio. Vediamoli insieme:

    • adempimento alle obbligazioni contratte con minore gravosità: il debitore, ripartendo il debito in più rate, riesce a pagare anche importi che altrimenti gli risulterebbero economicamente insostenibili per eccessiva onerosità;
    • rateizzazione del debito senza interessi: con la rateizzazione senza interessi il debitore riduce la gravosità complessiva del debito;
    • determinazione dell’importo della rata in base alle effettive capacità economiche del debitore, senza che questi resti bloccato e schiacciato per l’eccessiva onerosità dell’impegno economico;
    • determinazione della scadenza delle rate in funzione della effettiva disponibilità del debitore: secondo i flussi di liquidità attesi dal debitore, questi può fissare con il creditore rate a scadenza mensile, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.

    Solitamente tutti i creditori accettano la rateizzazione dei debiti, con una contemporanea riduzione dell’importo complessivo del debito che va da un minimo del 20% fino a uno standard che oscilla tra il 60% e il 70%.

  • Rapporto tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF

    Rapporto tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF

    Che rapporto c’è tra Centrale Rischi della Banca d’Italia e CRIF

    di Marzia Marconcini – avvocato

    Description: Centrale Rischi e EURISC di CRIS sono due sistemi di informazioni distinti sia per modalità operative che per finalità perseguite, con effetti talvolta simili verso l’interessato

    In un periodo, quale quello attuale, in cui una parte importante della popolazione italiana si trova in difficoltà a far fronte alle obbligazioni creditizie e finanziarie contratte, si sente molto spesso parlare delle famigerate segnalazioni negative in CRIF e in Centrale Rischi della Banca d’Italia. E talvolta si fa confusione tra i due sistemi di informazioni, per cui è opportuno fare un po’ di chiarezza.

    Centrale Rischi della Banca d’Italia

    La Centrale Rischi è un sistema di informazioni, un archivio dinamico, gestito dalla Banca d’Italia, in cui sono registrate tutte le posizioni debitorie (finanziamenti e garanzie) contratte sia dai privati che dalle imprese nei confronti di banche e intermediari finanziari, che superano la c.d. soglia di censimento.

    La soglia di censimento è 30.000 euro ed è calcolata sul complesso dei debiti del cliente, sempre che non siano a sofferenza; difatti, se i debiti sono a sofferenza la soglia di censimento scende a 250 euro.

    In Centrale Rischi sono inserite tutte le informazioni relative ai rapporti debitori che superano la soglia di 30.000 euro, sia positive che negative. Quindi, non appena il cliente contrae un debito con l’intermediario finanziario o la banca che superi 30.000 euro, o abbia più posizioni debitorie che, sommate, superano detta soglia, l’intermediario deve effettuare la segnalazione che, in questo caso, sarà positiva.

    Si tenga, infatti, presente che, per avere la segnalazione negativa in Centrale Rischi e, quindi, qualificare la posizione debitoria in sofferenza non è sufficiente saltare o ritardare il pagamento di una sola rata, poiché la segnalazione negativa viene effettuata dalla banca o dall’intermediario in base a una valutazione complessiva delle esposizioni del cliente, ma non è necessario neppure necessario attendere la dichiarazione giudiziale dello stato di crisi o di insolvenza del cliente.

    La funzione di Centrale Rischi

    La Banca d’Italia, attraverso lo strumento della Centrale Rischi, svolge le funzioni istituzionali con riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario:

    • verso le banche e gli intermediari finanziari: fornendo informazioni sul merito del credito dei clienti (o degli aspiranti clienti) consente all’intermediario di avere il quadro generale delle posizioni debitorie del cliente e di proporgli per tal via delle soluzioni adeguate alle sue capacità economiche, senza esporsi a sua volta al rischio di concedere finanziamenti o accettare garanzie a rischio di solvibilità;
    • verso i privati e le imprese: il privato o l’impresa che ha sempre adempiuto diligentemente alle obbligazioni contratte, dal momento che questa notizia arriva all’intermediario attraverso la consultazione dell’archivio di Centrale Rischi, ha una buona probabilità di ottenere il prestito a condizioni più favorevoli.

    Come opera Centrale Rischi

    Tutte le banche e gli intermediari finanziari devono essere obbligatoriamente iscritti al sistema di Centrale Rischi e devono effettuare tutte le segnalazioni sopra soglia entro il 25 del mese successivo al mese di riferimento.

    Il mese ancora successivo, solitamente entro i primi dieci giorni, la Banca d’Italia invia in ritorno a tutti gli iscritti l’elenco delle esposizioni debitorie e le sofferenze registrate a sistema.

    Tutti coloro che hanno interesse a conoscere la propria posizione all’interno della Centrale Rischi possono rivolgersi alla Banca d’Italia senza alcun onere economico.

    Come ottenere la rettifica di una segnalazione in Centrale Rischi

    L’autorità di vigilanza non effettua un controllo preventivo circa la verità e la contezza delle informazioni fornite a sistema dall’intermediario con riguardo ai singoli clienti.

    Se il cliente ritiene che siano riportate informazioni inesatte sul suo conto, può rivolgersi, in primo luogo, all’intermediario stesso che le ha inserite nel Sistema, tramite lo strumento del reclamo e, qualora non riesca ad ottenere quanto richiesto, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o avviare una procedura di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.

    Quando il cliente non è più segnalato in Centrale Rischi

    Al momento in cui il debito nei confronti dell’intermediario è estinto o comunque è sceso sotto la soglia di censimento cessa l’obbligo di quest’ultimo di effettuare la segnalazione.

    Perciò, dal mese successivo alla data in cui è venuto meno l’obbligo di segnalazione, la posizione del cliente non sarà più oggetto di segnalazione.

    Si deve tenere presente, tuttavia, che tutto il pregresso non viene cancellato, ma rimane in archivio come storico., che può essere consultato per un ulteriore periodo di tre anni.

    CRIF

    CRIF s.p.a. è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano su base volontaria.

    L’impresa, che opera a livello globale, raccoglie informazioni non soltanto da banche e altri intermediari finanziari, ma anche da un’altra notevole varietà di soggetti, sia pubblici che privati, e le utilizza principalmente per la valutazione del merito del credito.

    Tra i vari servizi, offre a tutti gli interessati l’accesso – a pagamento – a EURISC, il SIC che gestisce dal 1988.

    Il SIC di CRIF: EURISC

    EURISC è un sistema di adesione a base volontaria, in cui gli intermediari partecipanti effettuano la segnalazione di ogni finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria ottenuto o anche solo richiesto dal cliente, sia esso impresa o privato, senza alcuna soglia minima di rilevanza.

    La funzione di EURISC di CRIF

    Il SIC di CRIF ha la finalità dichiarata di fornire la referenza creditizia del richiedente, cioè la sua affidabilità alla luce della sua situazione debitoria generale. Si noti che CRIF non fornisce alcuna valutazione circa l’opportunità per l’intermediario di concedere o meno il prestito richiesto, restando in capo a quest’ultimo la totale libertà di decisione.

    Su EURISC sono inserite tutte le informazioni, sia positive che negative, che riguardano sia privati che imprese, sia concessi che anche soltanto richiesti, e che hanno ad oggetto:

    • crediti
    • finanziamenti
    • dilazioni di pagamento
    • segnalazioni dei rimborsi
    • facilitazioni di pagamento, quali, ad esempio, cessioni di crediti, dilazioni di pagamento, noleggio a lungo termine, leasing operativo, ecc.

    Si noti che, con riferimento alla normativa privacy, il trattamento in EURISC dei dati personali del richiedente persona fisica non necessita del preventivo consenso dell’interessato poiché è basato sul legittimo interesse degli intermediari iscritti, ritenuto prevalente su gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE 2016/679, nel perseguimento delle finalità indicate nel Codice di Condotta.

    Come opera EURISC di CRIF

    I dati del richiedente, che comprendono dati identificativi e dati anagrafici, ma anche dati demografici e informazioni su finanziamenti e altre simili facilitazioni finanziarie, sono inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF in diverse fasi:

    • durante la fase istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o l’intermediario finanziario intende valutare il merito creditizio del richiedente;
    • al momento della stipulazione del contratto di finanziamento;
    • una volta al mese, in fase di aggiornamento sull’andamento dei rimborsi;
    • quando si verifica un ritardo nel rimborso del finanziamento (segnalazione negativa).

    Si noti che la segnalazione negativa diviene visibile su EURISC il mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima segnalazione, che non è, infatti, immediatamente visibile. Perciò, se il cliente nel periodo tra la prima segnalazione (non ancora visibile), che avviene nel mese successivo a quello in cui si è verificato il primo ritardo di pagamento, e la scadenza per la seconda segnalazione (visibile), che avviene nel mese ancora successivo, regolarizza la sua posizione, la segnalazione negativa non sarà visibile sul SIC.

    Tutti coloro che hanno interesse a conoscere la propria posizione all’interno di EURISC di CRIF possono accedere al Sistema tramite un servizio a pagamento.

    Come ottenere la rettifica di una segnalazione nel SIC di CRIF

    CRIF riconosce all’interessato il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione di dati e informazioni che lo riguardano presenti sul SIC di CRIF se riscontra che un dato non è trattato in conformità alla normativa o che l’ente partecipante non l’ha segnalato correttamente, o se è vittima di furto d’identità o di una frode creditizia.

    La richiesta può essere presentata, alternativamente:

    • alla banca o altro intermediario che l’ha effettuata;
    • direttamente a CRIF senza alcuna spesa.

    Nel caso in cui il cliente si rivolga direttamente a CRIF, CRIF si obbliga a dare riscontro della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, tuttavia, la procedura è più complessa, dal momento che CRIF, per verificare la correttezza della richiesta del cliente, deve confrontarsi con l’ente segnalante. Con ogni probabilità, il tempo necessario per raggiungere l’esito dell’istruttoria supererà quasi certamente il termine di trenta giorni.

    In ogni caso, CRIF ha previsto che per i primi trenta giorni in cui sono in corso le verifiche circa la correttezza della richiesta di rettifica del cliente la segnalazione sarà evidenziata come in fase di verifica per contestazione dell’interessato e, a partire dal trentesimo giorno, il rapporto di credito oggetto di contestazione non sarà più reso visibile a sistema.

    I dati inseriti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF hanno un tempo di conservazione predeterminato nel Codice di Condotta.

    Alla scadenza di detto termine il Sistema effettua la cancellazione automatica del dato senza necessità di alcun intervento dell’interessato.

    Rapporto tra Centrale Rischi e EURISC di CRIF

    Come si può facilmente rilevare dalla breve disamina che precede, i due sistemi di informazioni non hanno alcun rapporto tra loro, anche se alcuni aspetti li avvicinano.

    Anzitutto, tra gli elementi in comune rileva la base soggettiva, dal momento che buona parte degli intermediari obbligatoriamente iscritti in Centrale Rischi si sono anche volontariamente iscritti al SIC di CRIF.

    Inoltre, quando una informazione, oltre ad essere inserita nel sistema EURISC, ha le caratteristiche per essere immessa anche nel sistema di Centrale Rischi, la stessa segnalazione che la riporta dovrebbe coesistere, con contenuto analogo, sui due sistemi, anche se le informazioni e i dati personali richiesti potrebbero presentare delle diversità.

    Un’altra analogia tra i due sistemi riguarda l’imputabilità della responsabilità circa il contenuto delle segnalazioni, in entrambi i casi riferita esclusivamente all’intermediario.

    Diversi sono, invece, come si è visto, sia i tempi di conservazione delle informazioni che i presupposti per la segnalazione, che nel caso di Centrale Rischi richiedono la stipulazione del contratto da cui sorge l’obbligazione debitoria del cliente, mentre per il SIC di CRIF è sufficiente la sola richiesta di finanziamento o altra analoga facilitazione.

    Così come parzialmente diverse sono anche le procedure per richiedere ed ottenere la rettifica della segnalazione, dal momento che nel caso di segnalazione in Centrale Rischi il preventivo reclamo all’intermediario segnalante è obbligatorio, mentre nel caso di segnalazione nel SIC di CRIF tale passaggio è alternativo alla proposizione della richiesta direttamente a CRIF.

    Anche la base giuridica del trattamento dei dati personali è diversa:

    • per CRIF la mancata necessità di ottenere il preventivo consenso dell’interessato è fondata sul prevalente interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679, come sopra meglio evidenziato,

    per la Centrale Rischi della Banca d’Italia la mancata preventiva raccolta del consenso dell’interessato da parte degli intermediari e della stessa Banca d’Italia è basata, nel caso degli intermediari, sulla necessità di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE 2016/679, come ulteriormente specificato dal medesimo art. 6, par. 3, lett. c) e dall’art. 2-ter del D.lgs. 196/2003, mentre nel caso della Banca d’Italia nell’esecuzione di un interesse pubblico di cui all’art. 6, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679, al fine di garantire la stabilità generale, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario.

  • Una situazione di crisi conclusa positivamente in via stragiudiziale

    Una situazione di crisi conclusa positivamente in via stragiudiziale

    La situazione di crisi di partenza

    Il Sig. ROSSI, al momento in cui era stato socio ed amministratore di tre società, aveva maturato un debito fideiussorio nei confronti della Banca (1) e della Banca (2), rispettivamente di 560.000,00 euro e 126.840,00 euro, si trovava, perciò, in una situazione di crisi rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non riuscendo più a far fronte, da un certo momento in poi, alle obbligazioni personali assunte per fronteggiare i debiti delle tre imprese.

    Il Sig. ROSSI aveva, difatti, contratto delle fideiussioni personali, prestate in favore delle tre società di cui era socio e amministratore, le quali, al momento in cui veniva formulata la proposta transattiva tutte e tre in liquidazione coatta amministrativa.

    A fronte delle fideiussioni prestate per le tre cooperative di cui era amministratore, la Banca (2) aveva acceso una ipoteca di secondo grado sull’appartamento di proprietà nel comune di ROMA (l’ipoteca di primo grado era stata volontariamente costituita dal sig. ROSSI con la Banca (3) contestualmente al mutuo inizialmente contratto per l’acquisto dell’immobile, di cui residuavano all’epoca 8.438,00 euro) e una ipoteca di primo grado sull’ufficio nel comune di MILANO; mentre Banca (1) aveva acceso una ipoteca di terzo grado sull’appartamento di proprietà del Sig. ROSSI nel comune di ROMA e una ipoteca di secondo grado sull’ufficio nel comune di MILANO.

    I crediti vantati dalla Banca (1) risultavano, perciò, postergati rispetto a quelli della Banca (2), nonché della Banca (3) relativamente al solo appartamento sito nel comune di ROMA.

    Gli immobili suddetti risultavano essere protetti da un fondo patrimoniale oggetto di giudizio pendente in primo grado presso il Tribunale di ROMA.

    Il consulente scriveva, quindi, separatamente alla Banca (1) e alla Banca (2), predisponendo due proposte distinte.

    La Banca (2) accettava subito la proposta transattiva così come formulata.

    La proposta del professionista alla Banca

    Il consulente si rivolgeva, dunque, alla Banca (1), formulando una proposta come di seguito sinteticamente riportata.

    Il consulente, in accordo con il proprietario Sig. ROSSI, si proponeva quale promittente acquirente degli immobili suddetti ad una somma immediatamente disponibile e in conformità ai valori commerciali degli immobili; pertanto in considerazione che, per procedere all’acquisto, era necessario estinguere le ipoteche giudiziali, sia per quanto concerneva i debiti bancari che per quanto concerneva quelli relativi alle spese di cancellazione e agli oneri notarili per il trasferimento, il professionista si dichiarava in grado di mettere a disposizione una somma non superiore a 200.000,00 euro per il solo pagamento dei debiti bancari, oltre le spese necessarie alla cancellazione delle ipoteche e le conseguenti spese notarili.

    Il professionista precisava, quindi, che:

    – i motivi fondanti la proposta di saldo e stralcio per il Sig. ROSSI erano rappresentati dall’opportunità di poter acquisire il possesso delle unità immobiliari sopra descritte investendo una somma pari a circa il loro valore commerciale, considerati gli oneri di cancellazione e trasferimento;
    – tale somma corrispondeva all’importo reso disponibile per il medesimo dalla Banca (4) a seguito di accensione di ipoteca su un altro immobile di proprietà del debitore.

    In caso di accettazione della proposta da parte della Banca (1), tale somma sarebbe stata suddivisa tra i due istituti di credito nel modo seguente:

    50.000,00 euro per la Banca (2) (a fronte di 126.840,00), considerando l’ipoteca di primo grado sull’appartamento e di secondo grado sull’ufficio, rilevando che tale importo era stato già accettato dalla Banca (2),
    150.000,00 euro per la Banca (1) (a fronte di 560.000,00).

    In conclusione, il professionista precisava che:

    a) la somma proposta sarebbe stata immediatamente disponibile e
    b) si sarebbe proceduto con il versamento al momento dell’accettazione della proposta da parte della Banca (1)
    c) la proposta era finalizzata solo ed esclusivamente alla liberazione fideiussoria del debitore e non per il saldo totale del credito, il quale avrebbe continuato ad insistere nei confronti delle tre cooperative, le quali, tramite gli Organi Giudiziali garantivano un pagamento parziale di quanto dovuto.

    Per dare maggiore efficacia alla proposta, il consulente precisava che, qualora il menzionato giudizio di primo grado già pendente avesse avuto esito sfavorevole per il debitore, il Sig. ROSSI avrebbe proposto ricorso in appello e successivamente in cassazione, rinviando, così, di qualche anno la concreta possibilità del creditore di dare sfogo a una procedura esecutiva su detti immobili, mentre, in caso di accettazione della proposta transattiva, la somma offerta, ancorché minore per importo, sarebbe stata consegnata immediatamente.

    Ancora al fine di far riflettere la Banca (1) sull’opportunità di accettare la proposta formulata dal debitore, il professionista, nella sua comunicazione, aggiungeva che, qualora pure il giudizio della Corte di Cassazione fosse stato sfavorevole, lo stesso avrebbe presentato al Tribunale domanda per avviare una procedura di sovraindebitamento, recuperando ancora almeno altri quattro anni, prima che gli immobili esecutati potessero divenire oggetto di esecuzione immobiliare.

    Il consulente precisava, infine, che il Sig. ROSSI, al momento della formulazione della proposta in oggetto, non aveva alcuna entrata economica, ad eccezione di una pensione di €. 21.066,00 annui, con coniuge a carico.

    A fronte di tutte queste considerazioni, si faceva notare alla Banca (1) che avrebbe potuto recuperare parte del proprio credito non prima di dodici anni, e per un importo sensibilmente minore rispetto al valore delle fideiussioni prestate dal debitore.

    Difatti, sull’appartamento gravava l’ipoteca di primo grado della Banca (3) (in relazione al residuo mutuo) e l’ipoteca di secondo grado di circa 100.000,00 euro della Banca (2), mentre sull’ufficio di MILANO gravava l’ipoteca di primo grado di 100.000,00 euro circa della Banca (2).

    Alla luce della crisi che sta soffrendo negli ultimi anni il mercato immobiliare, il consulente faceva notare alla Banca (1) che i due immobili si trovavano ad avere un valore commerciale complessivo di circa 240.000,00 euro (180.000,00 euro per l’immobile di ROMA e 60.000,00 euro per l’ufficio di MILANO) e pertanto per la Banca (1) risultava certo un recupero sensibilmente inferiore al credito vantato.

    A completamento della proposta, il professionista si premurava si sollecitare un riscontro celere alla Banca (1), precisando che il ritardo maturato dalla medesima nel rispondere a una precedente proposta, peraltro a condizioni più favorevoli per la Banca (1), aveva comportato la mancata conclusione della compravendita dell’appartamento nel Comune ROMA, con l’aspirante acquirente che dopo un certo periodo di attesa si era rivolto ad altri immobili.

    L’accettazione della proposta e la conclusione della procedura

    La Banca (1), dopo qualche giorno, accettava la proposta a saldo e stralcio avanzata dal professionista, in accordo con il debitore, il professionista procedeva come descritto nella proposta, pagando immediatamente quanto offerto alla medesima Banca.

    Attualmente il Sig. ROSSI è libero da ogni garanzia personale originariamente prestata a garanzia dei debiti delle tre cooperative di cui era socio e amministratore, fermo restando la prosecuzione, ancora in primo grado, del giudizio di cui sopra si è fatta menzione.

  • Rateizzazione del debito: soluzioni per le imprese in difficoltà finanziaria

    Rateizzazione del debito: soluzioni per le imprese in difficoltà finanziaria

    Come si manifesta lo stato di crisi dell’impresa?

    Un’impresa si trova in stato di crisi quando i flussi di cassa prospettici non sono sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (dall’art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), quando, cioè, prendendo come riferimento l’arco temporale di un anno, le entrate attese in tale periodo non si dimostrano sufficienti a coprire le spese già programmate per lo stesso periodo.

    Dallo stato di crisi l’impresa può uscire a testa alta

    Se un’impresa viene a trovarsi nello stato di crisi ora descritto, non è affatto detto che sia spacciata e destinata a uscire dal mercato: se ha gli strumenti e le condizioni per superare positivamente le criticità, può tornare in bonis e rimanere in piedi ancora per molti anni.
    Lo stato di crisi dell’impresa, è, difatti, una situazione caratterizzata dalla limitatezza temporale e dalla reversibilità. Ciò contraddistingue, difatti, tale condizione dal più grave stato di insolvenza, definito allo stesso art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

    Perché è importante che l’imprenditore si rivolga a un professionista alle prime avvisaglie di crisi

    Una volta stabilito che dallo stato di crisi l’impresa può uscire avendo riconquistato le medesime condizioni di floridità in cui si trovava prima di precipitare nella fase di criticità, allora ben si comprende l’importanza, rimarcata anche dal legislatore, di attivarsi tempestivamente.
    La velocità della reazione, difatti, è direttamente proporzionale, non solo al buon fine, in generale, dell’operazione, ma anche, elemento non secondario, alla rapidità dei tempi di ripresa.
    Tuttavia, come accade in generale in tutte le situazioni di difficoltà, quando il soggetto che dovrebbe intervenire è direttamente e profondamente coinvolto nella situazione critica e nelle sue cause, svolgere un’analisi obiettiva diviene difficile.
    Risulta, quindi, evidente il ruolo che viene a svolgere il professionista: il consulente, infatti, esente da ogni coinvolgimento emotivo, utilizzando i documenti fornitigli dall’imprenditore ed interrogando direttamente il medesimo, nonché ricorrendo alle altre informazioni reperibili dagli enti istituzionali e dalle banche dati pubbliche, in pochi giorni potrà delineare la reale situazione in cui versa l’impresa, e da lì partire per pianificare le possibili soluzioni.
    Oltre a individuare e stilare elenchi di crediti e creditori, evidenziando i crediti privilegiati eventualmente presenti, e a descrivere in maniera puntuale la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, il professionista, proprio partendo da quest’analisi, ha il principale obiettivo di verificare se l’impresa abbia la forza economica di sostenere una proposta da presentare ai creditori che sia per gli stessi appetibile e, perciò, accettabile.
    Con la formalizzazione dell’incarico, il professionista si affianca, dunque, all’imprenditore e lo assiste nella gestione del debito e nella formulazione delle proposte da presentare ai creditori.
    Si noti che le proposte sono presentate ai creditori singolarmente, e senza necessità di rispettare il principio di proporzionalità: da ciò si coglie con maggiore evidenza l’importanza delle scelte strategiche che il consulente elabora per conto ed in condivisione con l’imprenditore.

    L’importanza della formulazione di proposte personalizzate per ciascuno dei creditori

    La soluzione della riorganizzazione delle procedure di gestione aziendale e del sistema delle uscite è sicuramente meno gravosa per l’imprenditore, che, a fronte di nessun nuovo impegno di spesa, vedrà aumentare il guadagno, anche a parità di flussi di entrata.
    Tuttavia, in alcune situazioni tale percorso non è materialmente praticabile, quindi, sempre qualora il professionista ritenga che ci sia un buon margine per arrivare a formulare ai creditori proposte appetibili, non resta che valutare di ricorrere a strumenti di finanza esterna.
    In questi casi, oltretutto, non sempre le banche e gli altri intermediari finanziari, in ragione del basso rating dell’impresa, si dimostrano immediatamente disponibili a offrire all’imprenditore in crisi strumenti economicamente convenienti, perciò si può rendere necessario aggiungere garanzie personali o reali o ricorrere a fideiussioni.
    In ogni modo, la contrazione di finanziamenti o di prestiti personali prevede sempre l’obbligo di restituzione del capitale, maggiorato degli interessi convenuti. Ciò può comportare, oltre agli attesi vantaggi, anche qualche svantaggio per l’imprenditore.

    I pro e i contro del ricorso ai prestiti personali e ad altre analoghe forme di finanza esterna

    I crediti non hanno tutti lo stesso peso e non gravano tutti allo stesso modo sull’impresa.
    Di ciò è ben conscio il professionista, e, perciò, una volta che ha stabilito le capacità economiche dell’impresa per far fronte alle obbligazioni assunte, elabora per ciascun creditore una proposta personalizzata, recante l’offerta di pagare una parte del credito. Il pagamento, in ragione soprattutto dell’entità del credito, può essere previsto in un’unica soluzione o in base a un piano di rateizzazione.
    Due precisazioni si rendono necessarie, anzi, tre.
    In primo luogo, esistono crediti privilegiati, che devono essere soddisfatti con prelazione rispetto agli altri crediti chirografari, cioè non muniti di garanzia reale o personale.
    In secondo luogo, come si accennava, i creditori non hanno solitamente tutti la medesima forza impositiva, per cui diviene strategico individuare quelli a cui può essere proposto uno sconto maggiore del credito vantato con buone prospettive di accoglimento dell’offerta transattiva.
    Infine, ma non per importanza, alcuni crediti si sottraggono a queste proposte “a saldo e stralcio”, un esempio tra tutti sono i crediti dell’Erario.

    Le basi economiche per la formulazione delle proposte

    Le fonti di reddito dell’impresa, che hanno consentito al consulente di ritenere percorribile la strada del risanamento, possono essere interne od esterne all’azienda.
    Nel primo caso, il margine positivo diviene frutto di una risistemazione delle spese attese aziendali, dovute a operazioni quali la riduzione del canone di locazione, l’utilizzo di macchinari a noleggio piuttosto che di proprietà, la scelta di prodotti economicamente più convenienti a parità di requisiti, lo smaltimento delle materie prime stoccate in eccedenza, ecc.
    Nel secondo caso, cui solitamente si ricorre quando le precedenti attività non sono possibili o, comunque, non sono sufficienti a garantire il risultato atteso, il consulente consiglia l’imprenditore di ricorrere a forme di finanza esterna, prestiti e finanziamenti.
    Si noti che, vista l’onerosità di entrambe le soluzioni, il professionista le proporrà all’imprenditore soltanto una volta accertato che i creditori accetteranno le proposte ricevute e, quindi, quando avrà la certezza del buon esito dell’operazione.

    La rateizzazione dei debiti

    Quando, anche a seguito dell’accettazione della proposta di saldo e stralcio, il debito rimane molto ingente, o qualora, come sopra evidenziato, si sia in presenza di un debito non negoziabile, come il credito verso l’Erario, il professionista ricorre allo strumento della rateizzazione dei debiti.
    Soltanto l’Erario non accetta neppure la negoziazione del piano di rateizzazione, che viene imposto secondo parametri normativamente prefissati.
    Negli altri casi, la rateizzazione dei debiti è frutto di una negoziazione tra il debitore – e il professionista che lo assiste – e il creditore.
    Il professionista solitamente propone una rateizzazione dei debiti senza interessi, per rendere il debito meno pesante nella gestione dell’attività d’impresa.
    Anche l’entità della rata viene determinata dal professionista tenendo conto delle effettive capacità economiche dell’impresa, frutto delle menzionate scelte di finanza interna e/o esterna, così come la cadenza della rata, che può essere mensile o addirittura semestrale, secondo le esigenze imprenditoriali del debitore.
    Solitamente tutti i creditori accettano la rateizzazione dei debiti, con una contemporanea riduzione dell’importo complessivo del debito che va da un minimo del 20% fino a uno standard che oscilla tra il 60% e il 70%.
    È chiaro, tuttavia, che il creditore accetterà la riduzione dell’importo a condizione di veder soddisfatte il prima possibile le proprie pretese, per cui, per condurlo ad accettare la proposta, in genere nell’accordo sono inserite formule che prevedono che, in caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza, l’accordo stesso si intenderà decaduto e il creditore tornerà titolare del credito originario.

  • Prestiti personali per affrontare la crisi d’impresa: pro e contro

    Prestiti personali per affrontare la crisi d’impresa: pro e contro

    Come capire se l’impresa che si gestisce è in stato di crisi?

    Si definisce in stato di crisi l’impresa che nei successivi dodici mesi non presenta entrate sufficienti a far fronte alle obbligazioni già contratte. Lo stato di crisi può essere anche soltanto momentaneo. In altre parole, non è affatto detto che l’impresa in stato di crisi sia destinata ad uscire dal mercato, ben potendo, con l’attuazione di opportuni interventi correttivi, risalire la china, riacquistando una condizione di salute.

    Che fare quando ci si rende conto che l’impresa si trova in condizioni di crisi?

    Per raggiungere l’obiettivo del risanamento dell’impresa è fondamentale attivarsi il prima possibile, non appena compaiono le avvisaglie dello stato di crisi.
    Tuttavia, non è facile, specialmente nel caso in cui l’imprenditore sia coinvolto fino al collo nella gestione e si sia indebitato anche personalmente, avere la lucidità e la lungimiranza necessarie.
    In tali condizioni, perciò, è più che mai opportuno rivolgersi a un professionista qualificato, capace di affrontare correttamente la situazione, depurandola, anzitutto, proprio dalla componente emotiva che, a questo punto, rischierebbe di giocare brutti scherzi all’imprenditore.

    L’intervento del professionista nella gestione della crisi dell’impresa

    Il professionista, una volta interpellato, per prima cosa raccoglie tutta la documentazione detenuta dall’imprenditore, corredandola delle ulteriori informazioni acquisite sia interrogando autonomamente i canali istituzionali, sia direttamente dallo stesso imprenditore.
    Nel giro di poche settimane, almeno nella maggior parte dei casi, il professionista è già in grado di delineare un quadro chiaro della situazione.
    Tra le sue prime attività, il professionista incaricato provvederà all’individuazione dei creditori e alla redazione del relativo elenco, con la specificazione dell’ammontare dei singoli crediti, delle relative scadenze e dell’annotazione ulteriore qualora si tratti di crediti privilegiati.
    Nello svolgimento della sua analisi, il professionista distinguerà anche tra i debiti negoziabili e i debiti non negoziabili, cioè quei debiti per i quali non è possibile procedere transattivamente, come, ad esempio, i debiti erariali, per cui non resta, quindi, che chiedere una dilazione di pagamento.
    Ma l’obiettivo principale del consulente è verificare se l’impresa in crisi abbia i numeri per operare un tentativo di risanamento o abbia, invece, già raggiunto una condizione di criticità talmente grave da non essere più recuperabile.
    Nel primo caso, l’analisi procederà andando a verificare se i flussi di cassa siano, almeno astrattamente, idonei a coprire le scadenze e se tali entrate subiscano, perciò, una dispersione, nel corso della gestione, non direttamente finalizzata all’acquisto delle materie prime e dei prodotti direttamente imputabili all’attività.
    In altri termini, se le entrate mensili sono capienti per far fronte alle spese direttamente destinate alla compravendita di prodotti in senso lato destinati al regolare svolgimento dell’attività di impresa, ben può darsi che esse siano mal impiegate in altre tipologie di spese, quali, ad esempio, canoni di locazione molto elevati, bollette relative alle utenze, macchinari acquistati quando sarebbe stato più conveniente prenderli a noleggio, ecc.
    In tale situazione, difatti, il professionista ha buone prospettive di trovare soluzioni economicamente più vantaggiose da proporre all’imprenditore, che gli consentano di recuperare un adeguato equilibrio tra i flussi di cassa e le uscite correnti.
    Si tratterà, allora, di negoziare singolarmente con i creditori, per ridurre il più possibile il debito e, in ogni caso, per pattuire pagamenti dilazionati, cui l’imprenditore sia in grado di prestar fede senza doversi ulteriormente indebitare.
    È importante notare che anche soltanto la semplice provenienza della proposta al creditore dal professionista piuttosto che dal debitore, nella grande maggioranza dei casi facilita il suo accoglimento, perché ingenera una maggiore fiducia nel creditore, legata alla professionalità e alla terzietà del consulente rispetto all’imprenditore.
    Ci possono essere, però, delle situazioni in cui i flussi di cassa in nessun caso possono essere sufficienti a coprire le spese, per cui si rende necessario, sempre nell’ottica del risanamento dell’impresa, ricorrere a finanza esterna.

    Lo strumento del ricorso alla finanza esterna: i prestiti personali

    La soluzione della riorganizzazione delle procedure di gestione aziendale e del sistema delle uscite è sicuramente meno gravosa per l’imprenditore, che, a fronte di nessun nuovo impegno di spesa, vedrà aumentare il guadagno, anche a parità di flussi di entrata.
    Tuttavia, in alcune situazioni tale percorso non è materialmente praticabile, quindi, sempre qualora il professionista ritenga che ci sia un buon margine per arrivare a formulare ai creditori proposte appetibili, non resta che valutare di ricorrere a strumenti di finanza esterna.
    In questi casi, oltretutto, non sempre le banche e gli altri intermediari finanziari, in ragione del basso rating dell’impresa, si dimostrano immediatamente disponibili a offrire all’imprenditore in crisi strumenti economicamente convenienti, perciò si può rendere necessario aggiungere garanzie personali o reali o ricorrere a fideiussioni.
    In ogni modo, la contrazione di finanziamenti o di prestiti personali prevede sempre l’obbligo di restituzione del capitale, maggiorato degli interessi convenuti. Ciò può comportare, oltre agli attesi vantaggi, anche qualche svantaggio per l’imprenditore.

    I pro e i contro del ricorso ai prestiti personali e ad altre analoghe forme di finanza esterna

    Il professionista, nel proporre all’imprenditore il percorso verso il risanamento che ritiene più vantaggioso, o anche soltanto l’unico possibile, deve sempre tenere presente che ogni soluzione può essere gravosa per il debitore, e ciò, in particolar modo, quando la via del risanamento, piuttosto che da una riorganizzazione delle spese aziendali, debba passare dal ricorso a strumenti di finanza esterna, quali un finanziamento, anche sostenuto da garanzie reali o personali.
    In questo secondo caso, difatti, lo si ricorda, sull’imprenditore viene pur sempre a gravare l’onere della restituzione del capitale, maggiorato degli interessi convenuti con l’ente erogatore.
    Il consulente, perciò, deve agire con molta cautela, contattando singolarmente ogni creditore e formulando a ciascuno una proposta personalizzata. Soltanto se al termine di tutte le consultazioni con i creditori emergerà un quadro sufficientemente positivo, in cui almeno buona parte dei creditori abbia accettato le condizioni presentate dal professionista, solo allora può validamente procedere a dare attuazione al piano progettato.
    Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di far contrarre all’imprenditore un nuovo debito, pur a fronte dell’entrata immediata.
    Perciò, se quella entrata immediata prodotta dal ricorso al finanziamento non è sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori al punto da riportare la posizione dell’impresa almeno in equilibrio tra entrate ed uscite, lo sforzo non soltanto sarà stato vano, ma andrà ad accrescere in negativo il differenziale tra flussi di cassa attesi ed obbligazioni contratte, alle quali ultime si andrà inevitabilmente ad aggiungere la rata mensile.
    Del resto, il panorama del settore della crisi è connotato da numerose situazioni in cui la situazione di crisi si produce addirittura proprio in conseguenza di un indiscriminato ricorso al prestito personale, non solo da parte dell’imprenditore, ma anche del consumatore, tanto da aver indotto il legislatore, poco più di una decina di anni fa, ad introdurre nel nostro ordinamento la c.d. legge “anti-suicidi”, regolante le procedure da sovraindebitamento, proprio a segnare la vastità e la gravità del fenomeno.

  • Gestione del debito: strategie e consigli

    Gestione del debito: strategie e consigli

    Quando una impresa si trova in stato di crisi?

    Secondo la nuova definizione fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’impresa si trova in stato di crisi quando i flussi di cassa prospettici non sono sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Lo stato di crisi si distingue, quindi, dallo stato di insolvenza, per la sua transitorietà e per la possibile reversibilità. In altre parole, la situazione di crisi può essere temporanea e può evolversi solo eventualmente nella più grave insolvenza, ben potendo l’imprenditore, con gli opportuni accorgimenti, tornare in bonis, anche senza mai dover lasciare il controllo della sua impresa.

    Il ruolo del consulente nella gestione del debito

    Al momento in cui l’imprenditore si rivolge a un nostro consulente esperto del settore per affrontare la gestione del debito e lo stato di crisi in cui si trova la sua impresa, il professionista gli chiede di mostrargli i documenti che attestano la posizione dei debiti nei confronti dei creditori, di eventuali dipendenti e dell’erario.
    All’esito dell’esame, il consulente incaricato redige un verbale, se necessario integrando i debiti documentati con altri debiti di cui non c’è ricevuta o con eventuali aumenti per interessi, spese legali, ecc.; anche tali ulteriori voci di debito, infatti, concorrono, in ogni caso, alla determinazione dello stato di crisi.
    Con il colloquio e la documentazione viene fatto preventivo e predisposto il conferimento dell’incarico, che prevede la gestione del debito e le proposte da presentare ai creditori.

    All’esito dell’esame, il consulente incaricato redige un verbale, se necessario integrando i debiti documentati con altri debiti di cui non c’è ricevuta o con eventuali aumenti per interessi, spese legali, ecc.; anche tali ulteriori voci di debito, infatti, concorrono, in ogni caso, alla determinazione dello stato di crisi.

    Con il colloquio e la documentazione viene fatto preventivo e predisposto il conferimento dell’incarico, che prevede la gestione del debito e le proposte da presentare ai creditori.

    La gestione del debito in funzione della formulazione di proposte personalizzate per ciascuno dei creditori

    Presi in mano i bilanci e le posizioni di debito dell’impresa, il consulente invia a ciascuno dei creditori singolarmente una proposta personalizzata, contenente l’offerta di pagare loro una parte del credito, alternativamente, in un’unica soluzione o in modo dilazionato.
    Nell’arco di due tre settimane il nostro professionista incaricato sarà in grado di avere una prospettiva generale degli impegni che l’imprenditore si assumerà mediante le singole proposte da comunicare a tutti i creditori singolarmente, e prenderà contatti individualmente con ogni singolo creditore, proponendo le modalità con cui l’azienda prevede di far fronte al debito esistente.
    La proposta viene inviata (PEC o raccomandata) a ogni creditore e con essa è fissato un termine al destinatario, solitamente di 15 giorni, per accettare, specificando espressamente l’operatività regola del silenzio assenso.
    Se il creditore accetta viene sottoscritto un accordo con i termini di pagamento.
    Per quanto riguarda i debiti che non possono essere oggetto di transazione, come i debiti con l’Erario, o si procede con una richiesta di dilazione, o, in caso dell’esistenza di una normativa agevolativa, che solitamente resta in vigore per un periodo transitorio, il nostro professionista proporrà all’imprenditore di aderire alle agevolazioni concesse dalla stessa normativa.
    Partendo da una situazione di crisi, in cui i flussi di cassa non sono sufficienti a coprire le scadenze, il consulente, per arrivare a formulare ai creditori proposte accettabili, può operare su due fronti, alternativamente, o anche, a seconda dei casi, contemporaneamente.
    La gestione del debito, difatti, può essere svolta sia riducendo le spese extra attività o, comunque, non direttamente correlate all’attività, sia procurando all’impresa finanza esterna.
    Presupposto necessario per arrivare alla formulazione di una proposta è la coesistenza dei motivi di crisi e degli strumenti disponibili per formulare la proposta.

    A) Gestione del debito: verifica del grado di redditività aziendale

    Nel predisporre una corretta gestione del debito, il nostro consulente avvia la sua analisi dall’esame della redditività aziendale, perché è importante capire se dal punto di vista di produzione del reddito l’impresa abbia la capacità di andare verso il risanamento.
    Il professionista ricercherà, quindi, il margine tra la compravendita delle merci e della materia prima, per capire se il reddito operativo lordo, senza tener conto di spese extra attività o non correlate direttamente con l’attività d’impresa, abbia un margine abbastanza ampio da consentire di cercare di fare una proposta eliminando il più possibile i costi non direttamente imputabili all’attività.
    L’obiettivo principale di questa analisi è di verificare se vi sia la reale possibilità di un recupero completo dell’impresa.
    Ciò, a sua volta, ci permette di avere una maggiore forza nella trattativa perché dimostra che l’impresa è concretamente in grado di produrre utili per poter sostenere una proposta diretta ai creditori singolarmente.

    Facciamo un esempio di verifica del grado di redditività aziendale

    Un imprenditore è titolare di un negozio di alimentari che si trova in stato di crisi, non riuscendo a fronteggiare le obbligazioni contratte con i flussi di cassa.
    Il nostro consulente incaricato verificherà, anzitutto, quante merci ha comprato e quante ne ha vendute.
    Proseguendo nell’esempio, supponiamo che l’impresa si trovi in stato di crisi poiché matura debiti. Ogni anno non guadagna: compra 50 di materia prima, ricava 100 ma chiude in negativo.
    Nonostante la descritta situazione determini un indiscusso stato di crisi dell’impresa, non per questo essa merita di essere chiusa, dal momento che ha la potenzialità di produrre reddito.
    L’operazione necessaria per la corretta gestione del debito consiste nella ricerca di dove il margine di guadagno vada disperso: canone di locazione dei locali aziendali, stipendi e oneri fiscali e contributivi dei dipendenti, imposte e tasse, acquisto di beni strumentali inutilizzati, acquisto di beni strumentali sostenendo una spesa molto elevata, evitabile ricorrendo al noleggio, ecc.
    All’esito della verifica del grado di redditività aziendale operata dal consulente risulta, quindi, che il reddito aziendale produce effettivamente un guadagno, anche in misura discreta (cinquanta per cento del ricavo), e l’attenzione di focalizza, conseguentemente, sull’imprenditore che ha evidentemente gestito male il guadagno ottenuto.

    Come agire sulla gestione del debito per risanare l’impresa che abbia una adeguata redditività aziendale

    Nel caso in cui l’impresa che abbia una adeguata redditività aziendale, puntando sul reddito operativo lordo, che l’azienda riesce a generare, e riducendo le spese extra gestione o non direttamente correlate alla gestione, il professionista proporrà evidentemente all’imprenditore di risanare l’impresa operando una corretta gestione del debito, tagliando le spese non direttamente correlate con la compravendita della materia prima, merci o servizi.

    B) Gestione del debito: ricerca di finanza esterna o di garanzie esterne

    Qualora la redditività aziendale non ci sia o non sia sufficiente per formulare una proposta adeguata, il consulente si orienterà nella ricerca di finanza esterna o garanzie esterne (banche/intermediari finanziari), sempre con la finalità principale di procurare all’imprenditore la liquidità che ritenga necessaria per formulare una proposta accettabile da indirizzare ai creditori singolarmente.

    Come agire sulla gestione del debito ricorrendo a finanza esterna

    A seconda dei mezzi che l’imprenditore ha in concreto a disposizione, la scelta potrà orientarsi sulla stipulazione di un finanziamento, anche supportato da garanzie personali o reali, prestate direttamente dall’imprenditore o da terzi, ad esempio da un familiare.
    È evidente che, in ogni caso, il ricorso a strumenti che consentono l’acquisizione di flussi finanziari esterni comporta sempre un obbligo di restituzione del capitale, maggiorato dagli interessi, per cui è quanto mai opportuna l’effettuazione di un’attenta analisi di tutti gli aspetti tecnici dell’operazione.

    Il ruolo del consulente nella formulazione della proposta

    Da parte del consulente l’accordo stragiudiziale deve essere forte sia della sua esecuzione che della possibilità di accoglimento, perché il professionista deve puntare sul controllo delle spese di gestione non direttamente correlate con la compravendita della materia prima e del prodotto e/o sulla garanzia di una finanza estera che viene messa a disposizione solo ed esclusivamente alla sottoscrizione dell’accordo.
    Il raggiungimento delle condizioni aziendali idonee a consentire la formulazione di una proposta appetibile comporta l’adozione di provvedimenti gravosi per l’imprenditore, come la sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
    Il consulente chiederà, quindi, all’imprenditore di impegnarsi a sottoscrivere il finanziamento o a compiere le operazioni finalizzate alla crescita del reddito tagliando i costi non direttamente correlati alla compravendita solo al momento della sottoscrizione dell’accordo per formulare la proposta, ma tale impegno si dovrà concretizzare soltanto al momento in cui la proposta sia effettivamente accettata e sottoscritta dal creditore, per non onerare inutilmente l’impresa già in crisi di ulteriori aggravi economici improduttivi dei benefici attesi.

  • I creditori decretano il passaggio da concordato preventivo a fallimento

    I creditori decretano il passaggio da concordato preventivo a fallimento

    Procedura di concordato preventivo avviata nella vigenza della L.fall. 1942.

    L’impresa (una s.r.l.) aveva presentato domanda di concordato in bianco e nei 4 mesi successivi dovevano essere presentati il piano e la relazione di fattibilità ai sensi dell’art. 161 L. fall.. Il termine è stato rispettato ma, al momento della votazione, non è stata raggiunta la soglia minima favorevole del 60% dei voti favorevoli dei creditori.

    Essendo già pendente una istanza di fallimento, la società è stata dichiarata fallita.

  • Il Tribunale omologa il concordato preventivo

    Il Tribunale omologa il concordato preventivo

    Procedura di concordato preventivo. L’impresa ha presentato domanda di concordato preventivo ed è stato concesso il termine di quattro mesi per la presentazione del piano e della relazione di fattibilità. Dal momento che la società non aveva capienza, si è dovuto proporre la transazione giudiziale, di conseguenza sono state necessarie due relazioni di fattibilità, una ex art. 161 comma 1 e una ex art. 161 comma 2 L. fall. perché c’era l’incapienza nel pagamento totale dei creditori privilegiati.
    Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole, la procedura è stata omologata ed attualmente è in stato di liquidazione: è stata fissata l’asta per la vendita dell’immobile sede dell’azienda e sono stati recuperati tutti i crediti degli affitti di questa struttura.

    Una volta venduto il bene, il liquidatore giudiziale elaborerà il conto di gestione e il piano di riparto per i pagamenti dei creditori privilegiati e chirografari.

  • Un concordato preventivo verso la conclusione positiva

    Un concordato preventivo verso la conclusione positiva

    Procedura di concordato preventivo, dichiarata aperta nel 2014 e omologata nel 2015.

    Nel corso della procedura di concordato preventivo (in cui il nostro consulente ricopriva il ruolo di liquidatore giudiziale) sono già stati venduti l’azienda e due dei tre capannoni, sono stati recuperati i crediti, il liquidatore ha presentato l’istanza di definizione agevolata all’agenzia della riscossione, in modo da ridurre di circa il 50% l’ammontare complessivo dei debiti tributari, e attualmente è in attesa di vendere il terzo immobile, per il quale ha già una manifestazione di interesse di un soggetto che insieme al capannone acquisterebbe anche un piccolo immobile a Grosseto, chiedendo di fissare un’asta per la vendita del capannone ponendo quale base proprio tale manifestazione d’interesse.